Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9299 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9299 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTEN2.:A
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato ad Avellino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/06/2023 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 13 settembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME contro l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Avellino dell’8 maggio 2023, che aveva, a sua volta, respinto l’istanza di liberazione anticipata presentata dal condannato con riferimento ai semestri dal 9 luglio 2013 al 23 giugno 2017.
In particolare, il Tribunale ha respinto il reclamo perché non sono stati allegati elementi positivi e concreti da cui dedurre che nel periodo, trascorso perlopiù agli arresti domiciliari, sia stato avviato dal condannato un percorso di reinserimento; non induce a mutare valutazione la avvenuta produzicne in giudizio di documentazione relativa ad attività lavorativa svolta dal ricorrente, sia perché tale produzione è priva di autenticità, sia perché attesta rapporti di lavoro brevi e saltuari, anzi da essa emerge piuttosto al contrario che nel periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari il prevenuto è rimasto del tu o inattivo;
42,
inoltre, la condotta tenuta dal condannato successivamente alla fine dell’espiazione indica una reiterata ricaduta dello stesso nel crimine a riprova dell’assenza di un’evoluzione positiva della personalità; infatti lo stesso risulta rinviato a giudizio per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen. commesso il 18 febbraio 2019, condannato per il reato di guida senza patente commesso il 4 marzo 2019, condannato per ulteriore guida senza patente commessa I’ll agosto 2020, ed a processo in primo grado per il reato di resistenza al pubblico ufficiale commesso il 15 luglio 2022.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato per il tramite del difensore.
Con unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché, a seguire l’iter logico dell’ordinanza impugnata, l’espiazione della pena in stato di arresti domiciliari determinerebbe sempre la negazione della liberazione anticipata mancando una relazione sul trattamento rieducativo, tipicamente svolta soltanto in ambiente carcerario; inoltre, i periodi di lavoro, che erano stati documentati mediante produzione in udienza, avrebbero dovuto giustificare l’acquisizione presso l’RAGIONE_SOCIALE di ulteriori informazioni; inoltre, pur avendo il Tribunale evidenziato le successive pendenze giudiziarie del condannato, però l’ordinanza impugnata non ha spiegato le ragioni in base alle quali la condotta successiva, di non significativa gravità, costituisca espressione di atteggiamento incompatibile con l’adesione al trattamento rieducativo.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
La norma attributiva del potere esercitato dal Tribunale di sorveglianza nel caso in esame è l’art. 54, comma 1, ord. peri., che dispone che “al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare”.
La liberazione anticipata può essere concessa, pertanto, soltanto in presenza di un presupposto positivo (la “partecipazione all’opera di rieducazione”) che non può essere presunto, ma deve risultare dagli atti (“ha dato prova”).,
Pertanto, il giudizio che ha espresso il Tribunale di sorveglianza di Napoli, sulla mancanza nel caso in esame anzitutto di indicazioni di segno positivo per concedere il beneficio, è coerente con la norma attributiva di potere.
Il ricorso attacca l’ordinanza impugnata sostenendo che, a ragionare in questo modo, nella detenzione domiciliare – in cui manca una relazione sul comportamento – non vi sarebbero mai elementi positivi.
L’argomento è infondato, perché, in realtà, l’ordinanza non si è limitata a rilevare la mancanza di una relazione sul comportamento ma ha valutato in senso negativo anche la circostanza che durante la detenzione domiciliare il condannato non si fosse impegnato in attività lavorativa per cui avrebbe potuto essere autorizzato, motivazione scevra da elementi di illogicità, atteso che lo svolgimento di attività lavorativa è coelemento di reinserimento sociale del condannato, e quindi di partecipazione all’opera di rieducazione nel significato di cui all’art. 54 ord. pen. (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 2304 del 09/04/1996, Ronch, Rv. 204923; Sez. 1, Sentenza n. 5443 del 31/10/1995, dep. 1996, PG in proc. COGNOME, Rv. 203569).
Il ricorso attacca l’ordinanza impugnata sostenendo che i documenti prodotti dalla difesa avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad accertare presso l’RAGIONE_SOCIALE l’eventuale svolgimento di periodi di attività lavorativa.
L’argomento è infondato, perché dalle certificazioni RAGIONE_SOCIALE prodotte dalla difesa (si legge, in particolare, quella allegata al ricorso) emerge che nel periodo dal 2013 al 2017, oggetto dell’istanza, non c’è contribuzione (ultima contribuzione prima del periodo oggetto dell’istanza: 29 settembre 2012; prima successiva: 1° gennaio 2018), e quindi confermano la valutazione del Tribunale che nel periodo della detenzione il condannato sia rimasto sostanzialmente inattivo.
Il ricorso attacca l’ordinanza impugnata sostenendo che essa ha attribuito rilievo negativo a quattro procedimenti penali in cui è stato coinvolto il ricorrente per fatti commessi dopo la espiazione, ma si trattava di reati di scarso allarme sociale, e comunque sarebbe mancata la valutazione sulla rilevanza di tali reati nel contesto dell’opera di rieducazione.
L’argomento è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la ricaduta nel crimine del condannato, anche se avvenuta in un semestre successivo o ad espiazione conclusa, è un elemento rivelatore della circostanza che, anche nel periodo di detenzione per il quale sia stata avanzata istanza per ottenere il beneficio penitenziario, è mancata una sincera e convinta adesione all’opera di rieducazione (Sez. 1, Sentenza n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, Sentenza n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280522; Sez. 1, Sentenza n. 10721 del 13/07/2012, COGNOME, rv. 255430; Sez. 1, Sentenza
n. 5877 del 23/10/2013, COGNOME, rv. 258743; Sez. 1, Sentenza n. 5739 del 08/01/2013, COGNOME, rv. 254550; Sentenza sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, COGNOME, rv. 256694). Una trasgressione influenza, infatti, negativamente la valutazione sul comportamento dei semestri antecedenti a quello in cui essa ha avuto luogo, perchè dimostra nei fatti l’assenza di reale adesione partecipativa da parte del suo autore.
Pertanto, la commissione dei fatti descritti nel provvedimento impugnato dopo i semestri in questione – peraltro quattro diversi episodi criminosi, che il Tribunale ha ritenuto dimostrassero l’assenza di un’evoluzione positiva della personalità – è stato assunto in modo non illogico come indice evidente del rifiuto di risocializzazione del detenuto, cui consegue correttamente sul piano logico il giudizio più generale di mancata adesione dello stesso all’opera di rieducazione formulato dal Tribunale di sorveglianza nel provvedimento oggetto di esame.
L’ordinanza impugnata resiste, pertanto’ alle censure che le sono state mosse, ed il ricorso deve essere giudicato infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il presid
Il consigliere estensore