Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1841 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1841 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BELVEDERE MARITTIMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, con l’ordinanza indicata epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con il qual Magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta di applicazione d liberazione anticipata, avanzata nell’interesse di NOME COGNOMECOGNOME in relazi semestre di detenzione da lui sofferto dal 2 marzo al 2 settembre 2018
A ragione osserva che il condanNOME, nel periodo in valutazione, aveva viola le prescrizioni impostegli dalla misura restrittiva degli arresti domiciliari in esecuzione, accogliendo in casa persone non autorizzate, ed era stato segnal al prefetto per violazione dell’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 a segui rinvenimento nel medesimo domicilio di stupefacente.
Avverso detta ordinanza ricorre COGNOME, per il tramite del difensore di fidu svolgendo doglianze affidate ad un unico motivo per violazione di legge e vizio motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 678 cod. proc. pen. e 54 Or pen.
Si duole che il Tribunale abbia negato il beneficio senza dare conto in mod completo del ragionamento seguito e violando i principi della logica nel valutazione delle risultanze probatorie. Ha, infatti valorizzato, andando di cont avviso rispetto al giudice della cautela personale che non aveva aggravato misura in corso di esecuzione, circostanze niente affatto indicative della manc partecipazione all’opera di rieducazione e non ha esplicitato le ragioni per cu circostanze abbiano inciso negativamente nel giudizio previsto dall’art. 54 O peri. Più nello specifico, fa presente che il condanNOME aveva incontrato pr l’abitazione dove stava scontando la misura restrittiva la figlia, regolarm autorizzata ad incontralo, e che alla segnalazione per la violazione amministrat di consumo di sostanza stupefacente, peraltro mai rivenuta nella sua persona disponibilità, non era seguita l’applicazione di alcuna sanzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Va premesso che l’accesso alla liberazione anticipata postula dimostrazione della partecipazione del condanNOME all’opera di rieducazione. L concessione del beneficio costituisce concreto riconoscimento di ta partecipazione ed è finalizzata ad agevolare il reinserimento del condanNOME n contesto sociale.
La valutazione della sussistenza di tale presupposto deve avvenire secondo criteri dettati dalla disposizione di cui all’art. 103, comma 2, del regolame esecuzione introdotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia in riferimento duplice profilo dell’impegno dimostrato dal detenuto “nel trarre profitto d opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corret costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la com esterna”.
E’, dunque, richiesta la conduzione sul piano oggettivo di un’indagine s comportamento esterNOME dal detenuto in riferimento sia all’adesione all’ope rieducativa, sia alla natura e alle modalità di mantenimento dei rapporti l’ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti mondo esterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative. il primo aspetto viene in rilievo l’impegno in concreto dimostrato dal deten
nell’accogliere le proposte di attività trattamentali, e tanto vale anc l’imputato, al quale sono offerti “interventi diretti a sostenere i suoi i umani, culturali e professionali” (art. 1, comma 1, D.P.R. n. 2309 del 2000); so il secondo profilo rileva l’osservanza delle regole interne e il mantenimento di condotta corretta.
1.1. Come per ogni altro beneficio, anche per la concessione della liberazio anticipata, l’apprezzamento giudiziale resta discrezionale, ma deve esplicare modo specifico le considerazioni in termini di opportunità dell’adozione provvedimento in merito all’esistenza di un serio processo, già avviato, anche non ultimato, di allontanamento da condotte delinquenziali e di recupero al socializzazione, in modo da far escludere a livello prognostico un’eventu reiterazione di fatti illeciti.
1.2. Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valuta frazionata per semestri del comportamento del condanNOME che pur sempre si impone, non esclude che il verificarsi di certi fatti in un dato semestre negativamente incidere, secondo specifici e motivati apprezzamenti della lo significatività che rimangono attribuiti al solo giudice di merito, sulle valut afferenti ad altri precedenti semestri seppur non contigui, sì da far desumere, riguardo a questi ultimi e pertanto ad un più ampio periodo, l’ostativa manc partecipazione all’opera di rieducazione perseguita dal trattamento penitenzia (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 – 01; Sez. 1, 24449 del 12/01/2016, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Rv. 255406).
A tali principi il Tribunale di sorveglianza si è strettamente attenuto.
La mancata partecipazione all’opera rieducativa da parte del detenuto ed carattere meramente formale della sua adesione alle opportunità concesse da trattamento penitenziario è stata desunta dalla non linearità della condotta precisamente dalle violazioni delle prescrizioni impostegli con l’applicazione d misura degli arresti domiciliari, considerate sintomatiche, nel loro complesso prescindere dalla rilevanza ai fini dell’aggravamento della misura cautelare.
Il Tribunale di sorveglianza, nel rispondere ai motivi di reclamo, evidenziato che COGNOME COGNOME solo aveva incontrato, nel luogo dove stava scontand la misura degli arresti domiciliari, persone che ben sapeva non essere autorizz a colloquiare con lui, tanto da attivarsi il giorno successivo per estendere an loro l’autorizzazione, ma era stato anche segnalato per una violazio amministrativa connessa al reato in espiazione perché relativa al consumo stupefacenti.
A tale plausibile valutazione strettamente ancorata a elementi fattual ricorrente oppone le medesime obiezioni superate dal provvedimento impugNOME con le richiamate argomentazioni plausibili finendo per sollecitare inammissibile rivalutazione del merito.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto consegue di diri la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanz elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’a 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, in Roma il 12 ottobre 2022.