Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23006 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23006 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 febbraio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava il reclamo proposto da NOME COGNOME, condanNOME a pena detentiva in esecuzione, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Napoli che aveva rigettato la sua istanza volta ad ottenere il beneficio della liberazione anticipata.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli, il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui richiama l’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. deducendo carenza della motivazione in relazione all’applicazione dell’art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. I ricorrente afferma che il Tribunale di sorveglianza, limitandosi a ritenere COGNOME non meritevole dell’invocata liberazione anticipata sulla base di un comportamento sfociato in una denuncia a suo carico, non ha preso in considerazione il buon esito del programma terapeutico da seguito dal condanNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché il motivo di impugnazione è generico e manifestamente infondato.
1.1. La decisione impugnata è rispettosa dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. È chiara e pienamente ragionevole la motivazione resa dal Tribunale di sorveglianza, che ha ancorato la decisione di rigetto del reclamo avverso il provvedimento negativo di primo grado alla valutazione della personalità del condanNOME e alla mancata partecipazione alla finalità dell’affidamento in prova che era stato concesso.
1.2. In definitiva, lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell’ordinanza impugnata, immune da vizi logici e giuridici, risulta basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali.
Il ricorso invoca, in realtà, una ricostruzione alternativa, non consentita in sede di legittimità, degli elementi già considerati dal Tribunale di sorveglianza. Le censure formulate nell’interesse del condanNOME non possono trovare accoglimento, perché si risolvono in richieste di analisi critiche esulanti dai poteri di sindacato del giudice di legittimità, mentre il provvedimento impugNOME non risulta manifestamente illogico, né viziato da non corretta applicazione della normativa.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 – la ricorrenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20 dicembre 2023.