Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19813 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19813 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a GELA il 28/09/1948 avverso l’ordinanza del 10/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, per quanto ancora qui rilevante, ha rigettato il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria in relazione all’istanza di liberazione anticipata per il periodo di detenzione dal 9 maggio 2019 al 24 luglio 2019 e dall’11 luglio 2023 al 24 ottobre 2023.
Pur avendo accolto il reclamo con riguardo ad altri tre semestri, il Tribunale reggino ha valorizzato la pendenza per un illecito tributario contestato come commesso in data 16 maggio 2023 idoneo, di per sØ, a travolgere il semestre indicato.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo dei propri difensori, Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge e vizi di motivazione, con particolare riferimento alla apparenza e alla illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
In particolare, ha lamentato la mancata disamina delle contestate violazioni in relazione all’effettivo pregiudizio che sarebbe stato arrecato al percorso rieducativo del condannato, essendosi limitato il Tribunale a prendere solo atto della formale contestazione delle violazioni a carico del ricorrente.
Nessuna valutazione Ł stata effettuata in punto di pertinenza dei fatti contestati rispetto al percorso rieducativo, contrariamente a quanto imposto dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
Ha ulteriormente argomentato sulla necessità che il comportamento incompatibile con la prospettiva rieducativa debba necessariamente essere commesso in ambiente penitenziario in corso di esecuzione della pena, per come desumibile dalle recenti modifiche introdotte con decretolegge n. 92 del 2024.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł meritevole di accoglimento.
La finalità principale assolta dall’istituto della liberazione anticipata Ł quella di consentire un
piø efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all’opera di rieducazione (Corte costituzionale n. 352 del 1991) ed Ł solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che Ł evidentemente considerata dal legislatore, di per sØ, sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato, senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l’accesso alle piø incisive misure extramurarie (Corte costituzionale n. 276 del 1990).
Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264293, in motivazione, ha precisato che «la valutazione di meritevolezza del beneficio, (…) Ł ovviamente rimessa al giudice del merito; ma questo Ł tenuto ad accertare se, nel comportamento serbato dall’interessato, siano rinvenibili sintomi dell’evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini de riconoscimento del beneficio, Ł (…) soltanto “la partecipazione” del condannato detenuto all’opera rieducativa».
¨ escluso che sia configurabile un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale di cognizione avente ad oggetto fatti potenzialmente rilevanti ai fini del riconoscimento di un beneficio penitenziario e il procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza.
Consolidato – e deve essere anche qui ribadito – Ł l’orientamento per cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti mere ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, rilevando la sola valutazione della condotta del condannato, al fine di stabilire se lo stesso, a prescindere dall’accertamento giudiziale sulla sua responsabilità penale, sia meritevole dei benefici penitenziari richiesti (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, COGNOME, Rv. 276498; Sez. 1, n. 42571 del 19 aprile 2013, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824; Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, COGNOME, Rv. 237509).
Tale possibilità non esime, tuttavia, il Tribunale di sorveglianza dall’«obbligo di valutare la pertinenza dei fatti contestati rispetto all’opera di rieducazione alla quale il soggetto Ł stato sottoposto, non potendo il solo riferimento a una pendenza giudiziaria ritenersi preclusivo alla concessione del periodo di liberazione anticipata richiesto» (Sez. 1, n. 33848 del 2019, cit.).
Al fine di valutare la meritevolezza dell’istanza di liberazione anticipata può essere preso in considerazione anche un comportamento che non sia tale da integrare un reato, ma che si riveli, in ogni caso, indicativo della mancata partecipazione all’attività di risocializzazione e, dunque, anche una condotta per la quale sia pronunciata sentenza di assoluzione.
3. Il Tribunale non si Ł attenuto ai richiamati principi.
Ha, infatti, omesso di indicare in termini completi ed esenti da vizi di contraddittorietà manifesta, le ragioni per le quali ha ritenuto compromessa l’intera opera di rieducazione del condannato riferita al semestre considerato frutto dell’unificazione di due distinti e lontani periodi detentivi del 2019 e del 2023, essendosi limitato ad affermare apoditticamente che la condotta illecita «travolge» il «semestre ricucito».
Ciò, tenuto conto, in particolare, della significativa retrodatazione del diniego della liberazione anticipata, fatta risalire a diversi anni prima, pur a fronte della mancata segnalazione di ulteriori condotte trasgressive delle prescrizioni inerenti la condizione di detenzione; il Tribunale ha ritenuto l’irrilevanza, ad altri fini, delle condotte poste in essere fino al 2021.
Tanto complessivamente considerato, si rileva una carenza giustificativa in merito al diniego del semestre di liberazione anticipata sulla base di una, non adeguatamente circostanziata, pendenza riferita alla condotta del maggio 2023 della quale non Ł stata specificata la natura, la gravità, le circostanze in cui sarebbe stata commessa la violazione e gli sviluppi, allo stato attuale, del relativo procedimento.
Omettendo ogni e qualsiasi ulteriore verifica sull’effettiva incidenza della fattispecie sulla rieducazione riferita a periodi detentivi (formalmente unificati, ma) lontani tra loro nel tempo, il
Tribunale di sorveglianza si Ł limitato alla mera constatazione della pendenza del procedimento penale trascurando la verifica sostanziale della mancanza di effettiva partecipazione all’opera di rieducazione.
Da quanto esposto, discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria che si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di reggio calabria.
Così Ł deciso, 21/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME