Liberazione Anticipata: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
L’istituto della liberazione anticipata rappresenta un pilastro del sistema penitenziario, incentivando la partecipazione del detenuto al percorso rieducativo. Tuttavia, l’accesso a tale beneficio non è automatico e le decisioni negative dei Tribunali di Sorveglianza possono essere impugnate. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità del ricorso, chiarendo perché la mera contestazione delle valutazioni di merito non sia sufficiente.
Il Caso in Esame
Un detenuto si è visto negare il beneficio della liberazione anticipata per i semestri compresi tra aprile 2016 e aprile 2018. Il Tribunale di Sorveglianza aveva basato la sua decisione su elementi specifici, tra cui la perdurante partecipazione del soggetto a un’associazione di stampo mafioso, accertata giudizialmente, e alcuni rilievi disciplinari. Contro questa decisione, il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente ha lamentato, in primo luogo, un’omissione di motivazione. Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe considerato ‘integralmente’ il contenuto di alcune conversazioni intercettate e avrebbe dovuto valutarle diversamente. Inoltre, ha fornito ricostruzioni alternative riguardo a sanzioni disciplinari ricevute, basandole però su semplici asserzioni.
In secondo luogo, ha denunciato una generica ‘violazione di legge’, senza però indicare la norma specifica violata, limitandosi a richiamare principi generali sulla valutazione dei rilievi disciplinari ai fini della concessione del beneficio.
Analisi della Decisione sulla liberazione anticipata
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione si fonda su principi cardine del processo di legittimità, che meritano di essere approfonditi.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, di fatto, non denunciava un vizio di legittimità (come un’assenza reale di motivazione), ma mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti. Il ricorrente non contestava l’esistenza delle conversazioni intercettate, ma ne proponeva una lettura alternativa. Questo tipo di operazione è preclusa in sede di Cassazione, il cui compito non è rivalutare le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione del giudice precedente. Le argomentazioni sulle sanzioni disciplinari sono state liquidate come ‘mere asserzioni’, incapaci di scalfire la ricostruzione del Tribunale.
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha sottolineato che la denuncia di una violazione di legge deve essere specifica, indicando la norma violata e le ragioni per cui si ritiene sia stata applicata erroneamente. Un richiamo generico a principi di diritto non è sufficiente. Inoltre, i giudici hanno constatato che la motivazione del provvedimento impugnato aveva, in realtà, adeguatamente considerato i rilievi disciplinari, valutandone l’incidenza concreta sulla concessione del beneficio.
Le Conclusioni
La decisione riafferma un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. I motivi devono essere specifici e focalizzati su vizi di legittimità, come la violazione di legge o una motivazione manifestamente illogica o assente. Un ricorso che si limita a proporre una diversa interpretazione delle prove è destinato all’inammissibilità. La conseguenza di tale inammissibilità, quando riconducibile a colpa del ricorrente, non è solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Perché il ricorso per la liberazione anticipata è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e miravano a una nuova valutazione dei fatti (come l’interpretazione di conversazioni intercettate), attività non consentita alla Corte di Cassazione, che si occupa solo di questioni di diritto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per colpa del ricorrente?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza fondati motivi.
È sufficiente denunciare una generica ‘violazione di legge’ in un ricorso per cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte ha ribadito che il ricorrente deve indicare in modo specifico la norma di legge che si presume violata e spiegare le ragioni della presunta violazione, altrimenti il motivo di ricorso viene considerato inammissibile per genericità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1350 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1350 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE nato a PATERNO’ il 13/09/1952
avverso l’ordinanza del 23/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
LETTO
il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOMEcenna avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il reclamo rivolto al provvedimento che aveva rigettat l’istanza di concessione in favore del predetto della liberazione anticipata limitatamente semestri ricadenti nel periodo di detenzione dal 20 aprile 2016 al 20 aprile 2018;
RILEVATO
che il ricorso denunzia, con il primo motivo, omissione di motivazione, per opporsi alle risposte in sede di merito circa la rilevanza delle conversazioni intercettate di cui la difesa esclude il verificarsi, lamentando invece la non acquisizione “integralmente” o chiedendone solo altre valutazioni, senza misurarsi con la lettura delle stesse unitamente all’accertamento giudiziale della perdurante partecipazione al sodalizio mafioso fino al 31 luglio 2016; mentre con riguardo ai fatti sanzionati disciplinarmente, nel semestre dal 20 ottobre 2020 al 20 april 2021, il ricorso introduce semplicemente alternative ricostruzioni sulla base di mere asserzioni;
che, con un secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge indicata come “L. 19/02/2004” e dunque senza la specifica indicazione di un disposto normativo, ma riportando in seguito principi e precedenti di legittimità in modo da mostrare di volersi riferire considerazione dei rilievi disciplinari, che però risulta adeguatamente svolta in motivazione pe ciascuno, secondo la valenza in concreto assunta nel giudizio sulla concessione del beneficio;
RITENUTO
pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024.