Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35481 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35481 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 26 marzo 2024 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 69bis, comma 3, Ord.pen., contro il provvedimento emesso in data 13 novembre 2023 dal magistrato di sorveglianza di Roma, che aveva accolto la sua istanza di concessione della liberazione anticipata in relazione al semestre dal 05/10/2022 al 05/04/2023, respingendola invece per il semestre dal 05/04/2022 al 05/10/2022, periodi tutti trascorsi in regime di affidamento in prova al servizio sociale, per avere egli commesso, in quest’ultimo semestre, reiterate e ingiustificate violazioni delle prescrizioni della misura alternativa a lui concessa, tanto da subire la sospensione della misura stessa.
Il Tribunale ha confermato tale diniego, ritenendo che la reiterata condotta negativa in questione, anche se non è stata ritenuta così grave da comportare la revoca del beneficio, dimostri la mancata adesione dell’istante all’opera rieducativa, quanto meno nel semestre in cui si è verificata la condotta valutata negativamente, dovendo il giudice procedere ad una valutazione frazionata dei semestri di pena espiata.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione all’art. 54 Ord.pen.
La motivazione dell’ordinanza è generica e apparente, al punto che contiene un refuso, sicuramente proveniente da un diverso provvedimento. La valutazione della condotta del detenuto, al fine di concedere o meno il beneficio di cui all’art. 54 Ord.pen., deve essere approfondita, e il provvedimento di diniego deve spiegare analiticamente perché il giudizio negativo sia tale da imporre il rigetto della sua istanza. L’ordinanza impugnata, invece, usa mere clausole di stile, richiamando solo il fatto storico dell’esistenza di rapporti disciplinari, deducendo da questi in modo automatico il diniego del beneficio, senza ricostruire i fatti e senza valutare la loro inferenza sulla condotta complessiva e sulla effettiva partecipazione all’opera rieducativa. Il Tribunale, inoltre, non ha valutato le giustificazioni fornite dal ricorrente per le violazioni contestate, relative a ritardi nel rientrare in casa dopo il lavoro, dovute però alla lunghezza di questo, e per l’unica occasione in cui egli non ha risposto, di notte, al controllo dei Carabinieri, pur essendo presente nell’abitazione insieme ai suoi familiari.
2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione per l’omesso esame degli elementi favorevoli all’istante, in particolare la dichiarazione di sua moglie, contenente le spiegazioni in merito alle violazioni contestategli, e la cui valutazione avrebbe potuto portare ad una decisione diversa.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato in entrambi i suoi motivi, e deve essere rigettato.
L’ordinanza risulta motivata in modo completo e logico, avendo tenuto conto di tutte le violazioni commesse dal ricorrente nel semestre contestato, indicate singolarmente, ed avendo valutato, per il loro numero e per la loro prosecuzione anche dopo due diffide al puntuale rispetto delle prescrizioni imposte con la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, che esse dimostrino la mancata adesione dell’interessato all’opera di risocializzazione, che legittima il diniego della liberazione anticipata per il semestre contestato.
Tale motivazione non è generica, bensì molto specifica, approfondita e non contraddittoria: lo stesso ricorrente non nega di avere commesso le violazioni indicate, ad eccezione dell’omessa risposta al controllo notturno in data 06/08/2022, e il fatto che esse siano idonee per far ritenere quanto meno carente l’adesione, in quel periodo, al programma riabilitativo è confermato dalla decisione, intervenuta in data 22 settembre 2022, di sospendere la misura stessa.
L’iter argomentativo dell’ordinanza, poi, è logico, dal momento che la pluralità delle violazioni e la loro reiterazione anche dopo le diffide ricevute il 30 aprile e il 10 maggio 2022 impongono di escludere la occasionalità o involontarietà delle stesse, affermata dal ricorrente, ed è sintomatica dell’assenza di partecipazione, da parte sua, all’opera di rieducazione: si ricordi che la concessione del beneficio è subordinata non ad una generica attestazione di non commissione di reati o di violazioni, ma alla prova di un concreto recupero sociale, dimostrato da un comportamento che sia rivelatore di una positiva evoluzione della personalità, ai sensi dell’art. 47, comma 12-bis, Ord.pen.
Anche la censura, contenuta in entrambi i motivi di ricorso, circa l’omessa valutazione degli elementi a favore del ricorrente, come le sue giustificazioni per i ritardi nel rientro e la dichiarazione della moglie circa la presenza in casa di tutta la famiglia la notte del 06/08/2022, è infondata.
La spiegazione dei ritardi nel rientro nell’abitazione come dovuti ad impegni di lavoro non è credibile, perché non è riscontrata da un’attestazione del datore di lavoro, che avrebbe potuto documentare l’effettivo orario di uscita del ricorrente, ed appare smentita dal fatto che, dopo la diffida del maggio 2022, tali ritardi non risultano essersi più verificati. Anche l’affermazione della moglie del ricorrente, secondo cui la notte del 06/08/2022 egli si trovava in casa insieme agli altri familiari, non è credibile perché proprio la donna ammette di avere sempre risposto al controllo notturno dei Carabinieri, e non offre alcuna spiegazione del perché in quella occasione né il ricorrente, né lei stessa, né i loro figli abbiano sentito, diversamente dal solito, il suono del campanello.
Non vi sono, quindi, elementi a favore del ricorrente sufficientemente attendibili, di cui il Tribunale avrebbe dovuto detenere conto nella sua decisione.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 02 luglio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH