Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42174 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42174 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/9~e le conclusioni del PG .uLAgm;c0 .Co GLYPH tk e) 2 .4.e tx-9 c-o.t.s. cu GLYPH ceR GLYPH n ,t 3 ti,t.’ )..te -14,9
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 6 febbraio 2023 il Tribunale di Sorveglianza Taranto ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata introdot NOME.
1.1 In motivazione, premesso che il diniego di accesso al beneficio rigua quattro semestri (dal febbraio del 2020 al febbraio del 2022) si evidenzia c COGNOME COGNOME la detenzione domiciliare (il 16 febbraio 2022), è stato denunz per detenzione a fini di spaccio di 28 grammi di hashish (in sede di perquisiz
sono stati rinvenuti anche due bilancini e una dose di cocaina).
Secondo il Tribunale la condotta tenuta dal COGNOME – peraltro analoga a quella cui si trova in esecuzione di pena – evidenzia la mancata adesione al perc rieducativo e legittima, pertanto, l’estensione temporale (ai semestri anteced del diniego.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme legge – NOME COGNOME, deducendo erronea applicazione di legge.
2.1 Si contesta, in particolare, la estensione temporale del diniego (q semestri a fronte di un episodio accaduto nell’ultima frazione) e si ritie adeguatamente valutato il periodo trascorso in detenzione ordinaria, caratteriz da condotte denotanti adesione alla proposta rieducativa.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte (v. t molte Sez. I n.11597 del 28.2.2013, rv 255406) il principio della valutazion frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini del concessione del beneficio della liberazione anticipata, non esclude che un f negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori.
Occorre però che si tratti di una condotta di consistente gravità, tanto da ragionevolmente dedurre una mancata (perché meramente apparente) partecipazione del condannato all’opera di rieducazione anche nei perio antecedenti a quello cui la condotta si riferisce. Tale giudizio esige una puntuale motivazione in ordine ai connotati di gravità concretamente ravvisati nei fat quali viene attribuita valenza negativa retroattiva.
3.2 L’insegnamento di cui sopra spiega i suoi effetti lì dove la condotta nega successiva alla maturazione dei diversi semestri – sia rappresentata da un costituente reato, fatto che va ovviamente apprezzato in concreto, stante il d di ogni automatismo teso a rapportare la cancellazione di benefici penitenziar essere o maturati) alla commissione di un fatto di reato (v. Corte Cost. n. 18 23.5.1995).
Va dunque ribadito che la commissione di un reato, incidentalmente apprezzat dal giudice di sorveglianza, può disvelare anche con portata retroattiva la man adesione all’opera risocializzante e tale apprezzamento va effettuato sempr concreto, attraverso la verifica dell’entità del reato, del suo contesto di pro ed attraverso la comparazione di tali dati con la condotta tenuta COGNOME i se di detenzione.
3.3 A tale compito non si è sottratto il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha congruamente valorizzato la gravità della condotta e la correlata espress di recidivanza, aspetti tali da rendere meramente apparente la antecede adesione all’opera di risocializzazione nel precedente periodo detentivo.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
Così deciso in data 23 giugno 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente