Liberazione Anticipata: Quando un Ricorso Generico Diventa Inammissibile
La richiesta di liberazione anticipata rappresenta un momento cruciale nel percorso di rieducazione di un condannato, ma il suo ottenimento è subordinato a una condotta irreprensibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di un ricorso presentato in modo generico contro il diniego di tale beneficio, sottolineando l’importanza del principio di specificità dei motivi.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza di rigettare il reclamo di un soggetto, in regime di detenzione domiciliare, contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che gli aveva negato la liberazione anticipata per un semestre. La ragione del diniego risiedeva in una serie di comportamenti che dimostravano il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura alternativa.
Il condannato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando che il Tribunale avesse basato la sua decisione su episodi non valorizzati dal primo giudice. La difesa sosteneva, in sostanza, un vizio nella motivazione del provvedimento impugnato.
La Decisione della Cassazione sulla liberazione anticipata
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno osservato che l’appello si limitava a una contestazione generica, senza affrontare puntualmente tutte le ragioni poste a fondamento della decisione del Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo, infatti, non solo aveva considerato l’episodio già valutato dal Magistrato, ma ne aveva valorizzati anche altri, tutti avvenuti nel semestre di riferimento, che il ricorrente non aveva specificamente contestato.
L’importanza della Specificità dei Motivi di Ricorso
Il cuore della pronuncia risiede nel principio secondo cui un ricorso, per essere ammissibile, deve contestare in modo specifico e dettagliato tutti i punti della decisione che si intende criticare. Non è sufficiente contestare genericamente la valutazione del giudice o focalizzarsi solo su uno degli elementi considerati, ignorandone altri che, da soli, potrebbero comunque giustificare la decisione.
La mancata contestazione specifica degli ulteriori comportamenti indicati dal Tribunale ha reso il ricorso inefficace e, quindi, inammissibile. La conseguenza diretta di tale inammissibilità è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale quando non vi sono elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che il Tribunale di Sorveglianza aveva compiuto una valutazione completa sulla partecipazione del condannato al percorso rieducativo. Il ricorso, invece, era lacunoso perché non affrontava la totalità delle argomentazioni del giudice di merito. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato. Poiché il ricorso non ha permesso tale verifica a causa della sua genericità, non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito pratico: quando si impugna un provvedimento giudiziario, è fondamentale che i motivi di ricorso siano precisi, completi e che affrontino ogni singola ragione addotta dal giudice. Una difesa che trascura di contestare alcuni degli elementi decisivi rischia di rendere l’intero ricorso vano, con conseguenze economiche negative per l’assistito. Per chi aspira a benefici come la liberazione anticipata, la lezione è duplice: mantenere una condotta conforme alle regole e, in caso di contenzioso, affidarsi a una difesa che sappia articolare le proprie ragioni in modo specifico e puntuale.
Per quale motivo è stata negata in primo luogo la liberazione anticipata?
La liberazione anticipata è stata negata a causa di comportamenti del condannato che indicavano il mancato rispetto delle prescrizioni associate alla sua detenzione domiciliare.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e non contestava specificamente tutti i comportamenti negativi che il Tribunale di Sorveglianza aveva posto a fondamento della sua decisione di diniego.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2655 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2655 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha rigettato il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara in data 22 maggio 2023 che aveva rigettato la domanda di liberazione anticipata per il semestre dal 21 marzo 2022 al 20 settembre 2022, sul rilievo di comportamenti indicativi del mancato rispetto delle prescrizioni della detenzione domiciliare cui era sottoposto.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, criticando la decisione impugnata che ha posto a fondamento del rigetto episodi che non erano stati valorizzati dal Magistrato di sorveglianza.
3. Il ricorso è inammissibile.
La valutazione di effettiva partecipazione al trattamento penitenziario, prodromica ad ulteriori eventuali processi rieducativi, è stata compiuta; il ricorso si limita a contestare genericamente che l’episodio, già considerato dal primo giudice come di per sé indicativo del fallimento della partecipazione al trattamento, non sia stato considerato dal Tribunale.
Tuttavia, il Tribunale, oltre a considerare detto episodio ne ha valorizzati altri, tutti commessi nel semestre.
Ebbene, fermo che il Tribunale ha richiamato l’indicato episodio già preso in esame dal Magistrato di sorveglianza, non è contestato specificamente dal ricorso quanto emerge dai comportamenti assunti nelle altre circostanze.
3.1. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.