Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7057 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7057 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 08/01/2025
R.G.N. 38199/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAMPI SALENTINA il 25/07/1980 avverso l’ordinanza del 30/09/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo presentato, ai sensi dell’art. 69 legge 26 luglio 1975, n. 354, da NOME COGNOME detenuto con fine pena fissato al 28/08/2027, avverso il provvedimento del 06/10/2021 del Magistrato di sorveglianza di Avellino, che aveva disatteso l’istanza volta ad ottenere la liberazione anticipata, con riferimento al periodo che va dal 24/09/2020 al 24/09/2021, per avere il richiedente preso parte a una protesta collettiva, realizzata nella sezione ‘alta sicurezza’ dell’istituto penitenziario che lo ospitava, in data 12/07/2021.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo due motivi, di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 54 Ord. pen., nonchØ per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Sostiene la difesa essere errata la decisione del Tribunale di sorveglianza, laddove estende il giudizio negativo – in punto di partecipazione del condannato al trattamento rieducativo – ai semestri antecedenti, rispetto a quello in cui si Ł verificata la violazione, senza aver condotto una attenta valutazione delle circostanze fattuali emerse.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla nota
depositata in data 27/09/2023. Il Tribunale di sorveglianza non ha preso in considerazione, infatti, il provvedimento – di contenuto opposto, rispetto a quello impugnato – che Ł stato adottato a seguito del reclamo proposto dal detenuto NOME COGNOME
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’ordinanza impugnata ha preso in esame i rilievi difensivi e, all’esito, ha concluso che la protesta collettiva, alla quale NOME ha partecipato, fosse grave e significativo della mancata partecipazione del ricorrente all’opera rieducativa. Non rilevante Ł l’omessa valutazione di altro provvedimento, che Ł sì di opposto tenore, ma inerente a una situazione soggettiva del tutto differente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
Integrando brevemente quanto già sintetizzato in parte espositiva, si può dire che – nei confronti del COGNOME – Ł stata disattesa la richiesta di liberazione anticipata, avendo egli partecipato a una protesta collettiva, posta in essere dai detenuti ospitati presso il reparto ‘alta sicurezza’. La valutazione negativa Ł stata estesa al semestre antecedente, sull’assunto che – anche in tale arco temporale – la partecipazione del soggetto all’opera di rieducazione rivestisse un mero connotato di strumentalità; il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, infine, Ł stato rigettato con il provvedimento ora impugnato.
Quanto al primo motivo di ricorso, trattasi di una doglianza che presenta, in primo luogo, una connotazione fattuale e contestativa, nella parte in cui rappresenta non esser stati promossi, a carico di NOME, procedimenti penali o disciplinari.
Tale tipologia di valutazione, però, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l’epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchØ illustrati come maggiormente plausibili, o perchØ assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si Ł in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148).
3.1. La difesa contesta, poi, l’estensione del giudizio negativo ad altro semestre, invocando invece la valutazione frazionata semestrale.
Giova precisare, allora, come la norma di cui all’art. 54 Ord. pen. postuli, quale requisito per l’accesso alla liberazione anticipata, la prova in ordine alla partecipazione del condannato all’opera di rieducazione; la concessione del beneficio, che si atteggia quale concreto riconoscimento della sussistenza di tale partecipazione, Ł finalizzata a rendere massimamente agevole il reinserimento del soggetto nel contesto sociale. La valutazione in ordine alla ricorrenza di tale presupposto, inoltre, deve svolgersi in conformità ai criteri dettati dalla disposizione di cui all’art. 103, comma 2, del Regolamento di esecuzione introdotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia parametrandosi al duplice profilo dell’impegno dimostrato dal detenuto “nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna”. La norma esige, dunque, la conduzione sul piano oggettivo di un’indagine attinente al comportamento esternato dal detenuto, in riferimento sia
all’adesione all’opera rieducativa, sia alla natura e alle modalità di mantenimento dei rapporti con l’ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti e col mondo esterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative.
Per quanto attiene al primo profilo, viene in rilievo l’impegno dimostrato, in concreto, dal detenuto nell’accettare le proposte di attività trattamentali; tanto vale anche per quanto attiene all’imputato, al quale sono offerti “interventi diretti a sostenere i suoi interessi umani, culturali e professionali” (art. 1, comma 1, d.P.R. n. 2309 del 2000). In ordine al secondo profilo, vengono in rilievo l’osservanza delle regole interne, nonchØ il mantenimento di una condotta corretta.
Conformemente a quanto avviene in relazione a qualsivoglia altro beneficio, anche per la concessione della liberazione anticipata l’apprezzamento giudiziale rimane di tipo discrezionale; in tale valutazione devono, però, essere esplicate le considerazioni in merito all’esistenza di un serio processo – già avviato, anche se non ultimato – di allontanamento da condotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, così da far escludere, a livello prognostico, la eventuale reiterazione di fatti illeciti.
Pur dovendosi, infine, valutare la condotta del richiedente frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l’istanza si riferisce, tale principio non riveste un carattere assoluto e inderogabile, non escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi – con riflessi in senso negativo – anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari; la ricaduta nel reato Ł poi, indubbiamente, un elemento rivelatore di mancata adesione all’opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186; Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, COGNOME., Rv. 216850; Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, COGNOME, Rv. 207705, relativa all’ipotesi di reato successivo commesso in stato di libertà).
L’incidenza di una determinata condotta su semestri anche di gran lunga antecedenti sebbene certamente ammissibile – resta strettamente condizionata, allora, dalla circostanza che il comportamento serbato possa in concreto assumere l’univoca significazione di una mancata adesione del soggetto, rispetto all’opera rieducativa successivamente sperimentata -. Questa Corte, sul punto specifico, ha avuto infatti modo di chiarire quanto segue: ‹‹Il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori, purchØ, però, si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tale da lasciar dedurre la mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce›› (Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406; nello stesso senso, si vedano Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020 Tabet, Rv. 280522 – 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 267245 – 01 e infine Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, COGNOME, Rv. 263428 – 01).
3.2. Tanto premesso al solo fine di delineare il quadro normativo e giurisprudenziale nel quale si inquadra la dedotta questione, si deve precisare come il Tribunale di sorveglianza contrariamente alle deduzioni difensive – abbia adottato sul punto una motivazione esaustiva, lineare e priva di spunti di contraddittorietà. L’avversata ordinanza, infatti, si sofferma analiticamente sul tema dell’estensione della valutazione negativa al semestre antecedente, rispetto a quello nel quale si colloca la sopra indicata violazione alle regole comportamentali, evidenziando trattarsi di una condotta grave ed espressiva dell’ennesima protesta, divenuta ormai prassi, da parte dei detenuti che si trovano in regime di ‘alta sicurezza’. In forza di tali elementi, il Tribunale di sorveglianza secondo un ineccepibile percorso concettuale – ha giudicato compromesso il percorso trattamentale.
Quanto alla seconda doglianza sussunta nell’atto di impugnazione, assume la difesa non
esser stato valutato il diverso esito di un reclamo similare, proposto da altro detenuto.
Non vi Ł chi non rilevi, però, come le diverse posizioni soggettive difficilmente possano essere tra loro comparate; in secondo luogo – e soprattutto – l’argomentazione rimane monca e priva di un apprezzabile substrato contenutistico, laddove essa si limita a contestare il profilo del mancato esame di una diversa posizione soggettiva, ma non chiarisce – adducendo all’uopo argomentazioni precise e dettagliate – quali effettivamente possano essere i pretesi punti di distonia, ravvisabili fra le due decisioni e in quale parte la presente decisione sia illogica, laddove raffrontata all’altra.
Il tutto comporta, all’evidenza, la aspecificità del motivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 08/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME