Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20110 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20110 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ERCOLANO il 16/04/1970
avverso l’ordinanza del 23/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di
Sorveglianza di Catanzaro, ha rigettato il reclamo proposto avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro, ha respinto
l’istanza di liberazione anticipata proposta da NOME COGNOME per i semestri dal 10/2/2014 – 10/8/2017 evidenziando che in data successiva alla
liberazione, avvenuta il 6 ottobre 2017, il condannato aveva commesso numerose violazioni, alcune anche oggetto di sentenza irrevocabile di
condanna, della misura della sorveglianza speciale che gli era stata applicata;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione
all’art. 71 ter ord. pen. evidenziando che la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria in quanto non terrebbe conto che il medesimo magistrato di
sorveglianza, con provvedimento immediatamente successivo, ha concesso la liberazione anticipata anche per il periodo 10/8/2017 – 6/10/2017 e ciò
sarebbe del tutto incompatibile con l’attuale decisione;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto, il
Tribunale ha correttamente e coerentemente evidenziato che le violazioni poste in essere sono significative quanto alla carenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata per i periodi precedenti alle violazioni commesse, numerose e significative della mancata partecipazione al pregresso percorso trattamentale, senza che in questo possa avere rilievo l’eventuale errore in cui potrebbe essere incorso il magistrato di sorveglianza allorché, procedendo a una diversa e autonoma considerazione circa il periodo successivo, ha differentemente considerato anche un segmento precedente alle citate violazioni;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il giudice di merito ha già fornito una risposta adeguata per cui una diversa e alternativa lettura non è consentita in questa sede;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delk1 ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
cessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa Dichiara delle spese pro inammissibile il ricorso e condannalo ricorrente al pagamentol i l delle ammende.
Così deciso il 1 4/2025