Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8255 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8255 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha parzialmente accolto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 12/09/2025, che aveva rigettato la sua istanza di concessione di liberazione anticipata in relazione ai periodi 18/08/2021-18/02/2023 e 18/02/2024-18/08/2025, riducendo di 45 giorni la pena di espiazione relativamente al semestre 18/02/2025-18/08/2025, e respingendo nel resto.
A fondamento del provvedimento reiettivo, il Tribunale evidenziava come, in relazione ai primi tre semestri più risalenti (18/08/2021-18/02/2023), il fatto commesso dal COGNOME il 12/12/2022 (allorquando, mentre si trovava in detenzione domiciliare per una condanna per spaccio di stupefacenti, nel corso di una perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di 7,2 kg di hashish, 268 gr. di marijuana, 56 gr. di cocaina, materiale per il confezionamento ed € 1445 in contanti), fosse di tale gravità, da inficiare non solo il semestre durante il quale è stato commesso ma anche i due precedenti. Quanto ai residui semestri, il Tribunale osservava come il COGNOME, nel periodo dal 18/02/2024 al 18/02/2025, avesse tenuto all’interno del carcere di Rebibbia una condotta non regolare, essendo incorso in plurimi episodi disciplinari, sintomatici di assenza di adesione al programma rieducazionale.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’indebita retroazione degli effetti del reato commesso il 12/12/2022 ai semestri precedenti.
Si duole il ricorrente che il Tribunale, disattendo i principi che regolano la materia, ed in particolare il principio della frazionata valutazione semestrale, abbia esteso automaticamente gli effetti pregiudizievoli del reato commesso il 12/12/2022 ai semestri precedenti, violando in tal modo l’art. 54 ord. pen. Il Tribunale ha infatti neutralizzato l’intero percorso trattamentale sviluppatosi in quel periodo senza verificare, come imposto dalla legge, se il condannato avesse dato prova di regolare condotta e partecipazione all’opera rieducativa nei singoli semestri. La motivazione dell’ordinanza, che desume dal quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata il 12/12/2022 che l’attività di spaccio del prevenuto fosse protratta nel tempo, è ipotetica, non sorretta da elementi processuali accertati.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata valutazione globale e comparativa della condotta del condannato, essendosi il Tribunale limitato alla mera registrazione di episodi disciplinari senza il necessario bilanciamento con gli elementi positivi del percorso trattamentale.
Con riferimento ai semestri dal 18/02/2024 al 18/02/2025, il Tribunale, nel valorizzare esclusivamente le violazioni disciplinari in cui è incorso il COGNOME, ha omesso, in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità, di condurre una valutazione globale e comparativa dell’intera condotta del detenuto, mancando quindi del tutto di bilanciare le infrazioni commesse con gli aspetti positivi del percorso intrapreso dal condannato.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Al pari degli altri benefici penitenziari, la concessione della liberazione anticipata è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di sorveglianza, il quale è tenuto a motivare la propria valutazione nel rispetto dei criteri fissati dall’art. 54 ord. pen.
Tale disposizione subordina il riconoscimento del beneficio alla dimostrazione che il detenuto abbia mantenuto una condotta regolare e abbia partecipato all’opera di rieducazione.
Ne consegue che oggetto della valutazione demandata al Tribunale di sorveglianza non è il raggiungimento di un esito rieducativo in senso pieno, bensì la concreta partecipazione del condannato al trattamento rieducativo nel semestre temporale di riferimento (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, Rv. 258743).
La condotta del richiedente deve, pertanto, essere esaminata in modo frazionato, con riferimento a ciascun semestre cui l’istanza si riferisce. Tale principio, tuttavia, non ha carattere assoluto, non potendosi escludere che un comportamento successivo, tenuto in costanza di esecuzione della pena o in stato di libertà, possa spiegare effetti negativi anche rispetto a periodi precedenti, ancorché formalmente privi di rilievi disciplinari. In particolare, la ricaduta nel reato costituisce un ind inequivoco di mancata adesione all’opera rieducativa e di consapevole rifiuto del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Rv. 252186; Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Rv. 207705).
È, infine, principio consolidato che, nel procedimento di sorveglianza, possano essere valutati anche fatti integranti ipotesi di reato, senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, purché il giudice ne accerti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento
incompatibile con la partecipazione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, Rv. 276498-01).
3.11 giudice a quo si è attenuto ai principi sopra richiamati.
3.1.Con riferimento al primo segmento temporale, comprendente i tre semestri dal 18/08/2021 al 18/02/2023, il Tribunale ha motivatamente rilevato come la gravità del fatto di reato commesso il 12 dicembre 2022 fosse idonea a riverberare i propri effetti anche sui due semestri antecedenti.
La ricostruzione di tale episodio – quanto alle modalità della condotta e alla rilevante consistenza del materiale rinvenuto – giustifica pienamente la valutazione espressa, risultando il dato oggettivo chiaramente incompatibile con un andamento regolare del trattamento nei semestri immediatamente precedenti. La censura articolata sul punto non evidenzia profili di violazione di legge né di manifesta illogicità della motivazione, limitandosi piuttosto a prospettare una diversa lettura del fatto, non consentita in questa sede di legittimità.
Quanto ai semestri successivi, l’ordinanza impugnata dà atto di plurime violazioni disciplinari, correttamente ricostruite dal Tribunale. In particolare, nel semestre dal 18/02/2024 al 18/08/2024 il detenuto ha commesso due infrazioni, rispettivamente il 15/03/2024, per il possesso di un caricabatterie e di un cavetto USB, e il 06/04/2024, per il possesso di uno smartphone; nel semestre successivo, dal 18/08/2024 al 18/02/2025, è incorso in un’ulteriore grave violazione, essendo stato trovato in possesso di un telefono cellulare e della relativa scheda. Tali condotte, tutte riconducibili alla medesima tipologia – consistente nel possesso di strumenti idonei alla comunicazione con l’esterno – sono state coerentemente valorizzate dal giudice quali indici di una persistente e significativa carenza di adesione alle regole dell’istituto e, più in generale, al percorso rieducativo.
Il richiamo del ricorrente alla necessità di una “valutazione globale” si rivela, peraltro, generico, non essendo stati indicati elementi positivi specifici, asseritamente trascurati dal Tribunale, che avrebbero potuto incidere in senso diverso sul giudizio espresso. Anche sotto tale profilo, la doglianza si risolve nella sollecitazione di una nuova valutazione del merito, estranea ai limiti del giudizio di legittimità.
4. L’impugnazione va, pertanto, rigettata.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente