Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20718 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20718 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettav il reclamo, proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Napoli del 08/05/2023, che aveva rigettato la sua istanza concessione di liberazione anticipata in relazione al periodo 22/02/2022-22/02/2023.
Il provvedimento reiettivo si fondava sul comportamento non regolare tenuto dal COGNOME, destinatario di comportamenti improntati al dispregio verso le regole e che per tali motivi veniva più volte sanzionato con sanzioni disciplinari (il 31/05/20 e in altre sei occasioni, tutte precedenti al 22/02/2022).
Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione NOME COGNOME, per mezzo del difensore, che denuncia violazione di legge con riferimento all’art.5 della legge 354/1975, nonché vizio della motivazione.
Si duole in particolare il ricorrente ‘che il Tribunale di sorveglianza non ab considerato la condotta irreprensibile serbata dal detenuto, che ha partecipato programmi scolastici e teatrali conseguendo un titolo di studio presso il carcere Trapani, ed ha sempre beneficiato dei periodi di liberazione anticipata, salvo il peri del 23/03/2019.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Al pari degli altri benefici penitenziari, la concessione della liberazi anticipata è soggetta all’apprezzamento discrezionale del giudice di sorveglianza, cui valutazione, che deve riflettersi nella motivazione, deve essere condotta sui bi segnati dall’art. 54 ord. pen.
Tale disposizione subordina la concessione della liberazione anticipata alla prov che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazio
In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizi relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una viola che manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione e l’espresso rifiuto
risocializzazione del detenuto. (Sez. 1, Sentenza n. 4019 del 13/07/2020, Rv. 280522 – 01).
Il giudice a quo ha fatto buon governo dei superiori principi.
Il Tribunale, invero, ha valorizzato, rispetto ai semestri da valutare, le condotte contestate in sede disciplinare, con particolare riferimento agli “atteggiamenti offensivi” che hanno condotto, il 31/05/2022, alla sanzione disciplinare di 10 giorni di EAC, ritenendo, condivisibilmente, ininfluente la circostanza che la sanzione sia stata annullata per la mera irritualità nella sua applicazione (in particolare tardiva notifica della stessa); secondo un ragionamento non manifestamente illogico, ha quindi ritenuto detti comportamenti incidenti sul complessivo giudizio di partecipazione attiva del detenuto all’opera di rieducazione e al trattamento individuale svolto; tanto più alla luce della circostanza che dalle relazioni comportamentali in atti era emerso che il COGNOME aveva in più occasioni serbato comportamenti aggressivi ed improntati al dispregio verso le regole, riportando, tra il 23/03/2019 ed il 13/02/2022 ben sei sanzioni disciplinari (dovute a litigi con i compagni ed a inosservanza agli ordini).
L’ordinanza impugnata sfugge pertanto alle critiche mosse in ricorso, avendo concretamente apprezzato sia la gravità delle condotte disciplinarmente rilevanti e la loro collocazione temporale, sia l’incidenza di queste sulla volontà di perpetuare la partecipazione all’opera di rieducazione.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Preside te