Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2645 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2645 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/s~te le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale d Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato il re proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Bari in mater di liberazione anticipata.
Va premesso che, con l’ordinanza in ultimo menzionata, il Magistrato di sorveglianza respingeva, con riferimento ai semestri maturati dal 30/01/13 al 30/05/13, dal 24/06/13 24/08/13, dal 25/08/13 al 25/08/15, dal 26/08/15 al 16/12/15, dal 22/06/16 al 2/09/16, richiesta di liberazione anticipata, evidenziando che nelle date del 21/11/13 e 23/11/13 costanza di arresti domiciliari, COGNOME si era reso responsabile del reato ex art. 73 d.P ottobre 1990, n.309, e che allo stesso modo questi, riacquistata la libertà in data 4/12/2 era responsabile di un reato dello stesso tipo.
Il Tribunale di sorveglianza rileva che non v’è dubbio che l’aver commesso reati costanza di arresti domiciliari non può ritenersi in alcun modo un “fatto di lieve entità” tale condotta conferma l’assoluta refrattarietà alla forma di contenimento della mis custodiale e la preponderante inclinazione delinquenziale di COGNOME. Lo stesso Tribunale d conto, poi, della concreta gravità dell’ultima condotta criminosa del dicembre 20 soffermandosi sulle modalità specifiche del fatto di cessione di stupefacenti, sia pur ritenu lieve entità, in quanto dimostrativo di una collaudata organizzazione di spaccio da parte COGNOME, noto alle forze dell’ordine per i precedenti specifici e per le condanne per associativi in materia di stupefacenti, e dunque di un’abitualità della condotta illecita.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore NOME COGNOME, deducendo violazione dell’art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354 e vizi motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettato il reclamo del suddetto particolare riferimento ai semestri successivi al 25/02/14.
Rileva la difesa che con riguardo a detti semestri il fatto ritenuto ostativo del 4/12/2 solo è consistito in un fatto qualificato di lieve entità, ma risulta essere stato commess oltre quattro anni dopo l’ultimo semestre richiesto; e che, ciò nonostante, è stata negat liberazione anticipata, con motivazione illogica e contraddittoria, in relazione a periodi su detto fatto non poteva avere alcun riverbero.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. Secondo l’orientamento di questa Corte – si veda per tutte Sez.1, n. 32203 d 26/06/2015, Rv.264293 – la finalità principale dell’istituto della liberazione anticipata «nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condanNOME che abbia offerto prova di partecipazione all’opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991)» ed «è solament detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza ch occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicur per l’accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)».
La valutazione di meritevolezza del beneficio, rimessa al giudice del merito, consis quindi, nella verifica del presupposto della partecipazione all’opera di rieducazione, che può ridursi alla mera buona condotta carceraria, che costituisce la “norma” del comportamento del detenuto, ma richiede un’adesione pronta ed attiva alle regole che disciplinano la carceraria e agli interventi trattamentali.
1.2. Nel caso in esame il Tribunale della sorveglianza di Bari fa buon governo dei princ sopra indicati, palesando, invece, i rilievi difensivi la loro infondatezza.
Invero, detto Tribunale valorizza, nei termini specifici di cui sopra che si sottragg qualsivoglia censura di legittimità, la gravità del reato commesso il 4 dicembre 2020, v nelle sue connotazioni complessive, seppure perpetrato ad una certa distanza temporale dai semestri su cui si focalizza il ricorso, proprio nell’ottica della dimostrazione della refratt percorso rieducativo che avrebbe dovuto essere perseguito.
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna di Ragg pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2023.