Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14018 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14018 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Roma il 10/10/1998 avverso l’ordinanza del 30/10/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 30 ottobre 2024 ha accolto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Roma il 1° marzo 2024 nella parte in cui aveva respinto la concessione della liberazione anticipata relativamente al semestre 11 giugno 2021 – 11 dicembre 2021 e ha rigettato nel resto l’istanza quanto al precedente periodo, valorizzando sul punto il reato in materia di stupefacenti commesso il 5 gennaio 2021 per il quale vi è stata sentenza di condanna irrevocabile.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 54 ord. pen. con riferimento alla valutazione effettuata evidenziando che la decisione sarebbe illogica e contraddittoria in quanto il Tribunale avrebbe considerato in modo diverso periodi e situazioni sostanzialmente analoghe in quanto dagli atti risulterebbe che il condannato ha commesso un reato anche nell’anno 2023.
In data 12 dicembre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 54 ord. pen. con riferimento alla valutazione effettuata per i semestri relativi agli anni 2019/2020.
La doglianza è infondata.
2.1. Il presupposto per il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata è costituito, ai sensi dell’art. 54, comma 1, ord. pen., dall’avvenuta partecipazione del condannato all’opera di rieducazione per un periodo di un semestre.
Il parametro temporale impone di procedere a una valutazione frazionata per cui, come anche evidenziato dalla Corte costituzionale, il riscontro circa la presenza delle condizioni deve essere effettuato con riferimento a ogni singolo periodo di pena espiata senza che possano incidere elementi estranei e a questo esterni (cfr. Corte cost. 267 del 1990).
Ciò in quanto il giudizio deve essere effettuato ai sensi dell’art. 103, comma 2, D.P.R. 230 del 2000, che prevede che la partecipazione del condannato «deve desumersi dell’impegno dimostrato dal detenuto nel trarre le opportunità che gli sono state offerte nel corso del trattamento e dal mantenimento di corretti e
costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni di detenzione, con la famiglia esterna. Pertanto, anche i criteri da utilizzare per il riconoscimento del benefiqo . richiedono un apprezzamento interno al trattamento rieducativo e alla specifica esecuzione cui esso attiene, senza possibilità, dunque, di una disamina esterna e riferita ad altri titoli di condanna» (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 – 01).
In una corretta prospettiva interpretativa, quindi, pure considerato che la condotta tenuta in un periodo differente può essere valorizzata quale elemento negativo, si deve ribadire che la trasgressione comportamentale che assume rilievo è quella che avviene successivamente al semestre in verifica.
Solo in questo caso, infatti, il comportamento tenuto risulta significativo dell’assenza di una reale adesione all’opera rieducativa effettuata e influenza in termini negativi la valutazione del comportamento tenuto nel semestre precedente laddove, di contro, il comportamento tenuto nei periodi anche immediatamente antecedenti il semestre non consente di escludere ex se che una effettiva partecipazione vi sia successivamente stata (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 – 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, COGNOME, Rv. 262072 – 01).
Sul punto, pertanto, si deve ribadire che «ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l’istanza, non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione in carcere, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all’opera rieducativa successivamente sperimentata» (così espressamente da ultimo Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 – 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072 – 01).
2.2. Nel caso di specie il Tribunale si è conformato ai principi indicati.
Nel provvedimento impugnato, infatti, facendo riferimento alla data di commissione del reato, il 5 gennaio 2021, e alla circostanza che questo era stato accertato con sentenza divenuta irrevocabile, ha dato corretto e adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della valutazione negativa relativa ai semestri di detenzioni precedenti e la conclusione non è pertanto sindacabile in questa sede.
Ciò anche considerato che la diversa soluzione adottata per i semestri successivi non appare irragionevole in quanto la commissione dell’ulteriore reato,
comunque sopravvenuto dopo oltre due anni dal terzo semestre richiesto, non è
stata ancora accertata con pronuncia irrevocabile.
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16 gennaio 2025.