Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34277 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34277 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 15/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’Aquila Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 15 maggio 2025 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME contro l’ordinanza del magistrato di sorveglianza di L’Aquila del 7 marzo 2025, che aveva, a sua volta, respinto l’istanza di liberazione anticipata presentata dal condannato con riferimento al semestre 7 luglio 2024 7 gennaio 2025.
In particolare, il Tribunale ha respinto il reclamo perchØ il comportamento tenuto dal condannato nel semestre, ed, in particolare, l’aggressione verbale perpetrata nei confronti di un agente di polizia penitenziaria per protestare per il cattivo funzionamento dell’acqua calda, dimostrerebbe la mancata adesione dello stesso all’opera di rieducazione
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato per il tramite del difensore.
Con il primo motivo deduce omessa motivazione sulle ragioni indicate dal reclamante.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge perchØ l’aggressione verbale Ł stata sanzionata con un mero richiamo, mentre il provvedimento impugnato considera il comportamento talmente grave tanto da inficiare l’opera di rieducazione, laddove, in realtà, comportamenti contrari alla disciplina carceraria quando di lieve entità non possono essere ritenuti decisivi per negare il beneficio.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso, i cui due motivi possono essere affrontati congiuntamente, Ł fondato.
La giurisprudenza di legittimità si Ł già occupata piø volte del rapporto tra sanzione disciplinare riportata dal condannato per fatto commesso nel semestre e decisione sulla liberazione anticipata, ed ha ritenuto che ‘in tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all’opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell’attitudine
o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto. (Sez. 1, n. 24506 del 28/03/2025, COGNOME, Rv. 288162 – 01; conforme Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, COGNOME, Rv. 277497 – 01).
Il ricorso deduce che nel caso in esame una infrazione disciplinare, che nell’ordinamento interno Ł stata sanzionata con un mero richiamo, Ł stata in modo manifestamente illogico ritenuta decisiva per negare il beneficio.
L’argomento Ł fondato, sia pure con la precisazione che, agli effetti di cui all’art. 54 ord. pen., il magistrato di sorveglianza valuta il fatto storico che ha dato luogo alla sanzione disciplinare, non la sanzione in quanto tale. Pertanto, la circostanza che all’infrazione disciplinare sia seguita una sanzione mite non necessariamente significa che il fatto non possa avere un rilievo decisivo anche agli effetti di cui all’art. 54 ord. pen.
¨ vero, però, che, in tale complessivo giudizio, il fatto storico che ha determinato la sanzione disciplinare deve essere valutato nel contesto in cui si Ł verificato, ed insieme agli altri elementi che si ricavano dal comportamento tenuto dal condannato durante il semestre, per giungere ad un giudizio compiuto sulla partecipazione del condannato all’opera di rieducazione.
Questa valutazione complessiva delle circostanze particolari in cui Ł avvenuto l’episodio contestato e dell’evoluzione della personalità del condannato nel corso del semestre, ed eventualmente in quelli successivi, manca nel provvedimento impugnato, che, pertanto, pur avendo affermato correttamente che, nella partecipazione all’opera di rieducazione, ‘in nessun caso può essere tollerato l’uso della violenza o dell’aggressività in tutte le sue forme, anche quella verbale’, non ha calato, però, questo giudizio in una valutazione piø complessiva dell’evoluzione della personalità del condannato, e non resiste, pertanto, alle censure che le sono state rivolte.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
Così Ł deciso, 10/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME