Liberazione anticipata: quali sono i limiti del ricorso in Cassazione?
La liberazione anticipata è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penitenziario, pensato per incentivare la partecipazione del detenuto al percorso di rieducazione. Tuttavia, l’accesso a tale beneficio non è automatico e le decisioni negative dei tribunali possono essere impugnate. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per chiarire quali sono i limiti di un ricorso per cassazione in questa materia e perché spesso le critiche del detenuto vengono respinte.
Il caso in esame: dal rigetto in primo grado alla Cassazione
Un detenuto presentava istanza per ottenere la liberazione anticipata per i semestri compresi tra ottobre 2021 e aprile 2023. Il Magistrato di Sorveglianza prima, e il Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo poi, rigettavano la richiesta. La decisione si basava essenzialmente su una relazione dell’area giuridico-pedagogica del carcere, la quale evidenziava una “mancata adesione del soggetto al programma trattamentale” e una scarsa inclinazione al rispetto delle regole comunitarie.
Insoddisfatto della decisione, il detenuto, tramite il suo legale, proponeva ricorso per cassazione, lamentando un’erronea motivazione e l’omessa valutazione di uno specifico semestre.
La valutazione sulla liberazione anticipata e l’effetto devolutivo
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Un punto centrale della decisione riguarda l’ampiezza della valutazione del Tribunale di Sorveglianza. A seguito del reclamo del detenuto, grazie all’effetto devolutivo, il Tribunale non si è limitato a riesaminare i punti specifici contestati, ma ha valutato nuovamente l’intero periodo oggetto dell’istanza. Questo ha portato a una decisione sfavorevole basata su una visione complessiva del comportamento del detenuto, giudicato non meritevole del beneficio.
Il ricorrente si era lamentato della mancata valutazione di un semestre specifico, ma la Corte ha sottolineato che il Tribunale aveva fatto riferimento a un periodo “complessivamente oltremodo ampio”, comprensivo anche del semestre in questione. La decisione di merito era quindi fondata su una valutazione globale e non su singoli episodi.
Il Giudizio di Legittimità e i Limiti delle Censure Difensive
Il punto cruciale che ha portato all’inammissibilità del ricorso risiede nella natura stessa del giudizio davanti alla Corte di Cassazione. Quest’ultima svolge un giudizio di legittimità, il cui scopo non è rivalutare i fatti o le prove, ma solo controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Nel caso di specie, le critiche del ricorrente sono state giudicate:
* Generiche e prive di fondamento: non indicavano un vizio di legge specifico.
* Interamente versate in fatto: chiedevano alla Corte di Cassazione di riesaminare il comportamento del detenuto e la sua partecipazione al trattamento, operazione non consentita in sede di legittimità.
La difesa auspicava una “rivisitazione degli elementi di valutazione e conoscenza già vagliati”, ma questo tipo di attività è preclusa alla Suprema Corte.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità sottolineando che la decisione del Tribunale di Sorveglianza era logica, esaustiva e priva di contraddizioni. Essa si basava solidamente sulla relazione carceraria che attestava la scarsa adesione del detenuto al programma rieducativo. Le critiche difensive, al contrario, si sono risolte in mere prospettazioni generiche e fattuali, che non possono trovare accoglimento nel giudizio di legittimità. Il tentativo di focalizzare l’attenzione sull’omesso esame di un singolo semestre è stato ritenuto irrilevante a fronte di una valutazione negativa complessiva e ben argomentata dal giudice di merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per contestare efficacemente un diniego di liberazione anticipata in Cassazione, non è sufficiente esprimere un disaccordo con la valutazione comportamentale fatta dal Tribunale di Sorveglianza. È invece necessario individuare e dimostrare specifici vizi di legittimità, come un’errata applicazione della legge o una motivazione palesemente illogica o contraddittoria. Qualsiasi tentativo di sollecitare una nuova valutazione dei fatti si scontrerà inevitabilmente con una declaratoria di inammissibilità.
Perché è stata negata la liberazione anticipata al detenuto?
La richiesta è stata respinta perché una relazione dell’area giuridico-pedagogica del carcere aveva evidenziato una sua mancata adesione al programma trattamentale e una tendenza a non rispettare le regole comunitarie.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le critiche mosse dal ricorrente erano generiche e si concentravano su una richiesta di riesame dei fatti, attività non permessa nel giudizio di legittimità, che è di competenza della Cassazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare il comportamento di un detenuto?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, limitandosi a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter entrare nel merito della valutazione dei fatti, che spetta esclusivamente ai giudici dei gradi precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18504 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18504 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAVA DE COGNOME il 21/09/1985
avverso l’ordinanza del 13/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha rigett il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato sorveglianza di Salerno del 17/04/2024, relativa all’istanza di liberazione anticipata concerne i semestri che vanno dal 06/10/2021 al 07/04/2023.
Con il ricorso a firma dell’avv. NOME COGNOME vengono denunciati vizi ex art. 6 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in riferimento all’erronea motivazione circa la rich di liberazione anticipata ex art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, oltre che per quanto rigu l’omessa trasmissione, per nuova decisione, al Magistrato di sorveglianza.
Il ricorso è inammissibile. Il provvedimento impugnato, anzitutto, prende considerazione la revoca – originata da uno scambio di persona, tra il ricorrente e NOME COGNOME ossia il fratello – della precedente ordinanza del 13/02/2024; stante l’ampie dell’effetto devolutivo del reclamo, poi, il Tribunale di sorveglianza valuta l’intero periodo dell’istanza, pervenendo a una decisione sfavorevole. La decisione reiettiva si fond essenzialmente, sul contenuto della relazione dell’area giuridico pedagogica della Casa circondariale di Salerno del 28/02/2024, che aveva evidenziato una mancata adesione del soggetto al programma trattamentale, in quanto poco incline al rispetto delle regole comunitari
A fronte di tale struttura motivazionale logica, esaustiva e priva di contraddizion critica difensiva si risolve nella deduzione di prospettazioni generiche e prive di fondame oltre che interamente versate in fatto, ossa volte all’auspicio del compimento di una operazio di rivisitazione degli elementi di valutazione e conoscenza già vagliati, non consentita nel giu di legittimità. È infondata, infatti, la doglianza difensiva inerente alla omessa valutazi periodo 06/04/2023-06/10/2023, dato che il Tribunale di sorveglianza – al netto di una mancat esplicitazione dell’oggetto della valutazione – ha fatto riferimento a un periodo complessivamen oltremodo ampio, comprensivo anche di tale semestre.
Il provvedimento, del resto, ha dato atto del tenore della richiesta – pur non facendo oggetto di motivazione esplicita, quanto al singolo profilo – essendosi invece concentr sull’erronea dichiarazione di non luogo a procedere inerente al periodo precedente e avendo poi puntualizzato, quanto a quest’ultimo, che l’effetto devolutivo rendeva comunque necessaria una decisione di merito. Le critiche difensive, generiche quanto alle ragioni del riget concentrano invece proprio sull’omesso esame dell’ultimo semestre.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibili del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –
non potendosi escludere profili di colpa – anche di una sanzione in favore della ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremil
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.