Liberazione Anticipata: Quando la Condotta Negativa Annulla i Progressi
La liberazione anticipata è un beneficio cruciale nel percorso di reinserimento di un detenuto, ma la sua concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come specifici comportamenti negativi, anche se alternati a una partecipazione formale alle attività trattamentali, possano precludere questo importante sconto di pena. Analizziamo il caso per capire i criteri di valutazione del giudice.
I Fatti del Caso
Un detenuto aveva presentato istanza per ottenere il beneficio della liberazione anticipata per il periodo di detenzione compreso tra il 14 gennaio 2021 e il 14 gennaio 2022. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, tuttavia, aveva respinto la richiesta. La decisione era fondata su una serie di episodi negativi che avevano caratterizzato la condotta del detenuto: una lite violenta con un altro recluso presso il campo di calcio, un episodio di danneggiamento e un’ulteriore violenta lite in cucina.
Oltre a questi fatti specifici, il Tribunale aveva formulato una valutazione complessiva dell’atteggiamento del soggetto, descritto come arrogante sia nei confronti degli altri detenuti sia verso il personale di polizia penitenziaria. Questi elementi, nel loro insieme, indicavano una mancata adesione al programma rieducativo.
Il Giudizio della Cassazione sulla liberazione anticipata
Il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la validità della valutazione operata dal giudice di merito.
Secondo gli Ermellini, l’ordinanza impugnata aveva esaminato le risultanze processuali in modo logico e coerente. I fatti contestati al detenuto erano stati correttamente considerati gravi e sintomatici di una persistente incapacità di rispettare le regole e di interagire pacificamente con gli altri, elementi fondamentali del percorso rieducativo.
La Valutazione Complessiva della Condotta
Un punto chiave della decisione riguarda il metodo di valutazione. La Corte ha sottolineato che il giudizio sulla partecipazione all’opera di rieducazione non può essere frammentario. Non basta, cioè, che il detenuto partecipi alle attività trattamentali o mantenga un comportamento formalmente corretto in alcune occasioni.
Il giudice deve compiere una valutazione globale e complessiva. In questo contesto, i comportamenti positivi sono stati considerati, ma la loro importanza è stata ritenuta ‘recessiva’ rispetto alla gravità degli episodi negativi. Le liti violente e l’atteggiamento arrogante hanno dimostrato un’incompatibilità di fondo con gli obiettivi del trattamento penitenziario, vanificando i progressi apparentemente compiuti in altri ambiti.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le censure del ricorrente riguardo a presunte omissioni nella motivazione del provvedimento. Il Tribunale di Sorveglianza, infatti, non si era limitato a elencare gli episodi sanzionati, ma ne aveva apprezzato la natura e la gravità, concludendo che fossero incompatibili con il percorso di rieducazione. La valutazione, quindi, è stata completa e adeguatamente motivata, incentrata sulla sostanza del comportamento e non solo sulla forma. La decisione si fonda sul principio che la partecipazione al programma rieducativo deve essere sostanziale e costante, non solo apparente o saltuaria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di benefici penitenziari: la concessione della liberazione anticipata non è un automatismo legato al trascorrere del tempo, ma il risultato di una valutazione discrezionale del giudice basata su prove concrete di ravvedimento. La condotta del detenuto viene analizzata nel suo complesso e gravi episodi di violenza, aggressività o inosservanza delle regole possono legittimamente condurre al rigetto dell’istanza, anche a fronte di una formale partecipazione ad attività trattamentali. La prova di un reale cambiamento interiore e di una sincera adesione ai valori della convivenza civile rimane il requisito imprescindibile.
La partecipazione alle attività rieducative garantisce la concessione della liberazione anticipata?
No. Secondo la Corte, la partecipazione formale alle attività trattamentali non è sufficiente se coesistono gravi comportamenti negativi, i quali possono avere un peso preponderante nella valutazione complessiva.
Come viene valutata la condotta del detenuto ai fini del beneficio?
La valutazione deve essere complessiva e non frammentaria. Il giudice considera tutti gli aspetti del comportamento del detenuto, sia positivi che negativi, per determinare se vi sia una reale e costante adesione al programma di rieducazione.
Singoli episodi di violenza possono impedire la concessione della liberazione anticipata?
Sì. Episodi come liti violente o danneggiamenti sono considerati gravi e sintomatici di una mancata adesione al percorso rieducativo. Possono essere ritenuti incompatibili con la finalità del beneficio e, pertanto, sufficienti a motivare il rigetto dell’istanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 745 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 745 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a null (ALBANIA) il 21/03/1975
avverso l’ordinanza del 05/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Bologna dato avviso alle parti;
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 5 marzo 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava il reclamo avverso il rigetto dell’istanza di liberazione anticipata presentata da NOME COGNOME per il periodo espiato dal 14/01/2021 al 14/01/2022;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’ordinanza impugnata valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che il ricorrente si Ł reso protagonista di una lite con un altro detenuto presso il campo di calcio il 05/02/2021, di un danneggiamento il 09/09/2020 e di un’altra violenta lite in cucina con un altro detenuto il 18/11/2021 e formulando una complessiva valutazione dei suoi atteggiamenti come arroganti sia nei confronti degli altri detenuti sia nei confronti della polizia penitenziaria; tutti fatti che venivano motivatamente apprezzati come gravi e che segnalavano la mancata adesione al programma rieducativo;
che la valutazione appare corretta alla luce anche delle altre risultanze a suo carico e della valenza recessiva di quelle che attestano comportamenti nella norma e di partecipazione alle attività trattamentali;
che sono insussistenti le denunciate omissioni nella motivazione riguardo alla natura del comportamento sanzionato visto che il Tribunale di sorveglianza di Bologna ne ha apprezzato l’incompatibilità con il percorso di rieducazione.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME