Liberazione Anticipata: La Condotta è Tutto
La liberazione anticipata rappresenta un pilastro del sistema penitenziario italiano, un incentivo fondamentale per promuovere la partecipazione del detenuto al percorso di rieducazione. Tuttavia, la sua concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come gravi violazioni disciplinari possano non solo precludere il beneficio per il semestre in corso, ma estendere i loro effetti negativi anche al passato, annullando i progressi apparentemente compiuti.
I Fatti del Caso
Un detenuto si è visto negare dal Tribunale di Sorveglianza il beneficio della liberazione anticipata per i semestri compresi tra ottobre 2018 e ottobre 2021. La decisione era motivata da due specifici episodi disciplinari. Il primo, e più grave, risaliva al novembre 2020, quando l’uomo fu sorpreso in possesso di un telefono cellulare, una condotta che costituisce non solo una violazione disciplinare ma anche un reato. Per questo fatto, fu sanzionato con l’esclusione dalle attività in comune e successivamente condannato con sentenza di patteggiamento.
Il secondo episodio, avvenuto nell’ottobre 2021, consisteva in un altro rilievo disciplinare che, sebbene meno grave, fu interpretato dal Tribunale non come un evento isolato, ma come parte di un quadro più ampio di atteggiamenti polemici e provocatori nei confronti del personale penitenziario. Contro questa decisione, il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione.
La Liberazione Anticipata e la Valutazione del Giudice
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la valutazione del Tribunale di Sorveglianza. I giudici hanno sottolineato che le doglianze del ricorrente erano una mera riproposizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti in sede di merito. La decisione impugnata è stata ritenuta logica, congrua e priva di contraddizioni.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si concentra sulla gravità della condotta del detenuto. Il possesso di un telefono cellulare in carcere è considerato un fatto di particolare allarme, poiché interrompe l’isolamento necessario e può essere strumentale alla commissione di ulteriori reati. Tale episodio è stato ritenuto sintomatico di una mancata adesione reale ed effettiva al trattamento rieducativo. La sua gravità era tale da giustificare una valutazione negativa retroattiva, estendendo i suoi effetti anche ai semestri precedenti all’infrazione (a partire dal 2018), poiché rivelava che la partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione non era mai stata genuina.
Inoltre, la successiva violazione disciplinare del 2021 ha rafforzato questa convinzione, dimostrando una persistente incompatibilità del comportamento del detenuto con il percorso trattamentale. Di conseguenza, il diniego della liberazione anticipata per l’intero periodo in esame è stato ritenuto pienamente legittimo.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la liberazione anticipata è una ricompensa per un cambiamento interiore e un impegno concreto, non un mero automatismo legato al trascorrere del tempo. Gravi violazioni disciplinari, specialmente quelle che costituiscono anche reato, possono avere un impatto devastante sul percorso del detenuto, con effetti retroattivi che possono cancellare anni di presunta buona condotta. La decisione della Cassazione serve da monito, evidenziando che per ottenere i benefici penitenziari è necessaria una coerenza di comportamento che dimostri una reale e costante partecipazione al progetto di rieducazione e reinserimento sociale.
Un singolo episodio disciplinare grave può compromettere la liberazione anticipata per più semestri?
Sì. La Corte ha stabilito che un episodio di particolare gravità, come il possesso di un telefono cellulare, è sufficiente a dimostrare la mancanza di una reale partecipazione al percorso rieducativo. Questo giustifica un giudizio negativo che può essere esteso retroattivamente anche a semestri precedenti alla violazione.
Cosa valuta il giudice per concedere la liberazione anticipata?
Il giudice valuta la ‘reale ed effettiva partecipazione all’opera di rieducazione’. La decisione non si basa solo sull’assenza di infrazioni, ma su una valutazione complessiva della condotta. Atteggiamenti polemici, provocatori e gravi violazioni sono considerati incompatibili con i requisiti per ottenere il beneficio.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20980 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20980 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di AKCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME, relative alla violazione dell’art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354 ed al vizio di motivazione, avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Ancona di rigetto (per quanto qui di interesse) del reclamo avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Ancona – in particolare la difesa si duole dell’esclusione della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 10/10/2018 al 10/10/2021 – sono inammissibili in quanto manifestamente infondate.
Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall’ordinanza impugnata e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà. 1.n essa si evidenzia che COGNOME, in data 24/11/2020, incorreva in una grave violazione disciplinare per cui veniva sanzioNOME con 15 giorni di EAC, in relazione ad una condotta (veniva sorpreso in possesso di un telefono cellulare) integrante anche il reato di cui all’art. 391 ter cod. pen., per cui interveniva sentenza di patteggiamento: tale episodio per la sua gravità consentiva di estendere retroattivamente ai semestri antecedenti (a partire quindi dal 10/10/2018) il negativo giudizio circa la reale ed effettiva partecipazione all’opera di rieducazione; quanto al semestre successivo (10/04/2021- 10/10/2021) il Tribunale richiamava il rilevo disciplinare commesso i 01/10/2021, sanzioNOME con 5 giorni di esclusione dalla attività in comune, osservando come lo stesso, lungi dall’essere un episodio isolato si innestava in un quadro di precedenti atteggiamenti polemici e provocatori nei confronti degli operatori; anch’esso, con motivazione scevra da aporie logiche, era ritenuto incompatibile con l’adesione reale ed effettiva al trattamento rieducativo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/05/2024