Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31203 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31203 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 20 marzo 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha parzialmente respinto la sua richiesta di concessione della liberazione anticipata per vari semestri, giudicando dimostrativa dell’assenza di partecipazione all’opera di rieducazione la condanna da lui riportata per un reato associativo commesso fino al 04/07/2017 e una sanzione disciplinare irrogatagli nel dicembre 2017;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio d motivazione, per non avere il Tribunale valutato i motivi specificamente addotti in relazione ai primi semestri, e negato il beneficio anche per il semestre successivo a quello a cui risale il provvedimento disciplinare, peraltro irrogato per una condotta non grave;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché non si confronta con il provvedimento impugnato, che motiva la non concedibilità del beneficio richiesto sulla base del requisito richiesto dall’art. 54 Ord.pen., cioè la dimostrazione della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, deducendola dalla grave condotta criminosa tenuta sino al 04/07/2017, commettendo il delitto di cui all’art. 416-bis cod.pen. per il quale ha riportato una condanna a nove anni di reclusione, fatto che riverbera i suoi effetti negativi su tutto il precedente periodo di detenzione, e dalla violazione commessa nel dicembre 2017, che riverbera i suoi effetti negativi sul semestre decorrente dal 28/10/2017 al 27/04/2018;
ritenuto che il ricorso prospetti enunciati ermeneutici in contrasto con i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare con le sentenz Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, deo. 2013,, Rv. 255430 e Sez. 1, n. 3017 del 28/04/1997, Rv. 207680;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 01 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente