Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12668 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12668 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AUGUSTA il 22/05/1979
avverso l’ordinanza del 16/05/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lettefsetirre le conclusioni del PG Qao&o 1 e Le
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Catania ha reclamo proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorvegli Siracusa in data 14/12/2017 in materia di liberazione anticipata.
Va premesso che con l’ordinanza in ultimo menzionata il Magistrato di sorveg respingeva con riferimento ai due semestri maturati dal 6/10/16 al 5/10/17 la avanzata dal condannato di liberazione anticipata, sul rilievo che COGNOME mentre era di arresti donniciliari, era stato arrestato in data 7.2.17 per la commissione de all’art. 73 d.P.R. 309/90 e in data 8.3.17 per la commissione del reato di evasione
Il Tribunale di sorveglianza sottolinea come la valutazione del primo Giu condivisibile, atteso che il reo commetteva due gravi reati mentre trovavasi a domiciliari, in tal modo esprimendo una totale mancanza di adesione all’opera di rieduc
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio di NOME COGNOME deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 54 ord. pen. e 125 pen., sotto il profilo della mancanza assoluta di motivazione e del mancato ri principio della valutazione frazionata dei semestri di detenzione espiata. Rileva la di fatti in esame non fossero per nulla gravi tanto da non disporsi un aggravamento di sede cautelare. Si duole, pertanto, non solo della loro considerazione ai fini della anticipata, ma anche dell’estensione della valutazione negativa al secondo semestre d richiesta, nel quale non erano stati commessi, in violazione di una valutazione fraz semestri di detenzione espiata; e ciò nonostante il ricorrente avesse mantenuto una inframuraria ineccepibile. Il difensore invoca, dunque, l’annullamento dell’ impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Invero, nel caso in esame sia il Magistrato di sorveglianza che il Tribunale di so hanno valorizzato le vicende delittuose poste in essere, poste in essere nel primo ma a brevissima distanza temporale dal secondo semestre oggetto di valuta desumendone l’assenza di un’ effettiva partecipazione all’opera di rieducazione periodo detentivo oggetto di giudizio.
Secondo l’orientamento di questa Corte – si veda per tutte Sez.1, n. 3 26/06/2015, Rv.264293 – la finalità principale dell’istituto della liberazione antic “nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia prova di partecipazione all’opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991)” ed “è detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente conside
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legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza ch occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro per l’accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)”. Sempre second il summenzionato orientamento in tema di liberazione anticipata il principio della valutazi frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti e sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato comportamenti illeciti, purché si tratti di una violazione, idonea a vanificare la prece positiva partecipazione al programma rieducativo la quale deve essere tanto più grave, quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014 22/01/2015, COGNOME, Rv. 263428 : fattispecie in cui la Corte ha annullato provvedimento impugnato che aveva respinto la concessione del beneficio vanificando tutti i diciannove semestri di pena scontata per le violazioni commesse in quattro semestri, senza tenere conto della partecipazione del detenuto ad attività di studio e lavoro).
La valutazione di nneritevolezza del beneficio, rimessa al giudice del merito, consist quindi, nella verifica del presupposto della partecipazione alltopera di rieducazione, che n può ridursi alla mera buona condotta carceraria, che costituisce la “norma” del comportamento del detenuto, ma richiede un’adesione pronta ed attiva alle regole che disciplinano la v carceraria e agli interventi trattamentali.
Ne consegue che le argomentazioni dell’ordinanza impugnata, che, seppure in modo sintetico, pongono l’accento sulla gravità dei comportamenti delittuosi posti in essere ai dell’esclusione della positiva partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione dura entrambi i semestri oggetto di valutazione, risultano scevre da vizi logici e giuridici (ancor il beneficio alla “prova di partecipazione all’opera di rieducazione”, come sancito summenzionato art. 54), mentre le doglianze difensive, nei termini sopra riportat manifestano la loro infondatezza.
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna di COGNOME pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2019.