Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4996 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4996 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Bronte il 2/2/1990
avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catania del 17/7/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 17.7.2024, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha provveduto su un reclamo presentato da COGNOME NOME avverso un decreto del Magistrato di Sorveglianza di Catania del 7.2.2024, con cui era stata respinta la sua istanza di liberazione anticipata per il semestre 13.3.2008/13.9.2008 e per cinque semestri dal 15.7.2021 al 15.7.2023.
Il provvedimento ha dato innanzitutto atto che il Magistrato di Sorveglianza aveva rigettato l’istanza perchè il periodo risalente al 2008 era da considerarsi remoto e, con riferimento agli altri periodi, perché si era verificata la commissione
di reati, tra cui il reato di cessione di sostanze stupefacenti nel 2017, il reato di cui all’art.416 -bis cod. pen. nel 2019, il reato di rissa in data 16.8.2021 e il reato di evasione in data 31.3.2023.
Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto parzialmente il reclamo per il periodo del 2008 nonché per i periodi 15.1.2022-15.1.2023 in considerazione della mancata ricorrenza di comportamenti pregiudizievoli, mentre ha confermato la decisione negativa per il periodo 15.7.2021-15.1.2022 a causa della rissa nonché per il periodo 15.1.202315.7.2023 a causa dell’evasione.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di COGNOME NOMECOGNOME articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio di omessa motivazione.
Censura, in particolare, che l’ordinanza non abbia tenuto conto del fatto che la difesa avesse dimostrato che non c’era stata alcuna denuncia del ricorrente per il reato di evasione e che non risultasse un carico pendente. Di conseguenza, la valutazione del Tribunale di Sorveglianza è da considerarsi illegittima perché non ha valutato le ragioni della difesa.
Con requisitoria scritta in data 26.9.2024, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto la motivazione del l’ordinanza è sostanzialmente idonea ad esplicitare il ragionamento del Tribunale di Sorveglianza, il quale ha tenuto conto delle ragioni del ricorrente, tanto è vero che ha accolto parzialmente il reclamo; per il resto, il ricorso propone rilievi che attengono al merito del provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata dimostra di annettere rilevanza, sia in sens o favorevole che sfavorevole al condannato, all’elemento della commissione o meno di reati nel singolo semestre, con riferimento, sostanzialmente, alla previsione di cui all’art. 103, comma 2, DPR n. 230 del 2000 del mantenimento di corretti rapporti con la comunità esterna.
In questa prospettiva, il Tribunale di Sorveglianza opera un congruo richiamo alla circostanza che, nei semestri per i quali ha confermato la decisione di rigetto del provvedimento reclamato, il ricorrente abbia tenuto condotte integranti reato.
Il ricorso avversa l’ordinanza per il tramite, per lo più, di una valutazione del merito di alcuni di quei fatti ascritti a COGNOME, cui è stata attribuita rilevanza ai fini del diniego della liberazione anticipata.
Dagli atti risulta che il provvedimento reclamato del Magistrato di Sorveglianza avesse messo in risalto, tra le altre, la circostanza che i Carabinieri di Bronte il 15.10.2022 avevano rinvenuto, nell’abitazione del ricorrente in quel momento sottoposto agli arresti domiciliari, il nipote con cui non era autorizzato a tenere rapporti e che il 31.3.2023 COGNOME, ancora assoggettato a misura cautelare, non era stato trovato in casa.
Ebbene, il ricorso si sofferma sulle circostanze in cui si sarebbero verificati questi fatti per sostenere che non fossero indice di pericolosità del ricorrente, ma senza tuttavia smentirne la loro sussistenza storica, sicché le doglianze difensive si risolvono per larga parte in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugna ta, con l’adozione di parametri diversi di ricostruzione dei fatti rispetto a quelli impiegati dai giudici del merito.
Viceversa, l’ordinanza impugnata evidenza che il discrimine nella valutazione dei singoli semestri sottoposti al suo esame è stata la presenza o meno di comportamenti pregiudizievoli, che correttamente ha individuato in condotte violative di norme penali o di prescrizioni cautelari.
Sotto questo profilo, deve tenersi conto che nel procedimento di sorveglianza ben possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale (Sez. 1, n. 33848 del 30/4/2019, Rv. 276498 -01; Sez. 1 n. 42571 del 19/4/2013, Rv. 256695 -01).
Dal canto suo, invece, il ricorso non prospetta elementi di segno contrario, che siano idonei a dimostrare altrimenti che, al di là di tali fatti, siano valorizzabili altri dati dotati di incidenza favorevole sulla valutazione della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione.
Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6/11/2024