Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30437 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30437 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che l’art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione;
che secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all’esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all’opera di rieducazione perseguita dal trattamento;
che la partecipazione all’opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore – la quale deve essere valutata, come indicato nell’art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, COGNOME, Rv. 214832) – e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l’adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, COGNOME, Rv. 252355);
che la suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall’abbandono delle pregresse logiche devianti;
che, pertanto, ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all’opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. n. 24449 del 12/1/2016, COGNOME, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati;
che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento -con riferimento ai sette semestri indicati nel provvedimento impugnato – dalla commissione, da parte di COGNOME, nel periodo interessato dall’istanza e, quindi, in epoca successiva, di comportamenti (tradottisi in atteggiamenti di sopraffazione
ed intimidazione dei compagni di detenzione, nonché nel reiterato possesso, in ambiente carcerario, di telefoni cellulari), espressivi, con ogni evidenza, del radicale fallimento dell’azione rieducativa, ulteriormente testimoniato dalla condotta da lui tenuta in epoca recente, e successiva a quella cui si riferisce la contestata decisione, concretatasi nel volontario danneggiamento di un monitor in dotazione all’amministrazione penitenziaria;
che, a fronte di un provvedimento completo e congruamente motivato, COGNOME frappone, con l’unico motivo di ricorso, considerazioni che – in quanto vertenti sull’incidenza della giovane età e delle difficili condizioni personali familiari e sociali in cui egli versa – non valgono in alcun modo a metterne in dubbio la piena legittimità;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata – in ragione della manifesta infondatezza dell’unico motivo – la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in Favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente & pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2024.