Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10118 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10118 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LENTINI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 21 giugno 2023 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME contro il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza di Siracusa aveva respinto la richiesta di applicazione del beneficio della liberazione anticipata in relazione ai semestri tra il 10/11/2012 e il 15/02/2016, ritenendo che la grave condotta da lui tenuta successivamente a quella carcerazione, commettendo i delitti di tentato omicidio e detenzione e porto illegale di arma da sparo, dimostrava che egli non aveva partecipato all’opera di rieducazione e non si era neppure dissociato al precedente stile di vita criminale.
Il Tribunale di sorveglianza ha confermato tale valutazione, in quanto la gravità dei delitti commessi, benché distanti nel tempo dal periodo richiesto, rende evidente che l’adesione dimostrata dal detenuto all’opera rieducativa è stata meramente formale, nonché strumentale.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando due mol:ivi
2.1. Con il primo motivo denuncia la errata applicazione della legge penale in relazione all’art. 54 Ord.pen., e il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.
La motivazione del provvedimento impugnato è solo apparente, in quanto il Tribunale si è limitato ad affermare la gravità dei reati commessi successivamente, dichiarandola tale da inficiare i periodi di pena espiati in precedenza, senza valutare approfonditamente i fatti. Al contrario, in casi simili la giurisprudenza di legittimità impone una motivazione puntuale e approfondita, specialmente quando tra la carcerazione e i delitti commessi successivamente sia trascorso un ampio periodo di tempo. In questo caso i delitti presi in esame sono stati commessi quattro anni dopo la fine della carcerazione, ma il Tribunale non ha valutato se realmente la condotta regolare tenuta in carcere e la partecipazione, all’epoca, al percorso rieducativo siano stati meramente strumentali.
2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.
Per affermare che la condotta successiva inficia non solo i semestri contigui ad essa, ma anche i semestri di molto antecedenti, il Tribunale deve compiere una valutazione sia della gravità della trasgressione, sia della sua idoneità a vanificare la precedente partecipazione al percorso rieducativo. Il
provvedimento impugnato, invece, valuta solo la gravità dei reati commessi ben quattro anni dopo, peraltro limitandosi a richiamare gli articoli di legge violati e senza descrivere ed esaminare i fatti e le loro caratteristiche, e senza motivare sulla capacità di tali condotte di influire sulla valutazione dei periodi d carcerazione di molto antecedenti.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato con riferimento ad entrambi i motivi proposti, e deve essere rigettato.
Con tali motivi il ricorrente deduce, di fatto, la medesima questione, circa la mancanza o apparenza della motivazione, che avrebbe dovuto essere molto puntuale stante il tempo trascorso tra la fine della carcerazione e la commissione dei delitti ritenuti dimostrativi della non meritevolezza della liberazione anticipata relativa a dei semestri molto precedenti ai delitti stessi.
Non vi è dubbio che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purc:hé si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione e l’espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto» (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280522), e che la violazione «deve essere tanto più grave, quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati» (Sez. 1, n. 3092 del 07/112014, dep. 2015, Rv. 263428) Il provvedimento impugnato, però, rispetta tali criteri, avendo in modo logico e non contraddittorio dedotto la mancata partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione, durante la sua detenzione, dalla gravità del comportamento tenuto dopo la scarcerazione.
La commissione di delitti connotati da una oggettiva gravità ed anche da un rilevante dolo, quali il tentato omicidio volontario e le detenzione ed il porto di arma da sparo, legittima tale deduzione, appunto perché essi non possono essere ritenuti frutto di una determinazione estemporanea, e dimostrano la persistente contiguità con ambienti criminali, dove quani:o meno rifornirsi dell’arma, e il permanere di una adesione alla vita delittuosa, che impongono di
escludere che egli abbia partecipato in modo utile all’opera di rieducazione formalmente svolta in carcere.
Il Tribunale risulta avere valutato con attenzione le modalità dei fatti ed avere tenuto conto del lasso temporale intercorso tra la fine della carcerazione e la commissione dei predetti reati, in quanto ha motivato che «i fatti sopra descritti … risultano provati in esito all’istruttoria all’uopo svolta ed appaion seppure commessi in data successiva, comunque di gravità tale da palesare, con prevalenza su ogni altra argomentazione, il carattere meramente formale di qualsivoglia adesione dimostrata dal condannato nel periodo in questione». Questa motivazione attesta, quindi, che le condotte tenute sono state verificate con apposita istruttoria, e ritenute talmente gravi da dimostrare la mancata partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione.
A tale motivazione il ricorrente oppone solo affermazioni generiche, espressione della sua personale opinione circa la gravità dei predetti delitti, ma non offre alcun elemento che metta quanto meno in dubbio la valutazione di rilevante gravità formulata nel provvedimento impugnato, ad esempio indicando l’accertata sussistenza di attenuanti, di cause che limitano il grado del dolo, oppure descrivendo modalità delle condotte che possano fai – ritenere quei fatti occasionali. Non ha neppure affermato l’accertata presenza, nel lasso intertemporale, di condotte del condannato valutabili positivamente, da cui dedurre che vi era stata una effettiva rieducazione, e che egli è ricaduto nel delitto per circostanze estemporanee e imprevedibili.
Non emergono, quindi, i vizi motivazionali e la violazione di legge lamentati nel ricorso.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente