Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11057 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11057 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE APPELLO di L’AQUILA nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nato a KUTRO (CROTONE) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2023 del TRIB. di SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale’ AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16/5/2023, il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila ha accolto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in sede del 14/10/2022, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di liberazione anticipata speciale avanzata dal detenuto, in ordine ai semestri di pena espiata dal 7/4/2014 al 7/4/2015.
Per l’effetto, ha disposto la riduzione della pena per i due indicati semestri di ulteriori sessanta giorni, a titolo di liberazione anticipata speciale, ad integrazione della già riconosciuta liberazione anticipata ordinaria.
1.1. Il Tribunale ha rilevato che non sussiste un termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di liberazione anticipata speciale, e che all’epoca cui si riferiva la domanda, NOME stava espiando la pena inflitta con sentenza della Corte di appello di Bologna del 27/11/2015 per reati non rientranti nell’elenco ex art. 4 bis O.P. Seppure dal certificato del casellario giudiziale risultava una condanna per il delitto ostativo ex art. 416 bis cod. pen., commesso dal 2004 al 28/10/2015, dalla lettura della relativa sentenza di condanna emergeva che le condotte delittuose dovevano intendersi concluse nell’aprile 2014, epoca precedente all’ingresso in carcere del COGNOME, né risultava dall’esame della relazione comportamentale dell’istituto di Parma che il detenuto avesse integrato atteggiamenti, comportamenti o condotte astrattamente riconducibili a detta fattispecie criminosa.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO generale presso la Corte di appello di L’Aquila, deducendo violazione di legge con riferimento all’art. 71 ter O.P. in relazione agli artt. 4 bis O.P. e 4 D.L. n. 146 del 2013, come modificato dalla legge di conversione n. 10 del 2014, nonché vizio di motivazione per manifesta incompletezza ed incompatibilità con il certificato del DAP e con il registro SIEP.
Rileva il AVV_NOTAIO ricorrente che l’ordinanza collegiale ha travisato la situazione penitenziaria del COGNOME: nel caso in esame il detenuto aveva subìto una custodia cautelare in carcere, per reati non ostativi, dal 7/4/2014 al 24/12/2014 per il titolo di cui al punto 8 del certificato del casellario giudiziale la Procura generale di Bologna aveva poi emesso un cumulo (NUMERO_DOCUMENTO del 2018) determinando l’inizio dell’esecuzione della pena a far data dal 7/4/2014, con riguardo ai reati cosiddetti ostativi di prima fascia commessi in epoca anteriore al 7/4/2014, data dell’ingresso in carcere del COGNOME, in applicazione della regola per cui l’esecuzione deve avere inizio proprio dai reati ostativi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Va innanzitutto rilevato – con rilievo assorbente delle pur fondate ragioni illustrate dal AVV_NOTAIO generale ricorrente – che «In tema di liberazione anticipata, è inammissibile l’istanza, presentata al magistrato di sorveglianza, volta ad ottenere, in applicazione della disciplina speciale introdotta per i periodi di detenzione compresi tra I’l gennaio 2010 e il 23 dicembre 2015 dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, l’integrazione del provvedimento già adottato con la riduzione della pena di ulteriori trenta giorni rispetto agli ordinari quarantacinque già concessi, in relazione ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1 gennaio 2010, trattandosi di questione deducibile esclusivamente in sede di reclamo al tribunale di sorveglianza» (.Sez. 1, n. 20273 del 16/06/2020, Gangemi, Rv. 279370).
