Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3275 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3275 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Belvedere Marittimo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 02/07/2025 del Tribunale di sorveglianza di Catania; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del AVV_NOTAIO, che, con requisitoria scritta del 18/09/2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, depositata il 3 luglio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Catania del 22 ottobre 2024 con il quale è stata respinta la richiesta di liberazione anticipata avanzata nell’interesse del detenuto NOME COGNOME in relazione al periodo temporale compreso tra il 18 settembre 2020 ed il 18 settembre 2024.
Il Tribunale ha posto, a fondamento del proprio decisum, un giudizio di integrale condivisione dell’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata.
Ha infatti premesso che nell’arco temporale compreso tra il 2022 ed il 2024, in costanza di detenzione, il COGNOME è stato sottoposto a tre distinti procedimenti disciplinari, il primo, risalente all’ottobre del 2022, per inosservanza di ordini, il secondo, del giugno 2024, per aver consumato conAVV_NOTAIOe prevaricatrici ai danni di compagni detenuti ed il terzo, avvenuto nell’ottobre del 2024, per essere stato trovato in possesso di droga leggera (hashish), conAVV_NOTAIOa per la quale è in atto sottoposto anche a procedimento penale non ancora definito.
Ha evidenziato come la pluralità di conAVV_NOTAIOe censurate e, soprattutto, la gravità dell’ultimo episodio contestato al condannato giustifichino il rigetto della richiesta di concessione della liberazione anticipata in relazione all’intero quadriennio per il quale la stessa era stata avanzata, potendosi su di esse fondare un giudizio di mancata radicale adesione da parte del detenuto all’opera di rieducazione svolta all’interno dell’istituto carcerario.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione denunciando quattro vizi del provvedimento, per i motivi di seguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., poi integralmente ribaditi con memoria del 2 dicembre 2025.
In particolare, il difensore lamenta:
3.1. GLYPH Inosservanza e/o erronea applicazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 34 cod. proc. pen.
Il difensore premette che alla deliberazione dell’ordinanza impugnata ha concorso anche la AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il magistrato che aveva deciso sull’istanza oggetto di reclamo presentato dal detenuto.
Sostiene che di detta circostanza egli ed il COGNOME hanno avuto contezza solo all’atto della notifica del provvedimento oggetto della presente impugnazione, non essendo stati preventivamente resi eAVV_NOTAIOi dei nominativi dei magistrati che hanno composto il collegio («non era dato di conoscere prima dell’udienza l’effettiva composizione del tribunale giudicante») e, soprattutto, non avendo avuto possibilità di avvedersi della presenza della AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO COGNOME nel corso dell’udienza camerale per avervi partecipato non in presenza, bensì da remoto tramite
l’applicativo Teams («la presenza della AVV_NOTAIOssa non veniva individuata nel collegamento da remoto»).
Lamenta che la presenza del magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato nel collegio che ha emesso l’ordinanza oggetto del presente ricorso concreti violazione dell’art. 34 cod. proc. pen. e ne determini la nullità rilevabile in qualunque fase, stato e grado.
3.2. GLYPH Inosservanza e/o erronea applicazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 677 cod. proc. pen.
Il difensore rappresenta che il ricorrente, tratto in arresto il 17 settembre 2020, è stato detenuto presso la Casa circondariale di Paola (Cs) sino al novembre del 2021, allorché è stato trasferito presso l’istituto penitenziario di Messina ove è rimasto ristretto sino al mese di ottobre 2022, epoca nella quale è stato ulteriormente trasferito presso la Casa circondariale di Caltagirone (Ct).
Sulla scorta di ciò, afferma che il Tribunale di sorveglianza di Catania ha errato nell’aver negato la liberazione anticipata in relazione ai semestri compresi tra il 18 settembre 2020 ed il 18 settembre 2022 in difetto di competenza.
Quest’ultima, in particolare, non può radicarsi in capo all’ufficio di sorveglianza etneo per il solo fatto che il Magistrato di sorveglianza di Cosenza, prima, e quello di Messina, dopo, non hanno tempestivamente valutato le richieste avanzate dal ricorrente in relazione a periodi temporali nei quali egli aveva mantenuto una conAVV_NOTAIOa irreprensibile all’interno degli istituti presso i quali era ristretto prima del suo trasferimento a Caltagirone.
3.3. GLYPH Inosservanza e/o erronea applicazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 156 cod. proc. pen.
Il difensore censura il fatto che il Tribunale di sorveglianza abbia trascurato di valutare che i provvedimenti disciplinari inflitti al COGNOME, valorizzati per rigettare il reclamo, sono «nulli ed illegittimi» in quanto mai ritualmente notificati al detenuto ed al suo difensore o, comunque, fondati su «un’istruttoria errata, incompleta e parziale, ove non male interpretata».
Sostiene, più in particolare, che il provvedimento disciplinare del 26 giugno 2024 si fonda su una relazione che ha inopinatamente attribuito al COGNOME, che aveva subito un’aggressione ad opera di due compagni di cella, la veste di soggetto aggressore.
Aggiunge che nel provvedimento emesso il successivo 9 ottobre 2024 si è, invece, attribuita al ricorrente la paternità di un certo quantitativo di sostanza stupefacente sulla scorta di ambigue risultanze fattuali, attualmente sub iudice a seguito di reclamo ritualmente proposto.
Lamenta che il Tribunale di sorveglianza, cui la questione relativa alla mancata notifica dei provvedimenti disciplinari è stata devoluta, ha tuttora omesso di pronunciarsi.
3.4. GLYPH Inosservanza e/o erronea applicazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 54 e ss. Ord. pen.
Il difensore rappresenta che il Tribunale di sorveglianza ha errato nel porre, a fondamento del rigetto, il criterio di interdipendenza dei semestri, richiamando i principi di diritto espressi dal supremo consesso senza, però, operare alcun concreto vaglio critico in relazione al caso portato alla sua attenzione.
Evidenzia, infatti, che il principio normato ex art. 54 Ord. pen. è, semmai, quello della valutazione frazionata al quale può derogarsi solo in presenza di comportamenti delittuosi posti in essere dal detenuto ed accertati dall’autorità giudiziaria. La violazione ascritta, cioè, per essere qualificata come «grave» deve tradursi in un fatto accertato con sentenza passata in giudicato, cosa che nel caso in esame non è mai accaduto, atteso che i procedimenti disciplinari ascritti al ricorrente hanno conAVV_NOTAIOo solo in un caso all’instaurazione di un procedimento penale nel quale in atto non è stata nemmeno esercitata l’azione penale. Ribadisce che il COGNOME aveva, peraltro, tempestivamente presentato, in relazione a semestri maturati quattro anni addietro, istanze volte ad ottenere il riconoscimento della liberazione anticipata alle quali il Tribunale di sorveglianza non ha mai dato sollecita risposta e ciò in violazione di quanto disposto dall’art. 69 bis Ord. pen.
Il Procuratore generale chiede il rigetto del ricorso. I primi tre motivi sono inammissibili posto che l’art. 34 cod. proc. pen. non trova applicazione al caso in esame, che la competenza a valutare l’istanza è stata correttamente radicata in capo al Tribunale di sorveglianza di Catania e che le contestazioni concernenti l’omessa comunicazione dei provvedimenti disciplinari patiti dal COGNOME sono state formulate in termini generici. Il quarto motivo è infondato atteso che il Tribunale di Sorveglianza ha fondato il suo convincimento su una valutazione che appare immune da vizi di contraddittorietà e/o di manifesta illogicità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato, in fatto ed in diritto. Va anzitutto premesso che l’esame degli atti raccolti al fascicolo – verifica di fatto cui questa Corte può dare corso essendo stato deAVV_NOTAIOo un error in procedendo (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F. e altri, Rv. 273525 – 01) – consente agevolmente di apprezzare come alla deliberazione in merito al reclamo presentato nell’interesse del COGNOME non abbia concorso il magistrato che aveva in precedenza emesso il provvedimento reclamato.
Invero, nel corso dell’udienza del 2 luglio 2025 – nella quale la decisione, in esito alla discussione ad opera delle parti, è stata assunta in riserva e decisa – il magistrato togato che ha composto il collegio, insieme al Presidente ed agli esperti, si identifica nel AVV_NOTAIO NOME COGNOME e non già nella AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME.
Posto che il verbale d’udienza nel procedimento penale è atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni che, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., fa piena prova di quanto in esso attestato fino a querela di falso (Sez. 1, n. 45175 del 01/03/2023, Sanguinetti, Rv. 285404 – 01), nel caso di specie non proposta, ed apprezzata la più radicale carenza di qualsiasi emergenza che induca anche solo ad ipotizzare che la decisione sia stata assunta da un magistrato diverso da quelli che hanno partecipato all’udienza ed assunto in decisione il reclamo, deve allora necessariamente ritenersi che l’intestazione dell’ordinanza oggetto della presente impugnazione, laddove riporta l’indicazione della AVV_NOTAIONOME COGNOME quale componente del collegio, rappresenti solo il risultato di un errore che dovrà essere emendato, ad opera di quel Tribunale, mediante la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen. (cfr., tra le altre, Sez, 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Ronchese, Rv. 262587-01 «L’indicazione, nell’intestazione della sentenza, di un componente del collegio giudicante diverso da quello che ha preso effettivamente parte alla deliberazione e che risulta dal verbale di udienza è emendabile con il rimedio della correzione dell’errore materiale»).
Anche a voler trascurare le dirimenti considerazioni appena spese, non può peraltro, non evidenziarsi come la doglianza difensiva non sarebbe comunque meritevole di apprezzamento.
L’art. 38, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che, ove la causa di ricusazione del giudice sia sorta o sia divenuta nota durante l’udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere «in ogni caso proposta prima del termine dell’udienza».
Nell’interpretazione consolidata che di detta norma è stata offerta da questa Corte, l’onere di immediata proposizione della dichiarazione di ricusazione è correlato alla sussistenza o all’emersione di una causa che la parte interessata ed il suo difensore avrebbero potuto agevolmente apprezzare ove avessero improntato il proprio agire a canoni di ordinaria diligenza.
Orbene, è opinione di questa Corte che il difensore ed il condannato che, per loro libera scelta, abbiano rinunciato ad essere fisicamente presenti nel luogo deputato allo svolgimento dell’udienza, richiedendo di partecipare alla stessa da remoto, non possano poi di certo dolersi di non essere stati posti, per ragioni di carattere tecnico, nelle condizioni di apprezzare appieno la composizione soggettiva del collegio giudicante proprio perché di ciò avrebbero potuto comunque avere agevole contezza ove solo, uniformando la propria conAVV_NOTAIOa a canoni di normale
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prudenza, si fossero a tal fine attivati, all’esordio del collegamento, per conoscere le generalità dei magistrati chiamati a concorrere alla decisione.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato che ai sensi dell’art. 677, comma 1, cod. proc. pen. «la competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta, della proposta o dell’inizio di ufficio del procedimento».
La ratio sottesa alla disposizione in esame è agevolmente individuabile nella circostanza che l’istituto presso il quale interviene l’espiazione della pena è l’unico nelle condizioni di assurgere a fonte essenziale di conoscenza dei dati e delle notizie relative ai soggetti sottoposti al trattamento rieducativo rilevanti ai fini delle decisioni che la Magistratura di sorveglianza è chiamata di volta in volta ad aAVV_NOTAIOare.
Sulla scorta di ciò, numerose sono le pronunce di questa Corte nelle quali si ribadisce il principio per il quale ai fini dell’individuazione della competenza deve aversi riguardo al luogo in cui «si trova» l’interessato al momento della richiesta, essendo necessaria l’esistenza di un rapporto caratterizzato da apprezzabile stabilità tra il detenuto e l’istituto di assegnazione e rimanendo così escluso che possano assumere rilevanza i periodi di pregressa restrizione subita in altre strutture o, ancor di più, la presenza fisica dell’interessato in qualsiasi istituto, determinata da ragioni di mera occasionalità, come quelle costituite dai passaggi in transito per ragioni di giustizia.
Queste ultime condizioni, in particolare, appaiono prive di quel minimum di stabilità necessaria per permettere agli organi competenti un rapporto con il detenuto idoneo all’impostazione dell’esame della sua personalità, fondamento per l’impostazione della fase trattamentale (v., fra le altre, Sez. 1, n. 43517 del 19/09/2013, COGNOME, Rv. 257172; Sez. 1, n. 11069 del 10/03/2010, Ambesi, Rv 246791).
Alla luce di questi principi, cui questa Corte intende dare continuità, del tutto irrilevante è il fatto che il COGNOME, nel passato, sia stato detenuto presso strutture penitenziarie diverse da quella di Catagirone ove si trovava ristretto, con tratti di stabilità, al momento in cui è stata avanzata istanza volta ad ottenere il beneficio della liberazione anticipata.
E’ il Tribunale di sorveglianza di Catania, cioè, l’organo in capo al quale si radica la competenza a valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio anche in relazione a periodi nei quali il ricorrente è stato detenuto presso strutture penitenziarie collocate fuori dal distretto catanese, a nulla potendo rilevare in senso contrario la circostanza che pregresse consimili istanze,
tempestivamente avanzate dal COGNOME alle autorità giudiziarie illo tempore territorialmente competenti siano rimaste inevase.
3. Anche il terzo motivo è infondato.
Va premesso che la tipologia delle sanzioni disciplinari applicabili ai detenuti o agli internati e la procedura per la loro applicazione risultano disciplinati dagli artt. 38 e ss. Ord. pen. e dagli artt. 77 e ss. del relativo regolamento (d.P.R. del 30 giugno 2000 n. 230).
E’, in particolare, l’art. 81 d.P.R. n. 230/00 che regola le scansioni del procedimento prevedendo che, all’emersione di un’infrazione ed alla conseguente redazione ad opera dell’operatore penitenziario del rapporto, il direttore della struttura, alla presenza del comandante del reparto di polizia penitenziaria, sollecitamente e comunque non oltre il termine di dieci giorni, provvede a contestare l’addebito all’accusato informandolo del diritto di esporre quanto reputa utile a sua discolpa.
Il direttore, poi, se all’esito degli accertamenti in fatto, ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) dell’art. 39 Ord. pen. (e, cioè, il richiamo o l’ammonizione), entro il termine di dieci giorni dalla data in cui ha proceduto alla formale contestazione, convoca l’accusato innanzi a sé per la decisione, mentre, ove ritenga che il fatto sia passibile di una più severa sanzione (l’esclusione dalle attività ricreative e sportive, l’isolamento durante la permanenza all’aria aperta, l’esclusione dalle attività in comune, rispettivamente regolate dai numeri 3), 4) e 5) del medesimo art. 39 Ord. pen.) ne dispone la convocazione innanzi al consiglio di disciplina.
Di detta convocazione l’accusato viene immediatamente reso eAVV_NOTAIOo e nel corso dell’udienza ha la facoltà di essere sentito e di esporre quanto reputa utile a sua difesa.
All’esito, il provvedimento con cui viene deliberata la sanzione disciplinare è tempestivamente comunicato al detenuto o internato nonché al magistrato di sorveglianza ed esso viene annotato nella cartella personale.
Avverso detto provvedimento il detenuto può proporre reclamo al Magistrato di sorveglianza.
Orbene, quanto appena delineato rende evidente, anzitutto, come il difensore del condannato non abbia diritto ad alcuna notifica del provvedimento che infligge una sanzione disciplinare. La doglianza sul punto formulata non riceve, pertanto, legittimazione nel quadro normativo.
Parimenti inconsistenti appaiono, poi, le censure con le quali il difensore ha lamentato la mancata notificazione di detto provvedimento al ricorrente o, ancora, l’ingiustizia della sanzione inflitta.
Ciò non già perché il COGNOME non avesse diritto ad essere informato o di contestare la fondatezza delle accuse rivoltegli – giacché, alla luce di quanto sopra esposto, il predetto, come ogni accusato, è il vero protagonista del procedimento, potendo articolare le proprie difese sia nella fase istruttoria sia in quella successiva all’emanazione della sanzione – quanto piuttosto perché quanto deAVV_NOTAIOo dal difensore avrebbe comunque dovuto costituire oggetto di contestazione nella sua sede propria ai sensi dell’art. 35 Ord. pen.
Irricevibile, da ultimo, è la doglianza con la quale il difensore prospetta che il Tribunale di sorveglianza, cui sarebbe stata deAVV_NOTAIOa la questione afferente la mancata notifica dei provvedimenti disciplinari, non si sarebbe pronunciato.
Va, infatti, evidenziato che il ricorso non è sul punto autosufficiente, essendo privo delle necessarie allegazioni atte a dimostrare la veridicità dell’assunto.
4. Anche l’ultimo dei motivi non appare fondato.
Va premesso al riguardo che, ai sensi dell’art. 54 Ord. pen., la liberazione anticipata, comportante una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, può essere riconosciuta al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione, quale riconoscimento di tale partecipazione, ed ai fini del suo più efficace reinserimento nella società.
La valutazione della sussistenza di tale presupposto deve avvenire secondo i criteri dettati dalla disposizione di cui all’art. 103, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia in riferimento al duplice profilo dell’impegno dimostrato dal detenuto «nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna».
E’, pertanto, richiesta la conduzione sul piano oggettivo di un’indagine sul comportamento esternato dal detenuto in riferimento sia all’adesione all’opera rieducativa, sia alla natura e alle modalità di mantenimento dei rapporti con l’ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti, e col mondo esterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative.
Sotto il primo aspetto viene in rilievo l’impegno in concreto dimostrato dal detenuto nell’accogliere le proposte di attività trattamentali, e tanto vale anche per l’imputato, al quale sono offerti «interventi diretti a sostenere i suoi interessi umani, culturali e professionali» (art. 1, comma 1, d.P.R. n. 230 del 2000); sotto il secondo profilo rileva l’osservanza delle regole interne e il mantenimento di una conAVV_NOTAIOa corretta.
Come per ogni altro beneficio, anche per la concessione della liberazione anticipata, l’apprezzamento giudiziale resta discrezionale, ma deve esplicitare in modo specifico le considerazioni in termini di opportunità dell’adozione del
provvedimento in merito all’esistenza di un serio processo, già avviato, anche se non ultimato, di allontanamento da conAVV_NOTAIOe delinquenziali e di recupero alla socializzazione, in modo da far escludere a livello prognostico un’eventuale reiterazione di fatti illeciti.
Pur dovendosi valutare la conAVV_NOTAIOa del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l’istanza si riferisce, tale principio non è assoluto, non escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari, e la ricaduta nel reato è indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all’opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (cfr., a puro titolo esemplificativo, Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, COGNOME, Rv. 207705, relativa all’ipotesi di reato successivo commesso in stato di libertà; Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, COGNOME NOME, Rv. 216850; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, COGNOME, Rv. 252186, relativa all’ipotesi di reato di evasione commesso in successivo stato di arresti domiciliari).
4.1. GLYPH Di detti principi il Tribunale di sorveglianza di Catania ha fatto corretta applicazione. Invero, ciò che nel corpo del provvedimento impugnato viene evidenziato non è solo il fatto che il COGNOME sia stato sottoposto, nell’arco temporale compreso tra il 2022 ed il 2024, a tre distinti procedimenti disciplinari – circostanza, peraltro, correttamente valutata come primo indice della mancata adesione da parte del detenuto all’opera di rieducazione della quale è stato destinatario – ma, piuttosto, la particolare gravità dei comportamenti che hanno giustificato l’inflizione della seconda e della terza sanzione.
La conAVV_NOTAIOa prevaricatrice posta in essere ai danni di altri detenuti, consumata il 26 giugno 2024, e, soprattutto, l’apprezzata detenzione, il successivo 9 ottobre 2024, di un certo quantitativo di sostanza stupefacente sono stati, infatti, dal Tribunale qualificati come azioni che danno contezza di una radicale impermeabilità del COGNOME nei riguardi del trattamento rieducativo.
Trattasi di valutazione che non concreta alcuna violazione di legge, laddove valorizza la conAVV_NOTAIOa di illecita detenzione della droga ancor prima che la stessa abbia costituito oggetto di vaglio in sede processuale («Nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l’adesione allo stesso da parte del detenuto» – Sez. I, n. 33848 del 30 aprile 2019, De Bello, Rv. 27649801) e che, nell’attribuire a dette conAVV_NOTAIOe, proprio perché reiterate e gravi, una
particolare forza dimostrativa del complessivo fallimento dell’opera rieducativa, appare immune da patenti aporie di ordine logico ed argornentativo.
Sulla scorta di siffatte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato per l’effetto, il COGNOME deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 10/12/2025