Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41820 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41820 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SUVERETO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME – soggetto già detenuto presso la Casa circondariale di Modena e attualmente detenuto presso la Casa di reclusione di Orvieto, in espiazione della pena di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto il 07/07/2021 – ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 29/09/2022 del Tribunale di sorveglianza di Bologna, che ha rigettato il reclamo proposto avverso provvedimento di diniego di liberazione anticipata, relativamente al periodo 10/03/2017 – 10/03/2018, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Modena il 12/08/2020. L’AVV_NOTAIO, nella veste di difensore del sopra nomiNOME condanNOME, ha parimenti inoltrato ricorso, avverso il medesimo provvedimento reiettivo.
1.1. L’ordinanza assunta dal Magistrato di sorveglianza di Modena, dunque, si fonda sulla constatazione della commissione – ad opera del detenuto – di una serie di infrazioni, oggetto di altrettante denunce.
1.2. COGNOME aveva rappresentato – in sede di reclamo – di essere stato assolto da tutte le ipotesi di minaccia ed evasione, che erano contenute nelle denunce inoltrate a suo carico e delle quali viene fatta menzione, all’interno dei rapport informativi; per quanto attiene alla denuncia per il reato di lesioni personali commesso in danno della ex moglie, il condanNOME aveva segnalato essersi trattato di una semplice lite, in relazione alla quale, comunque, era intervenuta remissione di querela, con relativa accettazione e susseguente archiviazione del procedimento.
1.3. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna – per quanto ora di interesse – ha risposto alla specifica doglianza difensiva, concernente appunto la natura e la gravità dei fatti sussunti in tali denunce, nonché la rilevanza delle denunce stesse, in punto di concedibilità della liberazione anticipata. Hanno precisato i Giudici di sorveglianza, infatti, come le condotte poste in essere dal condanNOME – nel periodo preso in considerazione – appaiano violative degli obblighi inerenti agli arresti domiciliari e, in genere, della legge penale. Il tutto risulta fortemente evocativo pertanto, della mancata partecipazione del soggetto al percorso rieducativo che lo riguarda. Secondo il Tribunale, quindi, il primo Giudice aveva correttamente valutato le condotte serbate dal COGNOME, considerandole alla stregua di fattori idonei ad escludere la sussistenza delle condizioni pretese dalla vigente normativa, quali requisiti indefettibili ai fini della concessione della liberazione anticipata condotta tenuta dal soggetto, connotata dalla commissione di fatti costituenti reato, porta ad escludere, in sostanza, l’evidenza di elementi in grado di disvelare
una positiva evoluzione della sua personalità, verso modelli comportamentali socialmente accettabili.
Nel ricorso redatto dall’AVV_NOTAIO, viene denunciata violazione ed erronea applicazione di legge, in relazione all’art. 54 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugNOME. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, nel dare conto del contenuto delle relazioni attinenti ai comportamenti tenuti dal COGNOME, non ha motivato in modo consono, a fronte di tutte le doglianze formulate in sede di gravame. In tale sede, infatti, non era stata contestata l’esistenza di tal procedimenti, sotto il profilo storico ed oggettivo; era stata sottolineata, contrario, l’ininfluenza degli stessi, per esser stato il condanNOME scagioNOME da tutte le ipotesi di reato.
3. Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La norma di cui all’art. 54 Ord. pen. postula, quale requisito per l’accesso alla liberazione anticipata, la prova della partecipazione del condanNOME all’opera di rieducazione; la concessione del beneficio, che si atteggia quale concreto riconoscimento della sussistenza di tale partecipazione, è finalizzata a rendere massimamente agevole il reinserimento del soggetto nel contesto sociale. La valutazione in ordine alla ricorrenza di tale presupposto, inoltre, deve svolgersi in conformità ai criteri dettati dalla disposizione di cui all’art. 103, comma 2, d Regolamento di esecuzione introdotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia parametrandosi al duplice profilo dell’impegno dimostrato dal detenuto “nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famigli la comunità esterna”. La norma esige, dunque, la conduzione sul piano oggettivo di un’indagine inerente al comportamento esterNOME dal detenuto, sia sul versante dell’adesione all’opera rieducativa, sia sotto il profilo della natura e modalità mantenimento dei rapporti con l’ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e da altri detenuti, nonché col mondo esterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative.
Per quanto attiene al primo profilo, viene in rilievo l’impegno in concreto dimostrato dal detenuto, nell’accettare le proposte di attività trattamentali; tant
vale anche per quanto inerisce all’imputato, al quale sono offerti “interventi dirett a sostenere i suoi interessi umani, culturali e professionali” (art. 1, comma 1, D.P.R. n. 2309 del 2000). In ordine al secondo profilo, vengono in rilievo l’osservanza delle regole interne, oltre che il mantenimento di una condotta corretta. Conformemente a quanto avviene in relazione a qualsivoglia altro beneficio, anche per la concessione della liberazione anticipata l’apprezzamento giudiziale rimane di tipo discrezionale; in tale valutazione, però, devono essere esplicate le considerazioni in merito all’esistenza di un serio processo – già avviato, anche se non ultimato – di allontanamento da modelli delinquenziali e di recupero alla socializzazione, così da far escludere – a livello prognostico – la eventuale reiterazione di fatti illeciti.
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Bologna – condividendo l’impostazione espressa dal giudice monocratico – ha tratto il convincimento di non meritevolezza del COGNOME, rispetto alla invocata concessione della liberazione anticipata, valorizzando le reiterate violazioni da questi compiute, rispetto alle prescrizioni che gli erano state imposte. I Giudici di merito – sul punto specifico hanno sottolineato l’indifferenza dimostrata dal soggetto, divenuto destinatario di plurime diffide in merito. Da tali accadimenti fenomenici, il Tribunale di sorveglianza ha desunto il disinteresse del condanNOME, nei confronti del percorso rieducativo finalizzato alla risocializzazione.
3.1. Tale valutazione si sottrae a qualsivoglia censura in sede di legittimità, non apparendo essa incongrua o illogica ed essendo il relativo apparato motivazionale coerente e puntuale, frutto di un percorso concettuale del tutto lineare. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna si è attenuto, peraltro, a tutti principi di diritto che disciplinano la materia.
3.2. Restano del resto precluse in sede di legittimità – come noto – tanto una nuova lettura dei dati fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, quanto l’autonoma scelta, in ordine a differenti parametri di ricostruzione e valutazione del fatto, che vengano indicati dal ricorrente come dotati di una maggior plausibilità o attitudine esplicativa, rispetto ai parametri adottati d giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, Rv. 280601 – 01).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Consegue a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche di una sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, 31 maggio 2023.