Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21595 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21595 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo, proposto da NOME COGNOME, avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto che rigettava la sua istanza di liberazione anticipata in ordine al periodo di presofferto, dal 01/10/2000 al 11/01/2006, osservando come in epoca successiva al termine di detto periodo, l’istante risultava essersi reso responsabile di gravi reati, irrevocabilmente accertati (associazione volta al narcotraffico e reati fine, aggravati anche ai sensi dell’art. 7 legge 203 del 1991, accertati a settembre 2011 e permanenti sino al 2015; associazione di tipo mafioso accertato sino al 2010), di talchè era possibile desumere un non sincera partecipazione all’opera di rieducazione durante il suindicato periodo.
Avverso detto provvedimento ricorre per Cassazione COGNOME, per il tramite del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale deduce la violazione di legge, in particolare del principio di semestralizzazione del beneficio, e il vizio di motivazione.
Con ampi richiami alla giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente si duole dell’omessa motivazione in ordine alle critiche difensive mosse nel reclamo, nonché al contenuto di una memoria, con copiosa allegazione, di cui non è fatta menzione nel provvedimento impugnato.
Osserva in particolare il ricorrente come, violando il principio di semestralizzazione, il Tribunale abbia omesso di considerare che, nel periodo di detenzione oggetto dell’istanza (2000-2006), non si fossero regisi:rate violazioni di sorta, e di considerare il lungo lasso temporale che separava tale periodo detentivo alla ricaduta del COGNOME nel delitto.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che assumano rilievo anche i reati commessi in stato di libertà, quali elementi rivelatori della mancanza, nel precedente periodo di detenzione, della volontà di partecipare al programma rieducativo (Sez. 1,
34572 del 02/12/2022, dep. 2023, Rv. 285120); in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione e l’espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280522).
Si è in particolare evidenziato che, nella ipotesi in cui la liberazione anticipata sia richiesta in relazione a periodo di custodia cautelare, costituisce condizione ostativa alla concessione del beneficio la circostanza che il richiedente abbia commesso un reato in epoca successiva alla cessazione della custodia (Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Rv. 255430).
Il Giudice a quo si è attenuto ai superiori principi, negando il beneficio della liberazione anticipata valorizzando il comportamento delittuoso posto in essere da NOME NOME al periodo di custodia cautelare, per il quale egli ha avanzato la richiesta di liberazione anticipata.
Segnatamente, il Tribunale, con motivazione logica e congrua, ha valutato negativamente il periodo di presofferto alla luce della ricaduta nel delitto da parte del NOME, condannato per associazione volta al narcotraffico e per reati fine, fattispecie tute aggravate ex art. 7 legge 203 del 1991, accertati a settembre 2011, e con condotta permanente sino al 2015, nonché per associazione di stampo mafioso accertato sino al 2010.
3. L’impugnazione va, pertanto, rigettata.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 08/02/2024
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