Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23367 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23367 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NICOSIA il 24/10/1985
avverso l’ordinanza del 14/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo proposto da COGNOME Domenico avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro che, in data 2 aprile 2024, ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata con riferimento ai periodi 11 giugno 2015 – 2 novembre 2018, 21 novembre 2019 – 16 luglio 2021, nonché 29 marzo 2023 – 29 settembre 2023.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME con il patrocinio dei difensori di fiducia, avv. ti NOME COGNOME e NOME COGNOME deducendo due motivi di ricorso, enunciati secondo il disposto di cui all art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità del provvedimento di rigetto in quanto adottato sul presupposto che i ricorrente avrebbe commesso il reato di cui all’art. 648 cod. pen. il 28 ottobre 1985 .
Si è eccepito, in particolare, che attraverso la documentazione prodotta nel giudizio e allegata al ricorso si è fornita la prova che nel periodo 11 giugno 2015 21 novembre 2021, senza soluzione di continuità, il ricorrente è stato in custodia cautelare in carcere e che alla data del 28 ottobre 2015 era detenuto, sicché il deli di cui all’art. 648 cod. pen. è stato commesso prima di quella data, venendo accertato il 28 ottobre 2015 attraverso il rinvenimento e il sequestro delle autovetture oggett di ricettazione da parte della Guardia di Finanza.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 606, comma 1, lett, e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità del provvedimento di rigetto dell’istanza di liberazione anticipa relativamente ai periodi 21 novembre 2019 – 16 luglio 2021 e 29 marzo 2023 – 29 settembre 2023 adottato sul presupposto che in detti periodi il ricorrente h commesso illeciti disciplinari.
Il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di valutare i rapporti disciplinari nella loro concretezza, non procedendo a un complessivo giudizio di comparazione tra tali illeciti disciplinari e la condotta serbata dal ricorrente nei periodi consid così ritenendo che una mera infrazione disciplinare sia idonea a vanificare, in modo automatico, un comportamento positivo posto in essere con continuità.
Il Tribunale avrebbe, pertanto, apoditticamente affermato la non meritevolezza del beneficio a causa del rinvenimento di alcuni brik di vino, celat
nell’incavo del piedistallo del bidet collocato nella cella, non spiegando in che modo i possesso di tale modiche di quantità di vino, in assenza di alcun disordine causato da tale possesso, abbia potuto incidere sulla partecipazione del ricorrente al percorso di rieducazione e sui rapporti con gli operatori, con i compagni e con la famiglia ai sensi dell’art. 103 d.PR 230 del 2000.
La difesa ha, altresì, dedotto, che in riferimento al periodo 11 giugno 2020 11 giugno 2021, in cui il ricorrente era detenuto presso il carcere di Secondigliano, l’illecito disciplinare si è sostanziato in uno sciopero di protesta attuato nei confr del provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria che consentiva a tutti i detenuti di utilizzare le docce, nonostante alcuni fossero stati contagiati dal virus Covid 19 ponendo peraltro in evidenza che la protesta da parte di tutti i detenuti si e concretizzata nel non fare rientro immediato nelle celle, trattenendosi pacificamente al di fuori delle stesse.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, NOME COGNOME ha concluso per l’annullamento con rinvio in riferimento al primo motivo di ricorso e per il rigetto nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, limitatamente al primo motivo.
1.1. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, con riferimento al periodo 11 giugno 2015 – 21 novembre 2018, ha fondato il diniego del beneficio della liberazione anticipata sulla circostanza che il ricorrente si fosse reso responsabile del reato ricettazione (riportando condanna in via definitiva alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione) per il fatto che il 28 ottobre 2015, data nella quale era detenuto, Guardia di Finanza aveva rinvenuto, in un locale nella sua disponibilità, quattro autovetture.
Così argomentando, il Tribunale ha fornito una motivazione manifestamente illogica sulla non meritevolezza del beneficio perché la data del 28 ottobre 2015 non può che corrispondere alla data dell’accertamento del reato e non a quella della commissione dello stesso da parte del ricorrente.
Da ciò consegue, pertanto, la necessità che il Tribunale proceda ad una nuova valutazione della concedibilità o no della liberazione anticipata, tenendo presente che il ricorrente non ha commesso il reato nel periodo considerato.
Su tale punto si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per nuovo giudizio.
Il secondo motivo non è, invece, fondato.
2.1. Con adeguata motivazione, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dato conto della non meritevolezza del beneficio in relazione all’ulteriore periodo 21 novembre 2019 – 16 luglio 2021, in ragione degli illeciti disciplinari commessi dal ricorrente il quale, così agendo, è venuto meno al dovere del rispetto delle regole vigenti all’interno dell’istituto, la cui violazione è certamente rilevante ai fini valutazione dell’adesione del detenuto al percorso rieducativo e, quindi, dell concedibilità della liberazione anticipata .
Il Tribunale si è specificamente confrontato con i motivi di reclamo volti a ridimensionare gli illeciti oggetto dei rapporti disciplinari redatti nei confronti ricorrente e consistiti nell’essere stato trovato nella reiterata disponibili confezioni di vino e nell’ aver partecipato alle proteste nel periodo dell’emergenza pandemica.
A tale ultimo riguardo, il Tribunale ha evidenziato che la ricostruzione dei fatti riferita dal detenuto in sede di contestazione dell’addebito è risultata diversa da com indicato nel reclamo, trattandosi di protesta non originata dal provvedimento dell’amministrazione penitenziaria circa l’utilizzo comune delle docce anche da parte dei soggetti contagiati, ma scaturita dal rifiuto dei detenuti di entrare nella cell fronte di un accertato caso di contagio da Covid – 19, salvo ad ottenere in cambio la possibilità di tenerle aperte per festeggiare il capodanno.
Non è pertanto configurabile la dedotta mancanza di motivazione o illogicità della stessa avendo il Tribunale dato adeguato conto della circostanza per cui i comportamenti posti in essere sono stati sintomatici di una non adeguata partecipazione al percorso rieducativo e espressivi della mancanza di qualsivoglia tensione verso l’affrancamento da stili di vita in dispregio delle disposizio penitenziarie, come dimostrato ulteriormente da altro illecito disciplinare consistit nell’acquisita disponibilità di un telefono cellulare.
Va, infine, rilevato che il ricorrente ha censurato il diniego della liberazion anticipata anche con riferimento al periodo 29 marzo 2023 – 29 settembre 2023, in relazione al quale, tuttavia, non sono state formulate censure specifiche.
Deve, dunque, concludersi che il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, nel negare la liberazione anticipata in ragione della non irreprensibile condotta carcerari del ricorrente in relazione ai periodi indicati ha fatto corretta applicazione del princi affermato dalla Prima Sezione della Corte di cassazione, che va qui ribadito, secondo cui in tema di liberazione anticipata, il Tribunale di sorveglianza può tenere conto, fini del rigetto della relativa istanza, del contenuto dei rapporti disciplinari anche caso non siano seguiti dalla irrogazione di alcuna sanzione, in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come elemento sintomatico della
mancata disponibilità al trattamento rieducativo (Sez.1,n. 1323 del 8 ottobre
2020,dep. 2021, Rv. 280985 – 01).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione del periodo 11
giugno 2015 – 21 novembre 2018 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, il 20 marzo 2025.