Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12411 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12411 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME DI NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SALERNO il 13/10/1991 avverso l’ordinanza del 07/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha concesso a NOME COGNOME (soggetto ristretto presso la Casa circondariale di Napoli, in espiazione della pena di anni undici e mesi due di reclusione, inflitta per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 e determinata con provvedimento di cumulo di pene concorrenti, adottato dal Procuratore generale di Napoli il 09/03/2023) la riduzione della pena per trecentosessanta giorni (dal 15/10/2019 al 15/10/2023), con la relativa liberazione anticipata, rispetto al fine pena fissato al 20/03/2029 ed ha rigettato analoga istanza, quanto ai periodi dal 07/06/2017 al 05/04/2018, nonchØ dal 27/05/2018 al 18/10/2018 e, infine, dal 01/04/2019 al 15/10/2019.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo presentato dal condannato, avverso la decisione di rigetto assunta in ordine ai sopra specificati periodi.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME con motivo unico, mediante il quale deduce vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza e/o erronea applicazione di legge penale, con riferimento al disposto dell’art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354. Erra il Tribunale di sorveglianza – in ipotesi difensiva – nel richiamare la commissione di nuovi reati, visto che la condanna ex art. 74 T.U. stup. Ł stata inflitta in relazione a fatti accertati nel giugno del 2017 e che sono, quindi, temporalmente antecedenti, rispetto a quello oggetto di valutazione ai fini della concessione del beneficio richiesto; a nulla rileva il fatto che, solo in data 15/04/2019, sia stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare, emessa a carico del
ricorrente, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ,in data 06/04/2019.
Già nell’ordinanza del Magistrato di sorveglianza, inoltre, erano assenti riferimenti a comportamenti inframurari ostativi, rispetto alla concessione degli invocati benefici e si era preso atto, altresì, dell’assenza di richiami a fatti nuovi o coevi all’attuale carcerazione, che potessero attestare la persistenza di collegamenti del condannato con ambienti malavitosi.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’ordinanza impugnata ha applicato, in modo corretto, il principio secondo il quale la valutazione frazionata per semestri – relativamente al comportamento serbato dal condannato, valutabile in vista della concessione del beneficio – non esclude che una trasgressione possa riflettersi, in maniera negativa, anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
Integrando brevemente quanto già sintetizzato in parte espositiva, va premesso che il detenuto sta espiando la pena residua di anni nove, mesi undici e giorni sei di reclusione ed euro cinquemila di multa, di cui a provvedimento di cumulo comprendente piø condanne inerenti a diversi reati; la decorrenza della pena Ł al 15/04/2019 ed il fine pena Ł fissato al 20/03/2029.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo, proposto dal condannato avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza, che aveva accolto solo parzialmente la richiesta di liberazione anticipata. I Giudici di sorveglianza hanno ritenuto non concedibile l’invocato beneficio, quanto ai periodi sopra indicati, avendo il Marotta posto in essere il reato ex art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, di cui alla sentenza sub 2), in data 27 maggio 2018 e avendo egli perpetrato il reato ex art. 74 T.U. Stup., di cui alla sentenza sub 1), fino al 31 luglio 2019. La consumazione di nuovi e gravi reati – tra cui il suddetto reato associativo – nel periodo immediatamente successivo, rispetto all’epoca della rimessione in libertà (avvenuta ad aprile 2018, dopo la cessazione della misura cautelare), Ł stato considerato quale fatto evocativo di una mancata adesione del soggetto all’opera di rieducazione.
Giova precisare, inoltre, come la norma di cui all’art. 54 legge 26 luglio 1975, n 354 postuli – quale requisito per l’accesso alla liberazione anticipata – la prova in ordine alla partecipazione del condannato all’opera di rieducazione; la concessione del beneficio, che si atteggia quale concreto riconoscimento della sussistenza di tale partecipazione, Ł finalizzata a rendere massimamente agevole il reinserimento del soggetto nel contesto sociale. La valutazione in ordine alla ricorrenza di tale presupposto, inoltre, deve svolgersi in conformità ai criteri dettati dalla disposizione di cui all’art. 103, comma 2, del Regolamento di esecuzione introdotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia parametrandosi al duplice profilo dell’impegno dimostrato dal detenuto “nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna”. La norma esige, dunque, la conduzione sul piano oggettivo di un’indagine attinente al comportamento esternato dal detenuto, in riferimento sia all’adesione all’opera rieducativa, sia alla natura e alle modalità di mantenimento dei rapporti con l’ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti e col mondo esterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative. Per quanto attiene al primo profilo, viene in rilievo l’impegno dimostrato, in concreto, dal detenuto nell’accettare le proposte di attività trattamentali; tanto vale anche per quanto attiene all’imputato, al quale sono offerti “interventi diretti a sostenere i suoi interessi umani, culturali e professionali” (art. 1,
comma 1, d.P.R. n. 2309 del 2000). In ordine al secondo profilo, vengono in rilievo l’osservanza delle regole interne, nonchØ il mantenimento di una condotta corretta.
