Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34273 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1   Num. 34273  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 10/10/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del sul ricorso proposto da: NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 22/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 22 maggio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il  reclamo proposto da NOME COGNOME contro l’ordinanza del magistrato di sorveglianza di Milano del 28 febbraio 2025, che aveva, a sua volta, respinto l’istanza di liberazione anticipata presentata dal condannato con riferimento al semestre dal 7 aprile 2023 al 6 ottobre 2023.
In particolare, il Tribunale ha respinto il reclamo perchØ il comportamento tenuto dal condannato – ed, in particolare, la circostanza che nel corso del semestre gli fossero stati trovati  in  casa,  mentre  si  trovava  agli  arresti  domiciliari,  2,1  grammi  di hascisc -dimostrerebbe  la  mancata  adesione  dello  stesso  all’opera  di  rieducazione.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato per il tramite del difensore.
Con unico motivo deduce che l’episodio Ł antecedente all’inizio della detenzione perchØ l’ hascisc faceva parte di una confezione che aveva acquistato quando era ancora libero, e che un comportamento precedente all’inizio della detenzione non sarebbe valutabile agli effetti della liberazione anticipata, se non si spiega anche in che modo esso avrebbe influito sul giudizio sull’opera di rieducazione; sarebbe mancata, inoltre, una valutazione complessiva del comportamento tenuto nel corso del semestre.
 Con  requisitoria  scritta,  il  Procuratore  Generale,  NOME  COGNOME,  ha  chiesto l’inammissibilità  del  ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł fondato.
L’ordinanza impugnata ritiene che, pur assunta per veritiera la versione data dal condannato sulla disponibilità della sostanza da data precedente all’inizio del semestre (il condannato era stato posto ai domiciliari il 7 aprile 2023, il controllo in cui Ł stato trovato lo stupefacente Ł avvenuto il 30 maggio 2023), la partecipazione dello stesso all’opera di
rieducazione sarebbe comunque mancata perchŁ il condannato avrebbe dovuto distruggere lo stupefacente anzichØ conservarlo.
Il ricorso deduce che questa motivazione non spiega in che modo tale comportamento infedele addebitato al condannato avrebbe influito sul giudizio complessivo sull’opera di rieducazione.
L’argomento Ł fondato.
Se la ricaduta nel crimine Ł un elemento rivelatore della circostanza che, anche nel periodo di detenzione per il quale sia stata avanzata istanza per ottenere il beneficio penitenziario, Ł mancata una sincera e convinta adesione del condannato all’opera di rieducazione (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016,COGNOME, Rv. 267245; Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522; Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, COGNOME, Rv. 255430; Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, COGNOME, Rv. 258743; Sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, Rv. 254550; ), il comportamento del condannato che il Tribunale ha assunto come decisivo per negare il beneficio – ovvero, l’asserito obbligo di distruggere lo stupefacente, anzichØ conservarlo – non ha la stessa capacità significatoria di un fatto avente rilievo penale.
Quando la pena viene espiata agli arresti domiciliari e manca, quindi, il trattamento rieducativo svolto in istituto, la valutazione demandata al giudice deve essere tarata, infatti, non tanto sul rispetto delle prescrizioni imposte con il programma, che non vi sono e che quindi non possono ritenersi essere state violate, ma sull’esame del comportamento complessivo del soggetto al fine di valutarne l’evoluzione della personalità (Sez. 1, n. 13412 del 19/02/2021, Di Cataldo, Rv. 281057 – 01: ‘in tema di liberazione anticipata, allorchØ la pena venga espiata agli arresti domiciliari e manchino, quindi, il trattamento rieducativo svolto in istituto e la correlativa partecipazione ad esso del detenuto, la valutazione demandata al giudice non si esaurisce nel controllo del rispetto delle prescrizioni imposte, ma richiede anche l’esame del comportamento complessivo del soggetto al fine di valutarne l’evoluzione della personalità. Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale il beneficio era stato negato all’imputato in base al solo fatto che, in occasione del suo compleanno, aveva ricevuto presso l’abitazione ove era detenuto, il figlio, la ex compagna ed una terza persona)’.
Questa valutazione complessiva dell’evoluzione della personalità del condannato nel corso del semestre, ed eventualmente in quelli successivi, manca nel provvedimento impugnato, che, pertanto, essendosi soffermato soltanto su una violazione implicita di una prescrizione che, in realtà, non Ł mai stata formulata, non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullato con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così Ł deciso, 10/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME NOME