Liberazione Anticipata: La Condotta del Detenuto è Decisiva
La liberazione anticipata rappresenta uno degli strumenti più importanti nel percorso di risocializzazione del condannato, un incentivo che premia la buona condotta e la partecipazione attiva al trattamento rieducativo. Tuttavia, la sua concessione non è automatica. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda come specifici comportamenti, anche se apparentemente isolati, possano essere interpretati come un ostacolo insormontabile all’ottenimento del beneficio, rendendo la condotta del detenuto il vero ago della bilancia.
Il Caso in Esame: Ricorso contro il Diniego del Beneficio
Il caso analizzato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un detenuto contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Quest’ultimo aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata per due semestri di detenzione (dal 27/03/2021 al 27/09/2021 e dal 27/09/2022 al 27/03/2023). La difesa del ricorrente lamentava la violazione dell’art. 54 della legge sull’ordinamento penitenziario, sostenendo l’ingiustizia del diniego.
I Rilievi Disciplinari e la decisione del Tribunale di Sorveglianza
Alla base della decisione del Tribunale di Sorveglianza vi erano due rilievi disciplinari specifici, avvenuti rispettivamente il 3 maggio 2021 e il 5 ottobre 2022. In entrambe le occasioni, il detenuto si era rifiutato di rientrare nella propria cella perché non gli era stata assegnata una cella singola, come da sua richiesta. I giudici di sorveglianza hanno interpretato tali comportamenti come una chiara manifestazione della “mancata adesione” del condannato all’opera di rieducazione e risocializzazione. Questa valutazione ha quindi portato al rigetto della richiesta di sconto di pena.
La Posizione della Corte di Cassazione sulla liberazione anticipata
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. I giudici di legittimità hanno sottolineato un punto cruciale del sistema processuale: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Le censure mosse dal detenuto sono state qualificate come “mere doglianze in fatto”, ovvero contestazioni sulla valutazione delle prove e dei comportamenti che spetta unicamente ai giudici di merito (in questo caso, il Tribunale di Sorveglianza). Inoltre, la Corte ha osservato che il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dal provvedimento impugnato, la cui motivazione è stata ritenuta congrua, logica e priva di contraddizioni.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda su due pilastri. In primo luogo, il rispetto dei limiti del giudizio di legittimità: la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, immune da vizi logici, del giudice di merito. I due episodi di rifiuto di rientrare in cella sono stati considerati, in modo non irragionevole dal Tribunale di Sorveglianza, come sintomatici di un atteggiamento non collaborativo e, quindi, incompatibile con quella partecipazione al trattamento rieducativo che è presupposto essenziale per la concessione della liberazione anticipata. In secondo luogo, la conferma della correttezza del ragionamento del giudice di sorveglianza. La decisione di negare il beneficio non è stata arbitraria, ma fondata su elementi concreti (i rilievi disciplinari) che, nel loro insieme, delineavano un quadro di mancata adesione al percorso di recupero.
Conclusioni: L’Importanza della Partecipazione al Trattamento Rieducativo
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale dell’ordinamento penitenziario: i benefici come la liberazione anticipata non sono diritti acquisiti, ma sono subordinati a una valutazione complessiva della condotta e dell’impegno del detenuto. Anche singoli atti di insubordinazione o di mancato rispetto delle regole interne possono essere sufficienti a precludere l’accesso a questi istituti. Per il condannato, ciò significa che ogni giorno di detenzione è un’opportunità per dimostrare concretamente la propria volontà di cambiamento, presupposto indispensabile per poter beneficiare di una riduzione della pena e di un più rapido reinserimento nella società.
Un rilievo disciplinare può impedire la concessione della liberazione anticipata?
Sì, come dimostra il caso, rilievi disciplinari possono essere interpretati dai giudici come prova della mancata adesione del detenuto al percorso di rieducazione, giustificando così il diniego della liberazione anticipata.
È possibile contestare la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale di Sorveglianza in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, non di merito. Pertanto, non può riesaminare i fatti del caso, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. Le contestazioni sui fatti (“doglianze in fatto”) rendono il ricorso inammissibile.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che per questa vicenda è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20902 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20902 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME, relative alla violazione dell’art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354, avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Bologna di rigetto del reclamo avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia – in particolare la difesa si duole dell’esclusione della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 27/03/2021 al 27/09/2021 e dal 27/09/2022 al 27/03/2023 – non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.
Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall’ordinanza impugnata e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà. In essa si evidenzia che COGNOME, nei due semestri oggetto di ricorso, è incorso in due rilievi disciplinari, rispettivamente il 03/05/2021 ed il 05/10/2022, per essersi rifiutato di rientrare in cella in quanto non allocato in cella singola; tali comportamenti sono stati ritenuti rivelatori della mancata adesione – ad opera del condannato – all’opera di rieducazione e di risocializzazione, come correttamente valutato dai Giudici di sorveglianza.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/05/2024