3.1. Conformemente a quanto avviene in relazione a qualsivoglia altro beneficio, anche per la concessione della liberazione anticipata l’apprezzamento giudiziale rimane di tipo discrezionale; in tale valutazione devono, però, essere esplicate le considerazioni in merito all’esistenza di un serio processo – già avviato, anche se non ultimato – di allontanamento da condotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, così da far escludere, a livello prognostico, la eventuale reiterazione di fatti illeciti.
3.2. Pur dovendosi, infine, valutare la condotta del richiedente frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l’istanza si riferisce, tale principio non ha carattere assoluto e inderogabile, non escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi – con riflessi in senso negativo – anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari; la ricaduta nel reato Ł poi, indubbiamente, un elemento rivelatore di mancata adesione all’opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione.
L’incidenza di una determinata condotta, su semestri anche di gran lunga antecedenti sebbene certamente ammissibile – resta strettamente condizionata, pertanto, dalla circostanza che il comportamento serbato possa in concreto assumere l’univoca significazione di una mancata adesione del soggetto, rispetto all’opera rieducativa successivamente sperimentata. Questa Corte, sul punto specifico, ha avuto infatti modo di chiarire quanto segue: ‹‹Il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori, purchØ, però, si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tale da lasciar dedurre la mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce›› (Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406; nello stesso senso, si vedano Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 285120 – 01; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, COGNOME, Rv. 263428 01, Sez. 1, n- 24449 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 267245 – 01 e infine Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020 Tabet, Rv. 280522 – 01).
4. Tanto premesso – al fine di delineare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento – pare a questo Collegio che il provvedimento impugnato sia congruente, logico e privo di spunti di contraddittorietà e che meriti, pertanto, di rimanere immune da ogni stigma, in sede di legittimità.
4.1. L’architrave della critica difensiva sta nell’affermazione che il fatto associativo sia stato commesso – ad opera del condannato – nell’anno 2017 (ossia, in un periodo antecedente, rispetto a quello per il quale si invoca il beneficio). Opera, nella specifica materia, il principio di diritto – pienamente condiviso dal Collegio – che ‹‹In tema di benefici penitenziari, ai fini della concessione della liberazione anticipata in presenza di un reato ostativo permanente con contestazione cd. aperta (nella specie quello di partecipazione ad associazione di tipo mafioso), Ł necessario che il giudice verifichi, tenendo conto della motivazione della sentenza di condanna, le date cui deve essere riferita in concreto ed entro le quali deve ritenersi esaurita la condotta partecipativa attribuita al condannato›› (Sez. 1, n. 49625 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285429 – 01).
La prova della pretesa collocazione temporale antecedente, rispetto al periodo in valutazione, Ł però restata – nella concreta vicenda – sfornita di qualsivoglia dato probatorio a sostegno e, quindi, bloccata allo stadio delle mere asserzioni autoreferenziali e indimostrate. Nemmeno ha indicato, la difesa, gli specifici passaggi della sentenza di condanna sopra richiamata,
che possano eventualmente essere atti a consentire di retrodatare la partecipazione associativa di Marotta al 2017 (rispetto invece alla collocazione temporale al 2019, cristallizzata nella contestazione). E nemmeno Ł stata posta all’attenzione di questo Collegio la pur minima indicazione precisa, ad opera di chi chiede l’emissione di un provvedimento di retrodatazione, dunque a sØ favorevole.
4.2. Giova anche aggiungere, infine, che la difesa manca del tutto di confrontarsi con la ritenuta incidenza del reato risalente al maggio 2018, così complessivamente rifugiandosi in una critica apodittica e improntata alla semplice confutazione delle valutazioni compiute dal Tribunale di sorveglianza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 21/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME