Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3722 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3722 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni
del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 18 aprile 2023, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME attualmente in regime di affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in espiazione della complessiva pena di anni sei, mesi due, giorni sei di reclusione, determinata con provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 19 maggio 2022 – avverso l’ordinanza emessa il 9 agosto 2022 dal Magistrato di sorveglianza di Lecce con cui, fra le altre staturzioni, era stata respinta l’istanza di concessione della liberazione anticipata con riferimento al semestre dal 3.12.2021 al 3.06.2022.
Il Tribunale, valutate le deduzioni svolte dall’interessato con il reclamo avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza, ha condiviso la posizione espressa da quest’ultimo, il quale – composto il semestre rilevante per la verifica delle condizioni legittimanti l’ottenimento del beneficio premiale con l’inserzione in esso, oltre al tempo suindicato, anche del periodo intercorso dal 23.05.2019 al 7.06.2019 – aveva rilevato che subito dopo tale lasso COGNOME aveva commesso un ulteriore reato, ritenuto univocamente indicativo della mancata adesione al percorso risocializzante nell’intero intervallo temporale di interesse.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di COGNOME chiedendo l’annullamento della stessa e deducendo a sostegno dell’impugnazione un unico, articolato motivo con cui viene lamentata violazione ed erronea applicazione dell’art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.) e il corrispondente vizio della motivazione.
In particolare, la difesa contesta l’avvenuta rideterminazione del semestre di riferimento per delibare l’istanza di liberazione anticipata, rideterminazione attuata dai giudici di sorveglianza con la sommatoria dei due periodi suindicati, sulla base dell’argomento secondo cui la data di decorrenza dei semestri non poteva essere fissata dal condannato a suo piacimento: si fa notare che la decorrenza del semestre indicata dall’istante, ossia il 3.12.2021, corrispondeva alla data esatta in cui COGNOME era stato ristretto in regime di detenzione domiciliare, sicché da tale data aveva chiesto decorresse il semestre in relazione al quale valutare l’ammissione al beneficio; e, nel semestre dal 3.12.2021 al 3.06.2022, il condannato aveva tenuto una condotta del tutto esente da rilievi di sorta, così che, poco tempo dopo, il 24.06.2022, era stata concessa a COGNOME l’ammissione in via provvisoria all’affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, viste le positive risultanze dell’istruttoria espletata.
Si aggiunge da parte della difesa che l’episodio evidenziato nel
provvedimento impugnato per negare ulteriormente la liberazione anticipata era stato già valorizzato dal Magistrato di sorveglianza nel precedente provvedimento del 20.01.2022 con cui era stata negata la liberazione anticipata al condannato con rifermento ai semestri dal 22.05.2017 al 22.05.2019: e, secondo la difesa, tale episodio – nelle more accertato con sentenza divenuta irrevocabile – rappresentava un fatto circoscritto e non invece sintomatico di plurime e reiterate condotte illecite perpetrate in un arco di tempo esteso, sicché il medesimo non avrebbe potuto, comunque, inficiare l’opera rieducativa riverberandosi, non soltanto sul semestre di riferimento, ma anche sugli altri.
Il Procuratore generale ha prospettato il rigetto del ricorso, risultando generica la protesta di erronea determinazione del semestre di riferimento e priva di fondamento la censura di inadeguata valutazione del reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso da COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può ritenersi fondato e, per tale ragione, va rigettato.
Giova anzitutto aggiungere a quanto si è esposto in narrativa che la ragione per la quale il Magistrato di sorveglianza era pervenuto a negare la liberazione anticipata per il suddetto periodo afferiva all’avvenuta composizione del semestre in valutazione mediante la somma dei periodi dal 23.05.2019 al 7.06.2019 e dal 3.12.2021 al 16.05.2022: individuato così il semestre, si era considerato che COGNOME era gravato da un carico pendente per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato come commesso nel periodo dall’1.07.2019 all’8.08.2019, ossia subito dopo la prima frazione temporale che componeva il semestre in valutazione, carico in relazione al quale si era avuta la condanna dell’imputato in primo e in secondo grado.
Dalla valutazione della condotta estrinsecata dal condannato con la commissione di tale fatto antigiuridico si era tratta la considerazione che, in rapporto alla gravità di questo illecito a lui ulteriormente ascritto, era mancata, nel periodo complessivamente considerato, l’adesione di COGNOME all’opera rieducativa.
