Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 431 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 431 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 09/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l ‘ annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 23 febbraio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta aveva rigettato il reclamo proposto nell ‘ interesse di NOME COGNOME, detenuto in espiazione della pena di 10 anni e 10 mesi di reclusione determinata con provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino il 4 ottobre 2022, avverso l ‘ ordinanza in data 27 settembre 2023 del Magistrato di sorveglianza di Caltanissetta di rigetto di un ‘ istanza di liberazione anticipata relativamente al semestre compreso tra il 13 febbraio 2020 e il 12 agosto 2020. Secondo il Collegio, infatti, il detenuto si era reso protagonista di due infrazioni disciplinari: la prima, il 9 agosto 2020, allorché all ‘ esito di una perquisizione ordinaria effettuata presso la cella all ‘ interno della quale era ubicato nella Casa circondariale di Nuoro, era stato rinvenuto un microcellulare, in quel momento utilizzato dal compagno di cella; la seconda, il 3 gennaio 2022, quando veniva accertato che, nella cella del detenuto, era stata installata, senza autorizzazione, una presa di corrente al posto dell ‘ interruttore della luce: episodio per il quale era stata, tuttavia, disposta l’archiviazione disciplinare.
1.1. Con sentenza n. 37508 in data 20 giugno 2024, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullò la predetta ordinanza, atteso che il diniego del beneficio era stato motivato , quanto al primo episodio, l’unico di riconosciuto rilievo disciplinare, con la mancata segnalazione, da parte del detenuto, di fatti integranti condotte illecite altrui, non avendo egli l ‘ obbligo giuridico di impedire l ‘ evento o di presentare denuncia per la relativa violazione.
1.2. Con ordinanza in data 9 aprile 2025, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato il reclamo proposto nell ‘ interesse di NOME COGNOME. Secondo il Collegio, la partecipazione all ‘ opera di rieducazione comporta che il detenuto si faccia portatore dei valori di una cittadinanza attiva che, in ambito penitenziario, dovrebbe implicare un ‘ assunzione di responsabilità rispetto a situazioni di coinvolgimento, anche involontario, in vicende antigiuridiche, quali il possesso di telefoni cellulari o di sostanze stupefacenti o le comunicazioni fraudolente con l ‘ esterno. Pertanto, la partecipazione all ‘ opera di rieducazione nel periodo in valutazione è stata ritenuta meramente fittizia, come confermato dall ‘ ulteriore infrazione del 3 gennaio 2022.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l ‘ordinanza emessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio,
il ricorso denuncia, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., che la condotta del compagno di cella non possa essere presa in considerazione in quanto essa attiene alla responsabilità di altro soggetto, rinvenuto nella disponibilità del telefono nella notte, mentre il ricorrente dormiva, sicché non era stato in alcun modo allertato dal compagno, né, tanto meno, aveva partecipato a un eventuale tentativo di occultare l ‘ oggetto. In ogni caso, anche ipotizzando che egli avesse tenuto un comportamento omertoso, non potrebbe avere rilievo sotto il profilo della partecipazione all ‘ opera di rieducazione il fatto che il detenuto, anche al fine di condividere in sicurezza gli spazi comuni con altri detenuti, abbia tenuto una condotta omertosa circa condotte di rilievo disciplinare tenute da altri. Il Tribunale di sorveglianza si sarebbe discostato da tale principio, in violazione degli obblighi posti a carico del giudice del rinvio dalla pronuncia rescindente.
In data 5 settembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l ‘ annullamento dell ‘ ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Va premesso che la liberazione anticipata disciplinata dall’art. 54 Ord. pen. consente di accordare una riduzione di pena a beneficio del detenuto che abbia tenuto una regolare condotta e abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione. Essa, dunque, può essere concessa al condannato che ha mantenuto un comportamento rispettoso nei confronti degli operatori penitenziari e regolari rapporti con gli altri detenuti, senza incorrere in sanzioni disciplinari, mentre essa deve essere, invece, negata a chi è incorso in sanzioni disciplinari, salvo che, in una valutazione globale del periodo in valutazione, la violazione sia ritenuta sostanzialmente minusvalente rispetto ai progressi registrati sul piano trattamentale. Con riferimento alla valutazione della regolarità della condotta, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene illegittimo il diniego della liberazione anticipata motivato con la mancata segnalazione, da parte del detenuto, di condotte integranti illeciti disciplinari posti in essere da altri, non avendo il singolo detenuto l ‘ obbligo giuridico di impedire l ‘ evento o di presentare denuncia in relazione alle altrui segnalazioni (in termini v. Sez. 1, n. 25975 dell’08/02/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 33975 del 29/03/2024, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 33720 del 21/12/2017, dep. 2018, Rizzaro, Rv. 273621 – 01; Sez. 1, n. 5982 del 21/01/2009, COGNOME, Rv. 243357 – 01).
Tanto premesso, rileva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza, nell ‘ affermare che il detenuto non si era fatto «portatore di contenuti di una cittadinanza attiva, la quale, in ambito penitenziario, dovrebbe implicare un ‘ assunzione di responsabilità rispetto a situazioni di coinvolgimento, anche involontario, in vicende antigiuridiche», non si è conformato ai principi di diritto affermati con la sentenza rescindente.
L ‘ ordinanza impugnata, infatti, ha sostanzialmente attribuito rilievo negativo alla condotta di mera omertà tenuta da NOME, senza svolgere alcun approfondimento che, invece, sarebbe stato necessario, come già sottolineato con il primo annullamento. E ciò anche alla luce delle peculiari caratteristiche della vicenda, da cui non è emerso che NOME si sia potuto accorgere dell ‘ infrazione ascrivibile al compagno, avvenuta mentre egli dormiva, alle ore 2 di notte.
Sotto altro profilo, il Tribunale non ha fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni per cui la contestazione disciplinare per un fatto commesso in epoca successiva da NOME potrebbe rilevare nella valutazione del semestre in oggetto, in particolare alla luce della deduzione difensiva circa l’avvenuta archiviazione della stessa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l ‘ ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.
Così deciso il 28/10/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME