Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30987 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30987 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GENOVESE NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 05/02/1985
avverso l’ordinanza del 25/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha rigettato il reclamo avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza in sede che ha dichiarato inammissibile l’istanza di liberazione anticipata con riguardo al periodo dal 27 luglio 2007 al 27 luglio 2009 presentata nell’interesse di NOME COGNOME.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. NOME COGNOMEviolazione degli artt. 54 Ord. pen., 125 cod. proc. pen., 111 Cost., 35 dísp. att. cod. proc. pen., rilevando che il ricorrente, durante il periodo in considerazione, non è incorso in alcuna violazione delle norme dell’ordinamento penitenziario e ha tenuto una condotta regolare, dall’inizio dell’esecuzione della pena, risalente al 9 maggio 2013, richiamandosi al principio di valutazione frazionata inerente a ciascun semestre) è inammissibile perché deduce censure versate in fatto e manifestamente infondato, posto che si paventa vizio di motivazione che non emerge dal provvedimento impugnato.
Rilevato, peraltro, che il Tribunale di sorveglianza fa riferimento a precedente ordinanza, del 23 maggio 2023 e, comunque, segnala che COGNOME è tornato a delinquere nonostante si trovasse in custodia cautelare per fatti commessi in precedenza, valutando negativamente tutte le condanne riportate successivamente, con ragionamento che è immune da vizi di ogni tipo, posto che l’invocato principio di semestralizzazione è derogabile, secondo la giurisprudenza di legittimità, a fronte di gravi condotte o trasgressioni successive.
Rilevato, infatti, che è noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di liberazione anticipata ordinaria, l’art. 54 Ord. pen. non consente dubbi in ordine alla scelta, da parte dei legislatore, del principio della c semestralizzazione inteso come potere dovere del giudice di esprimere la valutazione negativa o positiva sulla richiesta di liberazione anticipata in relazione a ciascuno dei semestri, valutati con separati provvedimenti, con facoltà di adottare decisioni diverse per i vari periodi, ma che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche agli altri semestri, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave, idoneo a far presumere che non abbia partecipato in modo pieno ed incondizionato all’opera di rieducazione per tutto il periodo in valutazione (Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251677 – 01; Sez. 1, n. 51 del 11/01/1995, Rv. 200582 01).
Ritenuto, che segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerato il motivo devoluto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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