Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39288 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39288 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato in Senegal il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/02/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA DI TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 20 febbraio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo presentato da RAGIONE_SOCIALE contro l’ordinanza del 6 ottobre 2023 che ha, nella parte di interesse per questo giudizio, dichiarato inammissibile l’istanza di liberazione anticipata con riferimento al periodo dal 11 maggio 2020 al 3 marzo 2021.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo, in quanto ha rilevato che il periodo in esame non è compreso nel titolo in espiazione (cumulo della Procura della Repubblica di Torino del 28 marzo 2023).
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che il periodo in esame non è compreso nel titolo in espiazione in quanto il cumulo è stato fatto decorrere dal 4 marzo 2021, ma soltanto perché il periodo dall’Il maggio 2020 – data in cui il ricorrente è stato arrestato in flagranza per un fatto di cessione di sostanze stupefacenti che è ricompreso nel cumulo in espiazione, al 3 marzo 2021 – pur essendo stato scontato in misura cautelare per quel titolo, è stato però utilizzato in sede esecutiva, mediante l’istituto dell fungibilità di cui all’art. 657 cod. proc. pen., ai fini dell’espiazione di altro t ricompreso in altro cumulo. Il principio di diritto della non valutabilità agli effe della liberazione anticipata del periodo di pena utilizzata in fungibilità per altr titolo, su cui l’ordinanza impugnata ha fondato la decisione, è applicabile, però, soltanto alle ipotesi di cui all’art. 657, comma 2, cod. proc. pen., e non a quelle, come quella in esame, di cui al comma 1 della stessa norma.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La liberazione anticipata non è ammessa, quando la pena su cui si chiede la riduzione sia interamente espiata e il condannato – ormai definitivamente libero per il titolo in questione intenda imputare il beneficio ad altri fini. È, al contrario, perfettamente ammissibile la richiesta riferita a un periodo di detenzione pregressa, quando il rapporto esecutivo sia tuttora pendente” (Sez. 1, n. 16269 del 26/04/2006, COGNOME Giudice, Rv. 234220, in motivazione; conformi Sez. 1, n. 30302 del 6 luglio 2001, COGNOME, rv. 219554; Sez. 1, n. 1490 del 1 marzo 2000, COGNOME, rv. 215936; Sez. 1, n. 4192, 8 settembre 1995, COGNOME Molle).
La necessità che il rapporto punitivo sia ancora in essere discende dai principi generali sulla necessità che ogni istanza del condannato che attivi una procedura giurisdizionale sia sorretta da un idoneo interesse, perché, come ritenuto fin da tempo risalente, con l’esaurimento del rapporto punitivo il condannato perde l’interesse alla riduzione della pena (Sez. 1, n. 2740 del 17/12/1982, dep. 1983, Cenci, Rv. 158148: È inammissibile – per carenza di interesse – il ricorso per Cassazione proposto contro un provvedimento di diniego di una misura alternativa, nell’ipotesi in cui nelle more del procedimento il rapporto punitivo si sia esaurito
con l’esecuzione della relativa pena; fattispecie in tema di riduzione di pena ai fini della liberazione anticipata).
La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che l’esaurimento del rapporto punitivo impedisce di rintracciare tale interesse nella possibilità per il condannato di ottenere una sorta di credito di pena, atteso che la fungibilità in sede esecutiva non è applicabile ad un reato non ancora commesso (Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, COGNOME, Rv. 277825).
Il caso in esame, però, è diverso da quello della pronuncia COGNOME, perché il credito di pena derivante dall’eventuale riconoscimento della liberazione anticipata andrebbe a ridurre la pena da scontare non per reato non ancora commesso quando il periodo di detenzione in valutazione era stato sofferto, ma per reato che era stato già commesso prima di tale detenzione, e che anzi di essa era stata la origine, posto che il semestre in valutazione riguarda una custodia cautelare applicata proprio per uno dei reati in attuale espiazione.
I reati in attuale espiazione sono stati commessi il 10 marzo 2018 (n. 1 del cumulo), il 10 settembre 2019 (n. 3 del cumulo) ed il 11 maggio 2020 (n. 2 del cumulo); la custodia cautelare oggetto del provvedimento di fungibilità era stata applicata proprio in relazione al reato commesso il 11 maggio 2020. Il semestre in valutaZione riguarda il periodo dal 11 maggio 2020 al 3 marzo 2021, ed è, pertanto, una detenzione successiva a tutti e tre i reati ricompresi nel cumulo in esecuzione.
Come già ritenuto dalla pronuncia Sez. 1, n 3091 del 07/11/2014, dep. 2015, COGNOME, n.m., la circostanza che il reato oggetto della condanna da eseguire sia stato commesso prima del periodo di detenzione oggetto di valutazione comporta che esso debba essere considerato ai fini del beneficio richiesto.
La fattispecie decisa dalla sentenza COGNOME riguardava una custodia cautelare senza titolo, mentre il caso in esame riguarda una custodia cautelare per un reato per cui è stata pronunciata condanna definitiva, ma la differenza è irrilevante, posto che, ai fini di cui all’art. 657, comma 1, cod. proc. pen., la fungibilità del custodia cautelare può essere riconosciuta “anche se la custodia è ancora in corso”, e quindi quando ancora non è dato sapere se essa risulterà alla fine con o senza titolo, circostanza che, pertanto, è neutra ai fini del riconoscimento della particolare ipotesi di fungibilità di cui al comma 1 dell’art. 657 cod. proc. pen.
La circostanza che, come nel caso in esame, il reato oggetto della condanna in esecuzione sia stato commesso prima del periodo di detenzione oggetto di valutazione comporta, pertanto, che, a prescindere dalla scelta del pubblico ministero AVV_NOTAIO che ha frazionato l’esecuzione tra i due diversi cumuli del 3 marzo 2021 e del 28 marzo 2023, il rapporto punitivo relativo all’odierno ricorrente non possa essere considerato esaurito agli effetti di cui alla liberazione anticipata.
LQ
Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte, e che essa deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso il 27 settembre 2024
Il consigliere estensore
Il