Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 652 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 652 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
COGNOME COGNOME
CC – 31/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAVA DE’ TIRRENI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 28/05/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Salerno; vista la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; vista la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza emessa in data 28 maggio 2025 il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata introdotto da NOME (all’atto della decisione ammesso a misura alternativa).
Per effetto di tale decisione Ł stato confermato il diniego derivante dalla decisione del MdS esteso ai periodi : 11 settembre 2019 / 18 febbraio 2022 (intervallati da periodi di libertà); 19 febbraio 2022 / 4 ottobre 2022; 29 marzo 2023 / 30 marzo 2024 .
La ragione in fatto del diniego Ł rappresentata da alcune condotte indicative della mancata adesione al progetto rieducativo e risocializzante. In particolare vengono indicati: a) il furto commesso in data 21 marzo 2023; b) la partecipazione ad una spedizione punitiva in carcere avvenuta il 31 dicembre 2023.
Secondo il Tribunale i fatti di cui sopra, unitamente a talune trasgressioni dell’obbligo di presentazione tra gennaio e febbraio del 2020, sono di consistente gravità e depongono per un giudizio complessivo di adesione solo apparente (nei periodi immuni da violazioni) al percorso risocializzante.
3.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge NOME COGNOME. Il ricorso Ł affidato ad una duplice deduzione espressa in termini di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
In sintesi, il ricorrente evidenzia che: a) la condotta tenuta in data 21 marzo 2023 Ł di scarsa gravità, trattandosi di un furto di cioccolatini (come era stato prospettato nell’atto di reclamo); b) la condotta ipotizzata come commessa in data 31 dicembre 2023 non ha dato luogo, sinora, alla apertura di un procedimento penale. La decisione, pertanto, si porrebbe in
contrasto con gli orientamenti di questa Corte di legittimità, sia in riferimento alla violazione del parametro temporale della ‘semestralità’ che in rapporto al mancato apprezzamento del livello di gravità dei singoli episodi.
Si evidenzia, peraltro, che proprio in ragione dei progressi trattamentali lo stesso AVV_NOTAIOstrato di sorveglianza ha concesso un permesso premio all’attuale ricorrente in data 15 ottobre 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato in riferimento al diniego della liberazione anticipata per i periodi intercorsi dal 11 settembre 2019 al 18 febbraio 2022, con rigetto nel resto.
2.In premessa va ribadito in via generale che la finalità dell’istituto della liberazione anticipata risiede, com’Ł noto, nel consentire un piø efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di concreta partecipazione all’opera di rieducazione (v. C. cost. sent. n. 352 del 1991).
La valutazione di meritevolezza del beneficio, sotto l’esclusivo aspetto evidenziato, Ł ovviamente rimessa al giudice del merito; ma questo Ł tenuto ad accertare se, nel comportamento serbato dall’interessato, siano rinvenibili in modo effettivo e costante sintomi dell’evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini del riconoscimento del beneficio, Ł, per l’appunto e come detto, soltanto “la partecipazione” del condannato detenuto all’opera rieducativa.
In particolare, le infrazioni commesse durante il periodo oggetto di valutazione ai fini della concessione di liberazione anticipata (così come eventuali condotte illecite) non rilevano per l’entità delle conseguenze sanzionatorie (sul piano disciplinare o penale), ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo(v. i principi di recente affermati da Sez. I n, 13233 del 8.10.2020, dep.2021, Piccininni Rv 280985, sulla scia di un orientamento già espresso da Sez. I n.2888 del 11.05.1995, Ianni, Rv 202143) in quanto mentre nel procedimento disciplinare la condotta personale del detenuto viene valutata sotto il profilo della sua contrarietà alle regole previste nel regolamento interno dell’istituto, in tema di liberazione anticipata quella stessa condotta viene apprezzata sotto diverso profilo, come uno dei plurimi elementi da cui desumere l’effettività – o meno – della partecipazione stessa.
In detta dimensione, le condotte contrarie alle norme di comportamento possono ritenersi indicative – con apprezzamento in concreto della gravità da parte del giudice chiamato a decidere sulla liberazione anticipata – di una adesione insufficiente al sistema di valori promosso dall’opera di rieducazione.
3.Inoltre va ricordato che secondo il preferibile insegnamento di questa Corte (tra le molte v. Sez. I n.11597 del 28.2.2013, Mansi, Rv 255406) il principio della valutazione ‘frazionata’ per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori. Occorre, tuttavia, che si tratti di una condotta di consistente gravità, tanto da lasciar ragionevolmente dedurre una mancata (perchØ meramente apparente) partecipazione del condannato all’opera di rieducazione anche nei periodi antecedenti a quello cui la condotta si riferisce.
L’insegnamento di cui sopra spiega i suoi effetti lì dove la condotta negativa – posteriore alla maturazione dei diversi semestri ed alla stessa detenzione – sia rappresentata da un fatto costituente reato, trattandosi della espressione di comportamento antisociale che può disvelare anche con portata retroattiva la mancata adesione all’opera risocializzante, ma
sempre con valutazione in concreto delle circostanze del fatto (anche autonoma rispetto al procedimento in corso).
4.Ora, nel caso in esame il Collegio evidenzia che nel corso dell’anno 2023 (tra marzo e dicembre) sono stati censite due condotte che – specie la seconda – non possono dirsi marginali, il che soddisfa l’onere motivazionale per ciò che concerne il diniego della liberazione anticipata nel periodo intercorso tra il 29 marzo 2023 e il 30 marzo 2024.
Circa, invece, la «retroazione degli effetti» di tali condotte ai periodi antecedenti (sino a risalire all’anno 2019) il Collegio rileva che il provvedimento appare, in sostanza, silente o comunque non argomentato in modo adeguato.
Da un lato non sono state valutate nØ acquisite notizie utili a valutare in modo comparativo la condotta ‘deviante’ con i comportamenti antecedenti tenuti dal soggetto in espiazione e dall’altro non si Ł illustrata in modo chiaro la ‘particolare gravità’ delle condotte, come necessario e per quanto detto in precedenza.
Va pertanto disposta una nuova valutazione di merito – per le ragioni sin qui esposte sia pure limitata ai periodi intercorsi tra settembre 2019 e febbraio 2022, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente ai periodi dal 11/09/2019 al 18/02/2022, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Salerno. Rigetta nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 31/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME