Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17193 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17193 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Vibo Valentia il 09/06/1975;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro del 28/11/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha, per quanto di interesse in questa sede, respinto il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza di Catanzaro in data 21 maggio 2024 che aveva tra l’altro respinto la sua domanda di liberazione anticipata con riferimento ai semestri di carcerazione sofferta dall’ 8 aprile 2007 al 5 ottobre 2007 (con agganciato il periodo dal 1° al 4 marzo 2018) e dal 5 marzo 2018 al 28 febbraio 2020 (con agganciati i giorni di detenzione dal 1° al 5 dicembre 2023).
In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha confermato la valutazione negativa, contenuta nel provvedimento reclamato, rispetto alla partecipazione del condannato all’opera di rieducazione nel corso di detti semestri in considerazione dei reati commessi e delle condotte poste in essere dal COGNOME durante gli stessi periodi.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. co proc. pen., insistendo per il suo annullamento nella parte in cui il reclamo è stato rigettato.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione dell’art. 54 Ord. pen. ed il vizio di motivazione con riferimento ai criteri di valutazione della condotta del condannato nel corso dei semestri in valutazione, sia per la ritenuta incidenza negativa delle condotte rispetto alla sua partecipazione all’opera di rieducazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
È opportuno, anzitutto, ricordare che in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che assumano
rilievo anche i reati commessi in stato di libertà, quali elementi rivelatori della mancanza, nel precedente periodo di detenzione, della volontà di partecipare al programma rieducativo (Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, Rv. 285120 – 01).
Ciò posto, l’ordinanza impugnata non risulta censurabile poiché – con motivazione adeguata ed esente da evidenti vizi di carattere logico – ha confermato il diniego del beneficio della liberazione anticipata in relazione ai semestri sopra indicati. Anzitutto, il Tribunale di sorveglianza ha dato rilievo, alla commissione di un grave reato (violazione della legge stupefacenti per il quale è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione) il 16 dicembre 2016, vale nell’arco temporale intercorrente tra i periodi di carcerazione che costituiscono il primo dei semestri in valutazione, a conferma della assenza di una reale partecipazione all’opera di rieducazione in detto periodo.
3.1. Con riferimento ai semestri maturati dal 5 marzo 2018 al 5 marzo 2019, l’ordinanza ha evidenziato la commissione di una evasione, da parte dell’odierno ricorrente, il giorno 8 settembre 2018 per la quale, in sede di cognizione, è stata applicato l’art 131-bis cod. pen. che, come noto, non esclude l’avvenuta commissione del reato, ma solo la punibilità dello stesso per la particolare tenuità del fatto. Infatti, ai fini della concessione della liberazione anticipata, l valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine al presupposto della partecipazione dell’istante all’opera di rieducazione, in caso di condotte di rilievo penale tenute dal detenuto nel corso dell’esecuzione della pena, costituisce oggetto di un apprezzamento autonomo rispetto alla differente valutazione di tale condotte da parte del giudice della cognizione, con l’unico limite dell’accertamento dell’insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell’istante (Sez. 1, n. 2380 del 11/10/2018, dep. 2019, Rv. 274870 – 01). Ne consegue che correttamente il Tribunale di sorveglianza ha fondato la decisione di rigetto della richiesta del beneficio ex art. 54 Ord. pen. per detti semestri a causa della citata evasione, che appare incompatibile con un sincero e consapevole sforzo di partecipazione al trattamento nel corso degli stessi, sebbene la stessa, in sede cognitoria, sia stata qualificata come “fatto di particolare tenuità” ai sensi del citato art. 131-bis.
3.2. L’impugnazione deve essere respinta anche con riferimento ai residui semestri maturati dal 6 marzo 2018 al 28 febbraio 2020 (con agganciati i giorni
dal 1° al 5 dicembre 2023); al riguardo deve ricordarsi che nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza
la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento
rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l’adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019,
Rv. 276498 – 01).
Il provvedimento impugnato appare rispettoso di tali principi poiché – senza incorrere in evidenti vizi logici – ha fondato il diniego della liberazione anticipata
con riferimento ai suddetti semestri, sulla base della ripetuta frequentazione di
i
pregiudicati da parte del COGNOME durante periodi di libertà intercorsi tra detti
periodi, nonché l’imputazione a suo carico per associazione di stampo mafioso ed estorsione aggravata (commessi in Tropea dal 17 dicembre 2018 al 17 luglio 2019), escludendo così la partecipazione del condannato all’opera di rieducazione visto che egli non ha inteso mutare le proprie condotte.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2025.