Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36903 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36903 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 16/09/2025
R.G.N. 17961/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 02/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Messina rigettava il reclamo, proposto da NOME COGNOME, avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato la sua istanza di concessione di liberazione anticipata in relazione al periodo, per quanto di interesse nella presente sede, dal 20/04/2024 al 19/10/2024.
A fondamento del provvedimento reiettivo, il Tribunale evidenziava come, nel semestre in argomento, e precisamente in data 02/10/2024, il prevenuto fosse incorso in una sanzione disciplinare che aveva comportato l’esclusione dalle attività ricreative e sportive per giorni 1.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione NOME NOME, per mezzo del difensore, che denuncia, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., mancanza di motivazione.
Deduce il ricorrente come, in sede di reclamo, si fosse richiamata la relazione comportamentale dell’area giuridico pedagogica della casa circondariale di Messina del 21/11/2024, in cui non si evidenziavano cambiamenti, sotto il profilo disciplinare e trattamentale, rispetto alla precedente relazione del maggio 2024; illogica risultava quindi la decisione del Tribunale che, omettendo di confrontarsi con le deduzioni svolte in sede di reclamo, si limitava a richiamare una violazione disciplinare che non trovava riscontro negli atti processuali, senza chiarirne la natura e l’entità. Errato doveva anche ritenersi il riferimento a reiterate condotte violative, non ravvisabili nel semestre in considerazione.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.Il ricorso Ł fondato.
2. La liberazione anticipata Ł istituto previsto dalla legge allo scopo di sollecitare l’adesione all’azione di rieducazione dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario. In tale prospettiva, viene accordata una detrazione di pena (art. 54 ord pen.) per ogni semestre espiato durante il quale il detenuto abbia dato prova di volere concretamente partecipare all’azione predetta. L’art. 103, comma 2, reg. es. Ord. pen. ricollega il requisito della partecipazione a parametri precisi, riferibili «all’impegno dimostrato dal detenuto nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento», nonchØ «al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna».
Al pari degli altri benefici penitenziari, la concessione della liberazione anticipata Ł soggetta all’apprezzamento discrezionale del giudice di sorveglianza, la cui valutazione, che deve riflettersi nella motivazione, deve essere condotta sui binari segnati dall’art. 54 ord. pen.. Tale disposizione subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione. In particolare, in materia vale il principio secondo il quale l’oggetto della valutazione del Tribunale di sorveglianza Ł la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all’opera di rieducazione e non il conseguimento dell’effetto rieducativo (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, Rv. 258743).
Pertanto, la condotta del richiedente deve essere valutata frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l’istanza si riferisce, sebbene tale principio non abbia carattere assoluto, non escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari; la ricaduta nel reato Ł poi indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all’opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, COGNOME, Rv. 252186; Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, COGNOME, Rv. 207705).
Le infrazioni disciplinari riportate da un detenuto nel periodo in valutazione ben possono essere poste a base della negazione del beneficio, purchØ esse siano apprezzate nella loro concretezza, sotto il profilo dell’attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di risocializzazione, e siano successivamente comparate, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento utile di giudizio (Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311-01). ¨ a tal fine necessario che il giudice di sorveglianza proceda ad una completa valutazione, fattuale e psicologica, degli addebiti, in modo da precisarne l’incidenza negativa sulla partecipazione del condannato al percorso riabilitativo (Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, COGNOME, Rv. 271595-01).
Il Tribunale di sorveglianza non ha fatto buon governo dei superiori principi.
In particolare, i Giudici specializzati, hanno desunto il carattere ostativo rispetto alla concessione del beneficio esclusivamente dalla circostanza che il condannato aveva commesso un’infrazione nel periodo in valutazione.
Il Tribunale non ha tuttavia, in alcun modo, preso in considerazione e valutato l’episodio che aveva dato luogo all’applicazione della sanzione, al fine di saggiarne, alla luce delle relazioni comportamentali relative al periodo, la gravità e l’incidenza negativa sulla sua partecipazione all’opera rieducativa.
Parimenti, come evidenziato in ricorso, non appare chiaro il riferimento contenuto in ordinanza ad un «atteggiamento reiteratamente violativo», ritenuto non meritevole di sconto di pena, atteso che, nel corso dell’ordinanza, come già evidenziato, viene citato,
relativamente al semestre dal 20/04/2014 al 19/10/2024, un solo episodio.
Le considerazioni sopra svolte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, relativamente al rigetto del reclamo riferito al semestre dal 20/04/2024 al 19/10/2024, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina, per un nuovo esame, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al rigetto del reclamo riferito al semestre dal 20.4.2024 al 19.10.2024, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Messina.
Così Ł deciso, 16/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME