Liberazione Anticipata: Quando una Sanzione Disciplinare Blocca il Beneficio
La liberazione anticipata è uno strumento fondamentale nel sistema penitenziario italiano, concepito per premiare il detenuto che dimostra una concreta partecipazione al percorso rieducativo. Tuttavia, la sua concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come anche una singola infrazione disciplinare possa essere interpretata come un segnale di mancata adesione al trattamento, giustificando il diniego del beneficio. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un detenuto si è visto negare dal Tribunale di Sorveglianza la richiesta di liberazione anticipata per due semestri consecutivi. La decisione del Tribunale si basava principalmente su una sanzione disciplinare inflitta al detenuto circa due anni prima, oltre al rinvenimento di un telefono cellulare nella sua disponibilità in un periodo in cui vigeva un divieto di comunicazione con terzi.
Ritenendo che la valutazione del Tribunale fosse viziata, il detenuto ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo un’errata valorizzazione della sanzione disciplinare ai fini della concessione del beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato e generico. Gli Ermellini hanno confermato la piena legittimità della decisione del Tribunale di Sorveglianza, sottolineando come la valutazione sulla partecipazione all’opera di rieducazione sia un giudizio di merito che non può essere sindacato in sede di legittimità se la motivazione è logica e coerente, come nel caso di specie.
Liberazione anticipata: L’Importanza della Condotta del Detenuto
Il cuore della pronuncia risiede nel valore attribuito alla condotta del detenuto all’interno del carcere. La Corte ribadisce un principio cruciale per la concessione della liberazione anticipata.
La Sanzione Disciplinare come Indice Sintomatico
Secondo la Cassazione, l’infrazione disciplinare è, di per sé, un elemento indicativo della mancata partecipazione del detenuto al percorso rieducativo. Ciò che conta non è la gravità della sanzione applicata, ma il fatto stesso che l’infrazione sia avvenuta. Citando un precedente, la Corte afferma che il Tribunale di Sorveglianza può tenere conto del contenuto di un rapporto disciplinare anche se questo non ha portato a una sanzione formale. Le infrazioni, infatti, “rilevano esclusivamente come elemento sintomatico della mancata disponibilità al trattamento rieducativo”.
Il Ritrovamento del Telefono Cellulare
Anche le censure relative al possesso del telefono cellulare sono state ritenute generiche. Il ricorrente, infatti, non aveva fornito elementi concreti per dimostrare la liceità della detenzione del dispositivo, soprattutto considerando che su di lui gravava un divieto di comunicazione. L’onere di provare la legittimità di tale possesso, magari tramite un’autorizzazione specifica dell’Autorità giudiziaria, ricadeva su di lui.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità sulla base della congruità e logicità dell’argomentazione del Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo ha correttamente interpretato l’infrazione disciplinare non come un evento isolato, ma come una spia, un sintomo di una più generale indisponibilità del soggetto a conformarsi alle regole del trattamento penitenziario. La valutazione non si è soffermata sulla sanzione in sé, ma sul comportamento che l’ha generata, considerandolo un valido elemento per negare che il detenuto avesse dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione, requisito indispensabile per ottenere la liberazione anticipata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso: ai fini della concessione della liberazione anticipata, ogni comportamento contrario alle regole penitenziarie può essere decisivo. Non è la sanzione a contare, ma la condotta. Per i detenuti, ciò significa che la prova di partecipazione al percorso rieducativo deve essere costante e priva di ombre. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia è un chiaro promemoria del fatto che la valutazione del Tribunale di Sorveglianza si basa su un’analisi complessiva della personalità e del percorso del condannato, dove anche un singolo passo falso può compromettere l’ottenimento di un beneficio così importante.
Una sanzione disciplinare lieve può impedire la concessione della liberazione anticipata?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, ciò che rileva non è la gravità della sanzione, ma l’infrazione stessa, in quanto considerata un elemento sintomatico della mancata disponibilità del detenuto al trattamento rieducativo.
Cosa valuta il Tribunale di Sorveglianza per concedere la liberazione anticipata?
Il Tribunale valuta la prova di partecipazione del condannato all’opera di rieducazione. In questo contesto, i rapporti e le sanzioni disciplinari sono elementi cruciali perché indicano la volontà o meno del soggetto di aderire al percorso di reinserimento.
Perché il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato e generico perché le argomentazioni presentate non erano in grado di scalfire la logicità e coerenza della motivazione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva correttamente valutato la condotta del detenuto come ostativa alla concessione del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14746 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14746 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 25/12/1989
avverso l’ordinanza del 04/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letto il ricorso; rilevato che:
con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME censura il rigetto del reclamo avverso il provvedimento di diniego della richiesta liberazione anticipata relativa ai periodi 30 aprile 2022 – 30 ottobre 2022 e 30 aprile 2023 – 30 ottobre 2023, evidenziando vizi della motivazione del provvedimento impugnato;
ritenuto che:
il motivo riferito alla impropria valorizzazione della sanzione disciplinare inflitta al condannato con provvedimento del 21 settembre 2022 (erroneamente indicato nell’ordinanza impugnata come 2023) è manifestamente infondato e generico atteso che, in termini del tutto congrui, il Tribunale di sorveglianza ha valutato l’infrazione disciplinare, di per sé, quale elemento indicativo della mancata partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione;
priva di rilievo, inoltre, la circostanza che, alla infrazione sia seguita l’applicazione di una sanzione disciplinare non estremamente grave, in quanto «in tema di liberazione anticipata, il tribunale di sorveglianza può tenere conto, a fini del rigetto della relativa istanza, del contenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui esso sia viziato per omessa contestazione o non sia seguito dalla irrogazione di alcuna sanzione, in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come elemento sintomatico della mancata disponibilità al trattamento rieducativo» (Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280985 – 01);
generiche si rivelano, altresì, le censure relative al rinvenimento del telefono cellulare nella disponibilità del condannato che, pacificamente, all’epoca aveva anche il divieto di comunicare con terzi in ragione del fatto che non risulta siano state prospettate, nella fase di merito, congrue circostanze idonee a dimostrare la liceità della detenzione dell’apparecchio rispetto al quale, neppure in questa sede, è stata dedotta l’acquisizione di apposita autorizzazione dell’Autorità giudiziaria;
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 3/4/2025