Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27235 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27235 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1465/2025
CC – 23/04/2025
R.G.N. 9347/2025
– Relatore – ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 18/2/2025
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Con ordinanza resa il 18.2.2025, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il decreto con cui il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aveva rigettato parzialmente l’istanza di liberazione anticipata formulata dal condannato con riferimento ai periodi dal 15.10.1985 al 15.11.1991 e dall’1.11.2023 all’1.5.2024.
In particolare, la richiesta era stata accolta in relazione al semestre dall’1.11.2023 all’1.5.2024, mentre era stata rigettata per il periodo dal 24.10.1985 al 15.11.1991.
Ciò detto, il Tribunale di Sorveglianza ha confermato la declaratoria di inammissibilità con riferimento al periodo dal 15.10.1985 al 23.10.1985, perchØ relativa ad altro SIEP, e al periodo dall’1.7.1987 al 30.6.1991 in quanto già valutato con due ordinanze del Tribunale di Sorveglianza di Bari del 13.5.1991 e 16.9.1991.
Quindi, con riferimento al periodo da ottobre 1985 a tutto il 1986 fino all’1.7.1987 e al restante periodo da giugno 1991 a novembre 1991, il Tribunale ha rigettato la domanda, in quanto l’istante ha commesso reati, per altro gravissimi (rapina, porto d’armi, furto, resistenza, lesioni, omicidio tentato, ricettazione di armi, evasione) senza soluzione di continuità, prima, durante e dopo il periodo in valutazione, tali da inficiare globalmente tutto il periodo da considerare, in quanto fortemente sintomatici della sua mancata adesione al programma trattamentale.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 54 ord. pen. per avere il Tribunale preso in considerazione l’intero periodo in esame, senza valutare l’incidenza dei reati su ogni singolo e specifico semestre di pena.
Il ricorso evidenzia che il diniego della liberazione anticipata non può conseguire automaticamente alla commissione di un delitto e che invece occorre operare una
valutazione frazionata ed individualizzata di ogni singolo semestre, al fine di verificare se i reati commessi medio tempore abbiano inciso negativamente sull’opera di rieducazione nel periodo di riferimento.
Inoltre, si lamenta che la difesa avesse rilevato dinanzi ai giudici di sorveglianza un errore materiale contenuto nelle ordinanze del Tribunale di Sorveglianza di Bari, con cui era stata concessa la liberazione anticipata con riferimento al periodo dall’1.7.1987 al 30.6.1991.
Nello specifico, in dette ordinanze si legge che la liberazione anticipata era stata concessa per i periodi dall’1.7.1987 al 31.12.1990 (sette semestri) e dall’1.1.1991 al 30.6.1991 (un semestre), per un totale di otto semestri.
SenonchŁ, a NOME sono stati poi concessi con l’ordinanza del 13.5.1991 duecentoventicinque giorni e con l’ordinanza del 16.9.1991 quarantacinque giorni di liberazione anticipata, per un totale di duecentosettanta giorni di liberazione anticipata, pari a sei semestri e non a otto semestri. La concessione di duecentosettanta giorni di liberazione anticipata veniva poi revocata dal Tribunale di Sorveglianza de L’Aquila.
L’ordinanza impugnata – sostiene il ricorso – avrebbe dovuto tenere conto del rilievo relativo all’omessa valutazione dei due semestri da parte del Tribunale di Sorveglianza di Bari e fornire un’adeguata, seppur minima, motivazione che giustificasse il diniego del beneficio richiesto.
3 Con requisitoria scritta trasmessa il 15.3.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dell’art. 54 ord. pen., traendo argomento dalla commissione in epoca pienamente rientrante con il periodo da valutare o comunque di poco successiva di molteplici reati, espressivi del radicale fallimento dell’azione rieducativa. Anche la censura difensiva relativa alla revoca di precedenti atti che avevano concesso la liberazione anticipata non ha alcun rilievo, in quanto l’interessato avrebbe dovuto impugnare il precedente provvedimento, così come irrilevante Ł il presunto errore materiale in considerazione della revoca già intervenuta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Nella prima parte, il ricorso lamenta che il Tribunale di Sorveglianza non abbia proceduto alla valutazione c.d. frazionata per semestri del comportamento del condannato.
