Liberazione Anticipata: La Cassazione Conferma il Diniego per Condotta Incompatibile
La liberazione anticipata rappresenta uno strumento fondamentale nel sistema penitenziario, finalizzato a incentivare la partecipazione del detenuto al percorso di rieducazione. Tuttavia, non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 7928/2024) ha ribadito che condotte contrarie al percorso rieducativo, come la commissione di nuovi reati o infrazioni disciplinari, giustificano pienamente il diniego del beneficio.
I Fatti del Caso
Un detenuto presentava ricorso alla Corte di Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, che aveva confermato il rigetto della sua richiesta di liberazione anticipata per due specifici semestri. La difesa lamentava l’esclusione dal beneficio, ma la sua posizione era indebolita da eventi negativi significativi.
Durante i periodi in esame, il detenuto aveva tenuto una condotta ritenuta dai giudici incompatibile con la concessione del beneficio. In particolare, gli elementi ostativi erano due:
1. Per un semestre, era stato condannato in primo e secondo grado per un reato legato agli stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/1990) commesso durante la detenzione, ed era stato sottoposto a misura cautelare per reati analoghi.
2. Per un altro semestre, aveva ricevuto una sanzione disciplinare di 7 giorni di esclusione dalle attività in comune.
Il Tribunale di Sorveglianza aveva considerato tali episodi come prova della mancata adesione del condannato al programma di rieducazione e risocializzazione.
La Decisione della Corte sulla Liberazione Anticipata
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che le argomentazioni del ricorrente costituivano “mere doglianze in fatto”. In altre parole, la difesa non contestava un errore di diritto nell’applicazione della norma, ma tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti e della condotta del detenuto, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito.
Le Argomentazioni del Ricorrente
Le censure mosse dal ricorrente sono state giudicate come una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dal Tribunale di Sorveglianza. La motivazione dell’ordinanza impugnata è stata infatti ritenuta “congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà”, e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha validato pienamente il ragionamento dei giudici di sorveglianza. Le condotte del detenuto – la commissione di un nuovo reato e l’infrazione disciplinare – sono state correttamente interpretate come “rivelatrici della mancata adesione all’opera di rieducazione e risocializzazione”. La liberazione anticipata non è una mera riduzione automatica della pena basata sul tempo trascorso, ma una ricompensa per un’effettiva e dimostrata partecipazione al percorso trattamentale. I comportamenti negativi del detenuto hanno interrotto questo percorso, dimostrando una persistente inclinazione a violare le regole, sia penali che interne all’istituto penitenziario.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine dell’esecuzione penale: la concessione dei benefici penitenziari è subordinata a una valutazione complessiva e sostanziale della condotta del condannato. La commissione di nuovi reati o gravi infrazioni disciplinari durante la detenzione sono elementi oggettivi che il giudice di sorveglianza può e deve considerare per negare la liberazione anticipata. La decisione del giudice di merito, se adeguatamente motivata e priva di vizi logici, non è censurabile dalla Corte di Cassazione, la quale non può sostituire la propria valutazione a quella di chi ha la diretta cognizione dei fatti.
Commettere un nuovo reato durante la detenzione impedisce di ottenere la liberazione anticipata?
Sì, secondo l’ordinanza, la commissione di un nuovo reato è stata ritenuta una condotta rivelatrice della mancata adesione del condannato all’opera di rieducazione, giustificando il diniego del beneficio.
Una sanzione disciplinare in carcere può causare il diniego della liberazione anticipata?
Sì, una sanzione disciplinare, come quella di 7 giorni di esclusione dalle attività comuni, è stata considerata un elemento rilevante per dimostrare la non partecipazione al percorso rieducativo e, di conseguenza, per negare la liberazione anticipata.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti che hanno portato a negare la liberazione anticipata?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che non può esaminare le “doglianze in fatto”, ovvero le contestazioni sulla valutazione della condotta del detenuto. Il suo ruolo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non rivalutare i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7928 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7928 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME, relative alla violazio dell’art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354, avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglia Napoli di rigetto del reclamo avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Avellino particolare la difesa si duole dell’esclusione della liberazione anticipata in relazione ai se dal 08/09/2019 al 23/07/2021 e dal 23/03/2022 al 23/09/2022 – non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.
Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura g adeguatamente vagliati dall’ordinanza impugnata e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà. In essa si evidenzia che COGNOME, nel semestre 23/03/2022 al 23/09/2022 è stato sanzionato dal consiglio di disciplina con 7 giorni di esclusi dall’attività in comune, e che relativamente ai semestri dal 08/09/2019 al 23/07/2021, è sta condannato in primo e secondo grado per il delitto di cui all’art. 73 d.p.r. 309 del commesso il 04/10/2019, ed è sottoposto a misura cautelare per analoghi reati commessi tra il settembre 2020 e maggio 2021; condotte che sono state ritenute rivelatrici della mancata adesione – ad opera del condannato – all’opera di rieducazione e d risocializzazione, come correttamente valutato dai Giudici di sorveglianza.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/11/2023