1.2. Tale preclusione alla proposizione della domanda di integrazione della liberazione anticipata per i periodi di competenza era stata correttamente rilevata dal Magistrato di sorveglianza nell’ordinanza di inammissibilità del 14/10/2022. Il contrario avviso seguito nell’impugnata ordinanza non è fondato su apprezzabili ragioni giuridiche laddove ha rimarcato l’inesistenza di un termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di liberazione anticipata: tale dato è invero impregiudicato, ed è stato affermato espressamente da questa Corte (Sez. 1, n. 42099 del 13/09/2019, Gremito, Rv. 277295), che ha osservato che “Il fatto che i semestri di pena detentiva potenzialmente interessati da una maggiore detrazione di liberazione anticipata siano definiti entro ben precisi confini temporali non comporta affatto che la domanda diretta ad ottenere il maggior beneficio debba pur essa intervenire, pena altrimenti la sua inammissibilità, nel periodo di tempo intercorrente tra l’entrata in vigore della nuova disciplina e il termine finale delineato, ad altri fini, dal legislatore” (cos motivazione, pag. 2). Qui si vuole invece significare che la liberazione anticipata era stata concessa al COGNOME con provvedimento del 25/9/2019, dunque in un periodo in cui ben avrebbe potuto essere riconosciuta la liberazione anticipata speciale, che invece è stata pretermessa, e tale determinazione avrebbe dovuto essere contrastata con l’ordinario rimedio del reclamo. Non essendo intervenuta alcuna impugnativa, su quella statuizione si è dunque formata la preclusione procedimentale. In tali termini, le due richiamate pronunce non si pongono in alcun effettivo contrasto, ciascuna analizzando profili distinti di inammissibilità della domanda. Il principio espresso con il citato arresto di Sez. 1, n. 20278 del 16/06/2020, Gangemi, Rv. 279370 deve dunque essere qui ribadito, da ciò
conseguendo l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza del Tribunale di sorveglianza.
1.3. Appare utile ripercorrere il tracciato argomentativo di detta pronuncia a maggiore esplicazione. Si è osservato che «Nel disporre l’integrazione, per ciascun semestre, della misura della liberazione anticipata, in favore dei condannati i quali, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abbiano già usufruito del beneficio, sempre che, nel corso dell’esecuzione e successivamente alla sua concessione, essi abbiano continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione, l’art. 4, comma 2, dl. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014, si riferisce, anche testualmente dunque, ai provvedimenti di liberazione anticipata già adottati al momento dell’entrata in vigore della normativa speciale. Solo per questi ultimi provvedimenti si pone, del resto, a livello logico-sistematico, l’esigenza di integrazione. Essendo, in essi, il beneficio stato disposto nella misura ordinaria (giorni quarantacinque a semestre), prevista all’atto della loro concessione, si è voluto in tal modo evitare disparità di trattamento rispetto alle posizioni definite sotto la vigenza della normativa speciale; disparità dipendenti da un fattore, aleatorio e contingente, quale è il tempo di presentazione (non assoggettata a termine di decadenza: .Sez. 1, n. 42099 del 13/09/2019, Gremito, Rv. 277295-01) e definizione delle istanze di liberazione anticipata. I provvedimenti, adottati sotto l’imperi() della nuova normativa, e riferiti ai semestri da essa riguardati, avrebbero dovuto già conformarsi alla relativa disciplina (ossia stabilire direttamente, nei casi previsti, la più estesa riduzione semestrale di giorni settantacinque), e, in caso contrario, l’interessato avrebbe dovuto impugnarli nei termini; ove divenuti invece definitivi per mancata impugnazione, come accaduto nella specie, essi sono insuscettibili di integrazione, come esattamente rilevato dall’ordinanza impugnata. Né a quest’ultima si può rimproverare di avere dichiarato una causa (ulteriore) di inammissibilità dell’istanza, come tale, invero, rilevabile in giudizio in ogni tempo». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.4. Per quanto assorbito dalle considerazioni che precedono, va poi rilevato che risulta infondato anche l’assunto per cui all’epoca di vigenza della liberazione anticipata speciale, NOME COGNOME non stesse espiando il segmento di pena per reati ostativi, profilo pure correttamente evidenziato nella citata ordinanza del Magistrato di sorveglianza. Invero – come ha evidenziato il AVV_NOTAIO generale ricorrente – alla stregua del cumulo NUMERO_DOCUMENTO del 2018 della Procura generale di Bologna, l’inizio dell’esecuzione della pena a far data dal 7/4/2014 aveva riguardato i reati cosiddetti ostativi di prima fascia commessi in epoca anteriore al 7/4/2014, data dell’ingresso in carcere del COGNOME, in applicazione della regola per cui l’esecuzione deve avere inizio proprio dai reati ostativi. Era quindi evidente che non poteva essere concessa la liberazione
anticipata speciale, in spregio alla legge n. 10 del 21 febbraio 2014 che aveva introdotto, in sede di conversione, il divieto di concessione del beneficio per i condannati per taluno dei delitti previsti dall’art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
In coerenza con i superiori condivisi principi, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.
NOME.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso il giorno 28 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente