Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17798 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17798 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 22/12/2022 dal Tribunale di sorveglianza di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 dicembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 24 settembre 2022, con cui era stata respinta l’istanza di liberazione anticipata presentata da NOME COGNOME per i semestri compresi tra il 5 gennaio 2013 e il 5 luglio 2013 e tra il 5 gennaio 2014 e il 5 luglio 2014.
Il provvedimento impugnato veniva pronunciato sull’assunto che, nella pendenza dei periodi controversi, l’istante era stato condannato per i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 T.U. stup., con la sentenza irrevocabile deliberata dalla Corte di appello di Napoli il 24 settembre 2016.
Questi fatti di reato possedevano un notevole rilievo sintomatico, riguardando comportamenti criminosi di elevato disvalore, che, coprendo un arco temporale particolarmente ampio, rilevavano anche in relazione a frazioni temporali diverse da quelle per cui veniva richiesta la liberazione anticipata.
Avverso questa ordinanza NOME AVV_NOTAIO, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 54 Ord. pen. e 27 Cost., conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi della liberazione anticipata richiesta dal ricorrente, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Perugia sulla base di un percorso argomentativo incongruo e contrastante con le risultanze processuali.
Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Perugia non aveva tenuto conto del tempus commissi delicti relativo alla condanna riportata da NOME COGNOME il 24 settembre 2018, che riguardava condotte illecite che si interrompevano nel gennaio del 2014.
Si deduceva, al contempo, che non si era considerato che il ricorrente, all’inizio del 2014, aveva iniziato a collaborare con la giustizia, rendendo evidente l’incompatibilità di tale comportamento con l’adesione al sodalizio criminale, ritenuta ostativa al diniego della liberazione anticipaza.
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Osserva il Collegio che il ricorso proposto da NOME COGNOME non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una rivalutazione dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata richiesta dal detenuto, che appaiono vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Perugia in conformità dell’art. 54 Ord. Pen. e nel rispetto delle emergenze processuali.
Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, invero, valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che l’assunto difensivo – secondo cui i delitti associativi per i quali COGNOME era stato condannato si interrompevano nel gennaio del 2014, in concomitanza cori la sua apertura alla collaborazione con la giustizia – non è idoneo a confutare il percorso argonnentativo posto a fondamento del provvedimento censurato.
Si consideri che il Tribunale di sorveglianza di Perugia metteva in evidenza l’elevato disvalore dei delitti di cui agli artt. 416-bis cod. perì. e 74 T.U. stup. per i quali il ricorrente era stato condannato con la sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Napoli il 24 settembre 2018. Tale condanna, infatti, era corroborata dalle propalazioni di numerosi collaboratori di giustizia, che imponevano di ritenere COGNOME coinvolto nelle attività associative in questione per un lungo arco temporale, compreso tra il 2006 e il 2014.
Si aggiunga che NOME COGNOME, sia pure limitatamente al reato di cui all’art. 416-bis cod., ammetteva le sue responsabilità, rendendo, in questo modo, incontroverso il suo apporto alla RAGIONE_SOCIALE giudicata dalla citata decisione irrevocabile, in linea con quanto correttamente affermato dal Tribunale di sorveglianza di Perugia.
In questa cornice, il provvedimento in esame, richiamando l’elevato disvalore dei reati per i quali il ricorrente è stato condannato, si colloca nel solco ermeneutico consolidato secondo cui, nel valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario di cui all’art. 54 Ord. pen., si possono utilizzare tutti i fatti sintomatici da cui desumere l’assenza di partecipazione all’opera di rieducazione del condannato, valutandone la rilevanza anche in deroga al principio della valutazione frazionata semestrale. Non v’è dubbio, infatti, che i comportamenti criminosi, se connotati da un disvalore particolarmente elevato, come nel caso di COGNOME, possono ripercuotersi anche sui semestri antecedenti o successivi a quelli in esame, incidendo sulla partecipazione all’opera di rieducazione del condannato, in quanto sintomatiche dell’assenza di effetti positivi del percorso trattamentale intrapreso (tra le altre, Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, Tabet, Rv. 280522 – 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 267245 – 01; Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014, COGNOME, Rv. 263428 – 01).
A ulteriore conferma della correttezza del percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, nel valutare la posizione detentiva NOME COGNOME, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «A fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condo del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave, idoneo a far presumere che non abbia partecipato in modo pieno ed incondizionato all’opera di rieducazione per tutto il periodo in valutazione» (Sez. 1, n. 983 22/11/2011, dep. 13/01/2012, COGNOME, Rv. 251677 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso il 15 marzo 2024.