Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35231 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35231 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte presentate dall’AVV_NOTAIO, il quale, nell’interesse di COGNOME NOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 28 luglio 2022, il Magistrato di sorveglianza di Nuoro aveva respinto la richiesta di concessione della liberazione anticipata proposta nell’interesse di COGNOME in relazione al periodo di presofferto dal 20 aprile 2017 al 29 maggio 2019, trascorso in parte in carcere e, in parte, in regime di arresti domiciliari. Ciò in quanto in data 10 febbraio 2021 egli era stato attin da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in quanto indagato per i reati di cui agli art 73 e 74, d.P.R. n. 309 del 1990 e che tale circostanza rendeva evidente che l’istante, nel precedente periodo detentivo, non avesse preso parte all’opera di rieducazione.
1.1. Con ordinanza in data 15 dicembre 2022, il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva dichiarato inammissibile il reclamo, non avendo la difesa di COGNOME provveduto a depositare i motivi di impugnazione nei termini di legge.
1.2. Con sentenza in data 27 giugno 2023, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò la predetta ordinanza rilevando che, in difetto di notifica del primo provvedimento al difensore di COGNOME, il termine per la presentazione dei motivi non poteva ritenersi decorso.
1.3. Con ordinanza in data 18 gennaio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo. Secondo il Collegio, benché COGNOME avesse tenuto una condotta regolare dal 20 aprile 2017 al 2 novembre 1018, egli era stato sottoposto a misura cautelare per reati in materia di stupefacenti commessi nel giugno 2019 e nel giugno 2020, in relazione ai quali è stato condannato in primo grado, in data 28 ottobre 2022, alla pena di 13 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione, sicché egli non aveva preso parte al percorso di rieducazione, essendo stata solo formale l’adesione al trattamento penitenziario.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 54 Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata valutazione del comportamento di COGNOME. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale di sorveglianza non abbia valutato le svariate attività trattamentali e i corsi scolastici cui COGNOME avrebbe partecipato, atteso che, ai fini della concessione del beneficio, rileverebbe la partecipazione del condannato, nei semestri di riferimento, all’opera di
2 GLYPH
rieducazione e non il conseguimento dell’effetto rieducativo. Detta valutazione, inoltre, dovrebbe essere compiuta frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l’istanza si riferisce, laddove, nel caso di specie, il Tribunale sorveglianza non avrebbe valutato il comportamento del detenuto nei quattro semestri per i quali veniva chiesto il beneficio. Inoltre, i fatti negativi po fondamento del rigetto sarebbero ancora da accertare definitivamente; fermo restando che la commissione di reati, successivamente ai periodi di osservazione, non può tradursi in un automatismo capace, da solo, di escludere la concessione del beneficio. Né l’ordinanza impugnata avrebbe preso posizione rispetto alla domanda subordinata di riconoscimento solo per alcuni semestri della liberazione anticipata.
In data 15 aprile 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
In data 20 maggio 2024 è pervenuta una memoria scritta a firma dell’AVV_NOTAIO, il quale, nell’interesse di COGNOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Secondo la consolidata opinione della giurisprudenza di legittimità, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche nella valutazione dei semestri anteriori. Occorre, tuttavia, che si tratti di una condotta di consistent gravità, tanto da lasciar ragionevolmente dedurre una mancata (o meramente apparente) partecipazione del condannato all’opera di rieducazione anche nei periodi antecedenti a quello cui la condotta si riferisce (Sez. 1, n. 4019 de 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 – 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 267245 – 01; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Rv. 255406 – 01; Sez. 1, n. 3297 del 15/05/1996, COGNOME, Rv. 205176 – 01). E ciò può ritenersi, in particolare, nel caso di ricaduta nel reato, che è un elemento rivelatore della mancata adesione all’opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (Sez. 1, n. 34572 del 2/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 285120 – 01; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, COGNOME, Rv. 252186 – 01; Sez. 1, n. 2702
3 GLYPH
del 14/04/1997, COGNOME, Rv. 207705 – 01), come riconosciuto dallo stesso ricorrente.
Nel caso in esame, il Tribunale di Sorveglianza ha valorizzato la gravità dei reati in materia di stupefacenti per il quale COGNOME è stato condannato in primo grado, ritenendo che essi siano idonei a inficiare il giudizio di partecipazione all’opera di rieducazione benché commessi in data successiva al 19 maggio 2019, ritenendo l’assenza di elementi idonei a comprovare un’autentica e non strumentale adesione al trattamento rieducativo, alla stregua di un rispetto solo formale delle regole intramurarie. Tale valutazione, espressa con motivazione pienamente logica e coerente, finisce per sollecitare, al di là di una inesistente mancanza o illegittimità della motivazione, una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione GLYPH della GLYPH causa GLYPH di GLYPH inammissibilità», GLYPH alla GLYPH declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 maggio 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presj.dnte