Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2659 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2659 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell’interesse di COGNOME o COGNOME NOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma in data 22 novembre 2022 che aveva rigettato la domanda di liberazione anticipata per quattro semestri (dal 31 ottobre 2015 al 31 ottobre 2017), sul rilievo di comportamenti indicativi della mancata adesione al trattamento.
Ricorre COGNOME o COGNOME NOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione, con riguardo alla mancata considerazione del principio di autonomia dei semestri.
2.1. Il difensore ha depositato memoria.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il Tribunale di sorveglianza ha valutato, con motivazione logica e non contraddittoria, gli elementi di fatto, puntualmente esposti, dai quali ha dedotto la carenza dell’adesione al trattamento rieducativo, specificando che gli episodi delittuosi, per i quale il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannat rappresentano non solo la mancata adesione al percorso rieducativo, ma anche l’indice di una personalità tuttora attaccata ai valori della sub-cultura deviante nell’ambito dei quali erano maturati i fatti che hanno condotto alla sentenza in esecuzione.
3.2. Il Tribunale di sorveglianza ha, inoltre, valorizzato, con motivazione logicamente ineccepibile, la specifica gravità delle reiterate condotte antisociali.
Sotto tale angolo visuale, quindi, appare immune di vizi la motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui afferma che tali comportamenti dimostrano il fallimento del percorso rieducativo anche per il periodo precedente, trascorso in larga parte in regime cautelare custodiale, posto che alla prima occasione utile il ricorrente ha posto in essere l’ulteriore condotta deviante sopra ricordata.
Il ricorso si limita a non condividere la valutazione compiuta dal giudice di merito.
3.3. Il Collegio, in proposito, condivide il costante orientamento di legittimit secondo il quale «in sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l’istanza si riferisce, non può escludersi che il
comportamento tenuto dal condanNOME in stato di libertà possa estendersi in negativo anche al periodo precedente trascorso in stato di detenzione. Ed invero, qualora il condanNOME abbia commesso ulteriori reati nel periodo trascorso in libertà, la sua ricaduta nel reato appare come sicuro elemento rivelatore del fatto che anche nel periodo precedente, trascorso in stato di detenzione, mancava del tutto la sua volontà di partecipare all’opera di rieducazione» (Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, COGNOME, Rv. 207705; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186).
3.4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.