Liberazione anticipata: la Cassazione ribadisce l’obbligo di motivazione analitica
La liberazione anticipata rappresenta uno degli istituti fondamentali dell’ordinamento penitenziario, finalizzato a incentivare la partecipazione del detenuto al percorso rieducativo. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sentenza n. 30087/2025) ha riaffermato un principio cruciale: il diniego di tale beneficio non può essere arbitrario, ma deve fondarsi su una motivazione completa e analitica che valuti il comportamento del condannato nel suo complesso, senza fermarsi a singoli episodi negativi.
I fatti del caso
Un detenuto si vedeva negare il beneficio della liberazione anticipata dal Tribunale di Sorveglianza. La decisione si basava principalmente su alcuni rapporti disciplinari occorsi durante il periodo di detenzione. Il detenuto, ritenendo la valutazione del Tribunale parziale e incompleta, proponeva ricorso in Cassazione.
Nel suo reclamo, il ricorrente sosteneva che il giudice di sorveglianza non avesse adeguatamente considerato le circostanze concrete delle condotte sanzionate, né le avesse confrontate con il comportamento tenuto durante l’intero semestre di riferimento. A suo avviso, una valutazione complessiva avrebbe dimostrato che tali episodi non erano sintomatici di un reale allontanamento dal percorso rieducativo.
La decisione della Corte di Cassazione sulla liberazione anticipata
La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso, operando una distinzione tra i diversi periodi di detenzione presi in esame. Per quanto riguarda una specifica condotta (insulti e minacce a pubblici ufficiali e allontanamento non autorizzato dalla sezione), la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale, che l’aveva giudicata di una certa gravità.
Tuttavia, per un successivo semestre di riferimento (dall’8.3.2024 al 7.9.2024), la Cassazione ha ravvisato una carenza di motivazione nell’ordinanza impugnata. Il provvedimento, infatti, non dava conto in maniera adeguata del comportamento complessivo del detenuto in quel periodo, né delle specifiche circostanze che avrebbero dovuto indicare un suo allontanamento dal percorso rieducativo. Di conseguenza, su questo punto, l’ordinanza è stata annullata con rinvio per una nuova valutazione.
Le motivazioni
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nell’obbligo, per il Tribunale di Sorveglianza, di non limitarsi a una mera constatazione di infrazioni disciplinari. Per negare un beneficio come la liberazione anticipata, il giudice deve compiere un’analisi approfondita e comparativa.
La Corte ha sottolineato che non è sufficiente citare un rapporto disciplinare; è necessario:
1. Valutare le circostanze concrete dell’episodio contestato.
2. Operare un raffronto tra il singolo episodio negativo e il comportamento generale tenuto dal detenuto nell’intero semestre.
3. Spiegare in modo esplicito perché quell’episodio specifico sia ritenuto sintomatico di un’interruzione o di un regresso nel percorso di rieducazione.
La mancanza di questo percorso argomentativo per il secondo semestre ha reso la decisione del Tribunale di Sorveglianza viziata per difetto di motivazione. Il provvedimento si era limitato a negare il beneficio senza spiegare perché, nonostante un possibile percorso positivo, il singolo fatto negativo avesse un peso tale da compromettere l’intera valutazione del semestre.
Le conclusioni
Questa sentenza riafferma un principio di garanzia fondamentale nell’esecuzione penale: ogni decisione che incide sui diritti del detenuto deve essere supportata da una motivazione reale, specifica e non apparente. Per la liberazione anticipata, ciò significa che il giudizio sulla partecipazione del condannato all’opera di rieducazione non può essere liquidato con formule generiche o basandosi esclusivamente su elementi negativi isolati. Il Tribunale di Sorveglianza è chiamato a un’attenta ponderazione di tutti gli elementi a sua disposizione, positivi e negativi, per giungere a una decisione che rispecchi fedelmente il percorso carcerario della persona. In assenza di tale analisi completa, il provvedimento è illegittimo e deve essere annullato.
Un singolo rapporto disciplinare è sufficiente per negare la liberazione anticipata?
No, secondo la Corte non è sufficiente. Il giudice deve valutare le circostanze concrete dell’infrazione e operare un raffronto con il comportamento complessivo tenuto dal detenuto nell’intero semestre di riferimento, spiegando perché l’episodio sia indicativo di un allontanamento dal percorso rieducativo.
Cosa deve contenere la motivazione di un provvedimento che nega la liberazione anticipata?
La motivazione deve dare conto in modo analitico del comportamento del detenuto durante il semestre e delle circostanze specifiche che dimostrerebbero un suo regresso nel percorso rieducativo. Non può essere generica o limitarsi a citare le sanzioni disciplinari.
Qual è stato l’esito del ricorso in questo caso?
Il ricorso è stato accolto parzialmente. La decisione del Tribunale di Sorveglianza è stata annullata limitatamente a un semestre, poiché la Corte di Cassazione ha riscontrato un difetto di motivazione in relazione a quel periodo, rendendo necessaria una nuova valutazione da parte del giudice.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30087 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30087 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso dell’1/4/2025
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
L’ordinanza dà inizialmente atto che, nel reclamo, il detenuto ha dedotto che per il primo semestre erano intervenute la sospensione della sanzione ai sensi dell’art. 80 ord. pen. e l’archiviazione per la particolare tenuità del fatto in sede penale, mentre per il secondo rapporto egli aveva impugnato la sanzione inflitta ed era in attesa della relativa decisione.
– Relatore –
Sent. n. sez. 1999/2025
CC – 06/06/2025
R.G.N. 13424/2025
Il ricorso lamenta che il Tribunale non si sia confrontato con le censure difensive formulate con il reclamo e non abbia valutato le circostanze concrete effettive delle due condotte per le quali sono state inflitte sanzioni disciplinari al detenuto, nØ abbia operato un raffronto con il comportamento tenuto nell’intero semestre di riferimento, ciò che avrebbe impedito di ritenere le condotte stesse come sintomatiche di un allontanamento dall’opera rieducativa.
Il Tribunale di Sorveglianza ha reputato nient’affatto lieve la condotta tenuta da COGNOME il 25.8.2023, richiamando in modo congruo la circostanza che egli abbia insultato e minacciato pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni e abbia abbandonato di propria iniziativa la sezione nella quale era ristretto in difetto di autorizzazione.
Altro discorso Ł a farsi, invece, per il diniego della liberazione anticipata in relazione al semestre compreso tra l’8.3.2024 e il 7.9.2024.
Il ricorso, pertanto, Ł fondato e merita accoglimento nella sola parte in cui lamenta che il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza non abbia dato contezza del comportamento posto in essere nel semestre 8.3.2024-7.9.2024 e delle circostanze indicative di un allontanamento del ricorrente dal percorso rieducativo.
Così Ł deciso, 06/06/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME