Liberazione anticipata: l’importanza della condotta carceraria
La liberazione anticipata rappresenta uno strumento fondamentale nel sistema penitenziario italiano, concepito per incentivare la partecipazione del detenuto al percorso di rieducazione. Tuttavia, la sua concessione non è automatica, ma subordinata a una valutazione rigorosa della condotta. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come una grave infrazione disciplinare possa precludere l’accesso a questo beneficio, portando alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
I fatti del caso
Una detenuta presentava istanza per ottenere il beneficio della liberazione anticipata per il periodo compreso tra il novembre 2019 e il novembre 2020. L’istanza veniva rigettata sia dal Magistrato di Sorveglianza sia, in sede di reclamo, dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli. La ragione del diniego era chiara e specifica: durante quel semestre, la condannata si era resa responsabile di una grave infrazione disciplinare, per la quale era stata rigorosamente sanzionata. Questa condotta è stata interpretata dai giudici come un segnale inequivocabile di mancata adesione al percorso rieducativo.
Contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, la detenuta, tramite il suo legale, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio nella motivazione del provvedimento.
La decisione della Cassazione sulla liberazione anticipata
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che le censure mosse dalla ricorrente non erano in grado di scalfire la logicità e la correttezza giuridica della decisione impugnata. Il ricorso, infatti, si limitava a riproporre questioni di fatto, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni del Tribunale di Sorveglianza.
Analisi dei motivi di inammissibilità
La Corte ha evidenziato due principali ragioni per l’inammissibilità:
1. Natura fattuale delle censure: Le doglianze della ricorrente erano ‘interamente versate in fatto’. In altre parole, non contestavano un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione, ma tentavano di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, cosa preclusa in sede di legittimità.
2. Mancato confronto con la motivazione: Il ricorso non si confrontava con il nucleo centrale della decisione del Tribunale, ovvero la gravità dell’infrazione disciplinare come ‘fattore evocativo di una mancata adesione all’opera di rieducazione’. La decisione del tribunale era ben motivata, logica e priva di contraddizioni.
Le motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si basano su un principio consolidato: il beneficio della liberazione anticipata è strettamente legato alla prova positiva di partecipazione all’opera di rieducazione. Un comportamento gravemente scorretto, come un’infrazione disciplinare, interrompe questo percorso e dimostra, secondo i giudici, una resistenza al trattamento rieducativo. Il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente valutato questo elemento come ostativo alla concessione del beneficio. La Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità, ha confermato che tale valutazione, se logicamente motivata e priva di vizi giuridici, non è sindacabile in sede di legittimità. Le argomentazioni del ricorso sono state giudicate meramente riproduttive di censure già esaminate e respinte, rendendo l’impugnazione priva di fondamento.
Le conclusioni
La decisione in esame ribadisce un punto cruciale per chi aspira alla liberazione anticipata: la condotta tenuta durante la detenzione è l’elemento primario di valutazione. Le infrazioni disciplinari, soprattutto se gravi, non sono semplici incidenti di percorso, ma vengono interpretate come un chiaro indice della volontà del detenuto di non aderire al progetto rieducativo previsto dall’ordinamento penitenziario. Per i legali, questa pronuncia sottolinea l’importanza di strutturare ricorsi che non si limitino a una riesposizione dei fatti, ma che attacchino specificamente i vizi logici o giuridici della motivazione del provvedimento impugnato. Un ricorso basato su contestazioni di merito è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso per la liberazione anticipata è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate erano interamente di fatto, non si confrontavano con la motivazione logica e giuridicamente corretta del Tribunale di Sorveglianza e si limitavano a riproporre profili già vagliati e respinti.
Qual è stato il motivo principale per cui la liberazione anticipata è stata negata?
La liberazione anticipata è stata negata a causa di una grave infrazione disciplinare commessa dalla condannata durante il periodo di osservazione. Tale infrazione è stata valutata come un chiaro segnale di mancata adesione al percorso di rieducazione, che è il fondamento del beneficio.
Quali sono le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20666 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20666 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti;
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugNOME;
Ritenuto che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso presentato da NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, relative alla violazione di legge e al vizio motivazionale che sarebbero riscontrabili nel provvedimento indicato in epigrafe, a mezzo del quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza della medesima città in data 19/06/2023, che aveva disatteso l’istanza di liberazione anticipata, relativamente ai semestri che vanno dal 04/11/2019 al 04/11/2020, ponendo specificamente a fondamento della decisione reiettiva l’esistenza – a carico della condanNOME ed entro tale arco temporale – di una grave infrazione discipliNOME, rigorosamente sanzioNOME;
Ritenuto che le doglianze sussunte nell’atto di impugnazione sono interamente versate in fatto e non si confrontano con la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, che appare scevra da vizi logici e giuridici e facente leva sulla gravità del sopra detto rilievo disciplinare, valutato dai Giudici di sorveglianza quale fattore evocativo di una mancata adesione all’opera di rieducazione, posta a fondamento dell’invocato beneficio penitenziario ex art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354;
Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati nei termini sopra indicati e disattesi con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà;
Ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.