Effettivamente, il dato testuale dell’art. 54 Ord. Pen. autorizza a ritenere che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, il giudizio sulla partecipazione del condannato all’opera di rieducazione possa essere formulato frazionatamente per ogni singolo semestre di pena scontata.
Ciò nondimeno, Ł stato ripetutamente affermato il principio secondo cui la valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, laddove si tratti si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione e l’espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280522 – 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, COGNOME, Rv. 267245 – 01; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, COGNOME, Rv. 255406 – 01).
In questa prospettiva, deve allora tenersi conto che, nel caso in esame, risulta dal testo del provvedimento impugnato, non smentito dal ricorrente, che, dei sei semestri per i quali Ł stata rigettata la richiesta di liberazione anticipata, ben quattro sono stati interessati dalla commissione di gravi e ripetuti delitti da parte del condannato.
Nondimeno, i due periodi rimanenti, sebbene esenti da violazioni della legge penale, sono stati o immediatamente preceduti o poco dopo seguiti dalla commissione di numerosi e nient’affatto marginali reati da parte di NOME.
Di conseguenza, la motivazione del Tribunale di Sorveglianza circa il fatto che la commissione quasi senza soluzione di continuità di plurimi reati gravissimi era sintomatica della mancata adesione del ricorrente a qualunque percorso rieducativo e, comunque, della assoluta mancanza di effetti di qualunque programma trattamentale Ł del tutto adeguata.
Si può ragionevolmente escludere, cioŁ, che le conseguenze positive di un percorso di risocializzazione possano essere ravvisate per limitati intervalli di tempo che si collochino all’interno di un lungo periodo cronologico caratterizzato per la quasi totalità, invece, dalla commissione di una serie ripetuta di reati.
L’ordinanza impugnata, pertanto, ha fatto corretta applicazione del consolidato principio sopra menzionato, secondo cui le violazioni della legge penale intervenute in determinati semestri consentono la valutazione negativa anche di semestri contigui immuni da reati, quando siano, per quantità e qualità, significativi della riluttanza del condannato a lasciarsi coinvolgere nell’opera di rieducazione.
Nella seconda parte, poi, il ricorso si duole che il Tribunale di Sorveglianza abbia confermato il giudizio di inammissibilità della domanda con riferimento ad alcuni semestri compresi tra il 1987 e il 1991, in quanto già oggetto di due ordinanze del Tribunale di Sorveglianza di Bari.
La doglianza, tuttavia, riguarda – per quel che Ł dato di comprendere – un presunto errore materiale in cui sarebbe incorso lo stesso Tribunale di Sorveglianza di Bari nel calcolo dei giorni della liberazione anticipata e non tiene conto che lo stesso ricorrente fa presente che comunque quelle ordinanze baresi erano poi state revocate dal Tribunale di Sorveglianza de L’Aquila: l’esame degli atti conferma tale ultima circostanza.
Di conseguenza, al di là del merito della doglianza, resta il fatto che tutti i semestri – sei o otto che fossero – per i quali era stata concessa la liberazione anticipata nel 1991 avevano costituito oggetto del provvedimento di revoca e, dunque, sono esclusi da una nuova valutazione.
Pur non potendosi parlare di formazione del giudicato in materia attinente al procedimento di sorveglianza, in quanto si tratta di decisioni formulate allo stato degli atti, in esso, tuttavia, si realizza l’effetto preclusivo, ai sensi dell’art. 666 comma secondo, cod. proc. pen., allorchØ una nuova istanza dell’interessato, priva di elementi di novità rispetto ad altra in precedenza valutata e divenuta non revocabile per mancanza di impugnazione, venga ripresentata (Sez. 1, n. 2913 del 22/4/1997, COGNOME, Rv. 207773 – 01).
Peraltro, la pronuncia appena citata si riferiva proprio alla materia della liberazione anticipata, in relazione alla quale la Corte ha ribadito il principio generale per cui le declaratorie di incostituzionalità non retroagiscono a regolare situazioni processuali già esaurite, con riferimento alla eccepita illegittimità costituzionale (Corte Cost. 23/5/1995 n. 186) della revoca automatica del beneficio, che anche nel caso di specie il ricorrente, sia pure senza ricollegarvi specifiche richieste, aveva accennato come sopravvenienza contraria al tenore del provvedimento di revoca del Tribunale di Sorveglianza de L’Aquila.
Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso Ł da considerarsi complessivamente infondato e deve, pertanto, essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 23/04/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME