Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42299 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42299 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo avverso quella pronunciata dal locale Magistrato di sorveglianza, che aveva rigettato la richiesta di NOME COGNOME, volta al riconoscimento della liberazione anticipata con riferiment al periodo di detenzione maturato dal 18 novembre 2020 sino al 18 novembre 2022;
Rilevato che l’unico motivo dedotto – con cui la difesa lamenta l’errata applicazione dell’art.54 Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione (rispetto alla valutazione d circostanza che, nel periodo oggetto di valutazione, il condanNOME era incorso in numerosi rapporti di natura disciplinari soprattutto per le sue condotte eteroaggressive e non aveva partecipato alle attività trattamentali, tanto da rifiutare i colloqui anche co funzionario giuridico pedagogico) – non è consentito in sede di legittimità, in quanto non scandito da necessaria criticaanalisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti per escludere la partecipazione del ricorrente all’opera di rieducazione nel corso dei semestri sopra indicati;
Ritenuto , quindi, che le censure difensive sono volte a prefigurare una rivalutazione ed una rilettura alternativa delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimi avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condanNOME, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.