Liberazione Anticipata: I Limiti del Ricorso in Cassazione
L’istituto della liberazione anticipata rappresenta un pilastro del sistema penitenziario italiano, volto a incentivare la partecipazione del condannato al percorso rieducativo. Tuttavia, la concessione o la revoca di tale beneficio possono diventare oggetto di contenzioso legale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti invalicabili del ricorso presentato contro una decisione del Tribunale di Sorveglianza, specialmente quando si tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
I fatti del caso: dalla revoca del beneficio al ricorso
Il caso in esame riguarda un detenuto al quale era stata inizialmente concessa una riduzione di pena di 45 giorni per il semestre di detenzione valutato. Successivamente, il Magistrato di Sorveglianza aveva revocato tale beneficio. La decisione era stata motivata da comportamenti del condannato che avevano già portato alla sospensione di una misura alternativa, ovvero gli arresti domiciliari.
Il detenuto, non accettando la decisione, ha prima presentato reclamo al Tribunale di Sorveglianza, che lo ha però respinto, confermando la revoca. Ritenendo che la valutazione del suo comportamento non avesse tenuto conto delle sue condizioni psicologiche, ha infine proposto ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione.
La valutazione del comportamento e la liberazione anticipata
Il nucleo della questione ruota attorno alla discrezionalità del giudice di sorveglianza nel valutare la condotta del detenuto. La difesa sosteneva che il comportamento negativo, posto a fondamento della revoca, dovesse essere letto alla luce delle condizioni psicologiche dell’interessato. Tuttavia, sia il Magistrato che il Tribunale di Sorveglianza hanno ritenuto che tali comportamenti fossero ostativi alla concessione della liberazione anticipata, poiché indicativi di una mancata adesione al programma rieducativo.
La revoca si è basata su elementi concreti e acquisiti agli atti, in particolare quelli che avevano già giustificato un inasprimento della misura detentiva. I giudici di merito hanno fornito una motivazione coerente e adeguata, collegando direttamente il comportamento del ricorrente alla valutazione negativa richiesta dalla legge per il beneficio.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il punto centrale della motivazione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Corte non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare i fatti e le prove. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione (giudizio di legittimità), non di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Nel caso specifico, il ricorrente non contestava un’errata applicazione di una norma di legge, ma chiedeva alla Corte una “diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti”. In altre parole, pretendeva un nuovo esame del suo comportamento, un’attività che esula completamente dalle competenze della Cassazione. I giudici hanno sottolineato come la motivazione del Tribunale di Sorveglianza fosse completa, logica e coerente, avendo già risposto in modo esauriente alle censure che erano state riproposte nel ricorso.
Le conclusioni: inammissibilità e condanna alle spese
L’inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze automatiche per il ricorrente. La prima è la condanna al pagamento delle spese processuali. La seconda è il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene irrogata quando non emergono elementi che possano giustificare la presentazione di un ricorso palesemente infondato, attribuendo quindi una “colpa” al ricorrente nell’aver avviato un procedimento giudiziario senza valide ragioni legali. La decisione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione è uno strumento per correggere errori di diritto, non per contestare l’apprezzamento dei fatti operato dai giudici di merito.
Quando un ricorso in Cassazione sulla liberazione anticipata viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, anziché contestare un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della decisione impugnata, si limita a sollecitare una nuova e diversa valutazione dei fatti e del comportamento del condannato, attività che spetta esclusivamente ai giudici di merito.
Il comportamento negativo del condannato può causare la revoca della liberazione anticipata?
Sì, secondo quanto emerge dall’ordinanza, un comportamento negativo, specialmente se ha già portato alla sospensione di misure alternative come gli arresti domiciliari, è considerato prova della mancata partecipazione al percorso rieducativo e può legittimamente fondare la decisione di revoca del beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la sua colpa, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45443 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45443 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Pescara il 14/1/2023 ha revocato l’ordinanza n. 2023/18 del 9/1/2023 relativa alla concessione della liberazione anticipata per giorni 45 per il semestre dal 29/9/2021 al 28/3/2022;
Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione quanto al rilievo attribuito al comportamento tenuto dal condannato senza considerare le condizioni psicologiche dello stesso;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento agli elementi acquisiti e ai comportamenti tenuti dal ricorrente che hanno determinato la sospensione provvisoria della misura degli arresti domiciliari, ha fornito adeguata e coerente riposta alle medesime censure formulate nell’impugnazione, ora reiterate;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep . . 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell j a ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023