Il Tribunale, a sua volta, con opzione esposta dopo aver preso in esame gli argomenti dedotti dal reclamante, ha ribadito la conclusione raggiunta dal Magistrato di sorveglianza, evidenziando in modo particolare che, quando il semestre di riferimento risulti composto da più segmenti, è necessario considerare la condotta serbata dal condannato nel relativo arco, pure dopo la
conclusione del tempo detentivo, ivi inclusa la custodia cautelare, nel senso che, se egli, nell’intervallo fra le frazioni temporali, abbia continuato a delinquere i stato di libertà, il comportamento serbato in ambiente extramurario pure deve essere valutato.
Ciò è doveroso, ad avviso dei giudici di sorveglianza, al fine di compiere la completa verifica dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata, posto che per godere del beneficio il condannato deve dare prova di reale, e non meramente formale, di partecipazione all’opera di rieducazione.
Questo ragionamento non viene, ad avviso della Corte, efficacemente contrastato dall’obiezione del ricorrente, il quale – nella sostanza – ha invocato la libertà di individuare la composizione del semestre di pena espiata in detenzione, o alla stessa equiparata, a cui si dovrebbe riferire la verifica del corrispondente comportamento per il riconoscimento della misura premiale.
E, però, tale autonomia individuale in capo all’istante nella scelta del periodo a cui parametrare la verifica dei presupposti per l’ottenimento della liberazione anticipata non si profila consentita dalla struttura e dalla funzione dell’istituto.
L’art. 54 Ord. pen. stabilisce che al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata. La norma fondante il beneficio premiale, dunque, prende in considerazione – quale parametro per la verifica delle condizioni di ammissione il tempo di detenzione (anche di quella domiciliare, nonché il tempo di assoggettamento a situazioni giuridiche equiparate, fra le quali quella di esecuzione di misura alternativa alla detenzione stessa) corrispondente al semestre in concreto espiato dal condannato; di conseguenza, quando il tempo detentivo da valutarsi perdura oltre i sei mesi, la parte eccedente, afferente allo stesso titolo, non può che andare a comporre il semestre successivo al fine del riconoscimento dell’ulteriore beneficio, seguendo la continuità esecutiva verificatasi anche in diritto.
In questo ambito argomentativo, si è già affermato in sede di legittimità che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, la data di decorrenza dei semestri da valutare non può essere fissata dal condannato a suo piacimento, ma deve rispettare la durata e la progressione della pena prevista dal titolo esecutivo, dentro e fuori dal carcere, con la conseguente conformità a diritto del provvedimento di rigetto dell’istanza di applicazione di questo beneficio premiale con riferimento a un semestre la cui decorrenza venga determinata soggettivamente dal condannato a partire da una data successiva a
quella in cui egli abbia tenuto un comportamento scorretto, invece che in immediata continuità con il precedente semestre (Sez. 1, n. 37352 del 06/05/2014, COGNOME, Rv. 260806 – 01; in tal senso anche Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet; non mass.).
Pertanto, è da ribadirsi che la data di decorrenza dei semestri da valutarsi ai sensi dell’art. 54 Ord. pen. va individuata rispettando la durata e la progressione della fase espiativa della pena, come fissata dal titolo esecutivo, in continuità tra i periodi corrispondenti ai semestri già valutati per la liberazione anticipata e quelli oggetto della nuova domanda: si tratta di un criterio che discende dall’applicazione piana della norma, siccome riferito al dato certo della progressione esecutiva.
Questo sviluppo nel computo dei semestri, del resto, non ritenendo possibile la configurazione soggettiva del periodo oggetto di valutazione, si esclude in radice il rischio di pratiche strumentali, vale a dire volte a far iniziare il semestr di riferimento dal momento successivo all’emersione di comportamenti sfavorevoli alla posizione dell’istante.
Sotto altro aspetto, è principio assodato quello secondo il quale, ai fini dell’applicazione del beneficio della liberazione anticipata, non è necessaria la continuità del periodo di detenzione da valutare, giacché il computo del semestre di pena scontata, agli effetti della detrazione prevista dall’art. 54 cit., pu avvenire anche cumulando periodi di detenzione, riferibili alla medesima esecuzione e separati da un intervallo temporale, purché si tratti di frazioni di semestre che si prestino ragionevolmente a un efficace apprezzamento della partecipazione all’opera di rieducazione (Sez. 1, n. 27573 del 16/05/2019, Maggio, Rv. 275849. – 01; Séz. 1, n. 1019 del 04/02/1999, Sessa Rv. 213557 01).
Coniugando le acquisizioni che precedono, deve dunque affermarsi che è possibile, ai fini dell’applicazione dell’istituto della liberazione anticipata, riten non ostativa nemmeno la rilevanza dell’intervallo di tempo intercorrente tra i diversi periodi di carcerazione, qualora la somma dei periodi raggiunga un semestre di pena e si riferisca alla medesima esecuzione, ma con la precisazione che, congiungendo le frazioni temporali componenti il semestre in valutazione, risulti sempre dimostrata l’effettiva partecipazione del condannato al percorso risocializzante: apprezzamento positivo che, per contro, si profila precluso dal rilievo della commissione da parte del soggetto di condotte criminose o anche semplicemente antisociali nell’intervallo fra i segmenti considerati (Sez. 1, n. 21689 del 06/05/2008, Santoro, Rv. 239884 – 01).
4. Alla stregua degli esposti principi, essendo pacifico anche per quanto ha
prospettato lo stesso ricorrente, che il semestre precedentemente valutato negativamente per COGNOME – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 Ord. pen. era stato quello conclusosi il 22.05.2019, deve ritenersi che in modo del tutto coerente il Magistrato di sorveglianza, prima, e il Tribunale di sorveglianza, poi, abbiano individuato il semestre successivo, stante l’unicità titolo esecutivo, in continuità, dal 23.05.2019, computando il residuo periodo, sino al 7.06.2019, e poi, dopo l’intervallo in libertà, dal 3.12.2021 (data di inizio della ulterior detenzione domiciliare) al 16.05.2022.
In questa cornice, è indubbio che il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso da COGNOME – come è stato accertato con sentenza divenuta, nelle more, irrevocabile (come ha informato lo stesso ricorrente) – nel tempo corrispondente ai mesi di luglio e di agosto 2019, si colloca nell’intervallo fra i due periodi di detenzione: sicché il comportamento antigiuridico così manifestato dal condannato è stato preso in considerazione in modo giuridicamente corretto dai giudici specializzati, i quali, con valutazione congrua e priva di cesure logiche, hanno reputato quella condotta suscettibile di – necessaria – valutazione e in concreto dimostrativa della persistente mancata partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione.
La difesa ha prospettato la tesi volta a escludere dal semestre individuato secondo la progressione esecutiva la sua prima frazione: in questa direzione, però, non ha proposto un criterio di computo più ragionevole, bensì ha, nella sostanza, sollecitato l’elisione – dal semestre composto da segmenti frazionati della valutabilità del reato commesso dal condannato e risultato sintomatico della corrispondente assenza di un suo effettivo impegno risocializzante; elisione che sarebbe contraria ai principi dianzi esposti.
Per il resto, fermo il principio di diritto secondo cui, in tema di concessione del beneficio della liberazione anticipata, costituisce oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all’opera di rieducazione, non già l’avvenuto conseguimento dell’effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende l’istituto premiale, di guisa che la partecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall’art. 54 Ord. pen., dall’art. 103 del d.P.R 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep.2014, COGNOME Witt, Rv. 258743 – 01; Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, COGNOME, Rv. 252355 01), va precisato che anche il comportamento del condannato, posto in essere dopo il ritorno in libertà, può giustificarne il diniego, quando venga considerato quale espressione della carente partecipazione all’opera di rieducazione.
È principio costantemente ribadito quello secondo cui quando, dopo la custodia cautelare, il soggetto in stato di libertà abbia commesso un ulteriore reato, il giudizio sui comportamenti tenuti in ambiente extramurario non può essere pretermesso, ma deve necessariamente entrare a far parte della valutazione complessiva della condotta del soggetto, a nulla rilevando l’assenza di illeciti disciplinari durante il periodo di detenzione, posto che, per godere della liberazione anticipata, il richiedente deve dare prova di reale, e non meramente formale, partecipazione all’opera di rieducazione intrapresa nei suoi confronti (Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, dep. 2021, Gulisano, Rv. 280435 – 01).
In questo alveo, quindi, la commissione del reato della gravità valutata dai giudici di sorveglianza nel tempo corrispondente all’intervallo fra le frazioni detentive formanti il semestre oggetto di esame è stata, in sintonia con gli esposti principi e con adeguata ponderazione, considerata dimostrativa della mancanza della suddetta condizione legittimante la misura premiale.
La doglianza proposta dal ricorrente è da ritenersi, pertanto, infondata.
L’esito delle considerazioni svolte è il rigetto del ricorso, a cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24 novembre 2023
Il Consi iere estensore
Il Presidente