Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21166 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21166 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria della dott.ssa NOME COGNOMECOGNOME Sostituto Procuratore generale d Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettat reclamo proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro in materia di liberazione anticipata.
Va premesso che, con l’ordinanza in ultimo menzionata, il Magistrato di sorveglianza respingeva, con riferimento ai semestri maturati dall’8/05/17 all’8/11/17 e dall’8/11 all’8/05/19, la richiesta di liberazione anticipata. Evidenziava, invero, che nel primo semest NOME era sorpreso a casa, dove permaneva agli arresti domiciliari, in compagnia di tre donn per le quali non aveva né chiesto né ottenuto autorizzazione specifica, e inoltre nello ste periodo non compariva all’udienza del 4/10/17, alla quale era stato autorizzato a presentarsi per la quale aveva comunicato l’uscita di casa alle forze dell’ordine, allorché nel verbal udienza veniva dichiarata l’assenza dell’imputato non comparso. Aggiungeva che nel secondo semestre il suddetto aveva commesso altra infrazione del divieto di comunicare con persone non conviventi, venendo sorpreso dai Carabinieri nella disponibilità di un telefono cellul dotato di Sim card e perfettamente funzionante.
Il Tribunale di sorveglianza valorizza lo specifico rigore richiesto a chi si trova in domiciliare, che sostanzialmente è chiamato ad avere una buona gestione degli obblighi imposti e al rispetto delle prescrizioni. Osserva, a fronte del rilievo del condannato secondo il verbale dell’udienza summenzionata recherebbe un errore materiale riportandolo assente, che basta a compromettere l’accesso al beneficio la visita di persone non conviventi ne medesimo periodo in violazione del divieto di comunicazione, non essendosi, invero, COGNOME preoccupato di comunicare ai militari la presenza degli amici in casa, fosse solo per agevolarn i controlli e in nome di una trasparenza e correttezza che avrebbe dovuto animare la gestione delle prescrizioni da parte del condannato (essendo verosimile che il suddetto confidasse in un mancato controllo da parte delle forze dell’ordine). Sottolinea, con riguardo all’altro semes a fronte del rilievo secondo cui il cellulare rinvenuto serviva al condannato per comunicare spostamenti autorizzati alle forze dell’ordine, che, a parte la sussistenza del divie comunicare, la possibilità dell’avviso telefonico non equivale ad autorizzazione ad andare i giro col cellulare. Conclude col ravvisare, nel caso in esame, un’incauta gestione della misura un’inadeguata adesione all’opera rieducativa, ostative alla concessione in relazione ai suddet periodi della liberazione anticipata.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, NOME COGNOME, deducendo violazione degli artt. 54 e 69-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 dell’art. 125 cod. proc. pen.
Rileva la difesa che il mero possesso del telefono cellulare, peraltro mostrato in buona fede da COGNOME alle forze dell’ordine per chiedere lumi su un provvedimento autorizzativo memorizzato su detto apparecchio, in assenza di prova di un’utilizzazione diversa dalla comunicazione di spostamenti autorizzati, non può essere considerata condotta trasgressiva delle prescrizioni connesse alla misura domiciliare. Lamenta che sul punto il Tribunale d sorveglianza non fornisce un’adeguata motivazione. Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. Secondo l’orientamento di questa Corte – si veda per tutte Sez.1, n. 32203 del 26/06/2015, Rv.264293 – la finalità principale dell’istituto della liberazione anticipata r «nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all’opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991)» ed «è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l’accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)».
La valutazione di meritevolezza del beneficio, rimessa al giudice del merito, consiste, quindi, nella verifica del presupposto della partecipazione all’opera di rieducazione, che no può ridursi alla mera buona condotta carceraria, che costituisce la “norma” del comportamento del detenuto, ma richiede un’adesione pronta ed attiva alle regole che disciplinano la vit carceraria e agli interventi trattamentali.
1.2. Nel caso in esame il Tribunale della sorveglianza di Catanzaro fa buon governo dei principi sopra indicati, palesando, invece, i rilievi difensivi la loro infondatezza.
Invero, detto Tribunale valorizza, nei termini specifici di cui sopra che si sottraggono qualsivoglia censura di legittimità, la violazione delle prescrizioni connesse alla mis cautelare domiciliare, proprio nell’ottica della dimostrazione della refrattarietà al perc rieducativo che avrebbe dovuto essere perseguito.
La difesa, nel proprio sforzo di ricostruzione della vicenda processuale, pare trascurar come, durante il periodo di concessione degli arresti domiciliari (su cui dovrebbe esser computato il semestre di liberazione anticipata in oggetto), il ricorrente fosse gravato divieto di comunicare con persone non conviventi, con la conseguenza che il percorso argomentativo del Tribunale di sorveglianza appare lineare e corretto nel concludere che la condotta in esame abbia influito negativamente sul percorso rieducativo del condannato.
1.
D’altro canto, neppure le giustificazioni addotte dal difensore, volte a valorizzare la possibi dell’utilizzo del cellulare da parte di COGNOME per comunicare con le forze dell’ordine, sono di sé pertinenti rispetto ad una condotta obiettivamente agevolativa della possibilità – no consentita – di comunicare con terze persone, posto che recandosi personalmente dalle forze dell’ordine territorialmente competenti per avvisare del proprio spostamento, il ricorrente no solo smentisce detto utilizzo, ma dimostra di non avere alcuna necessità di possedere il cellulare e tantomeno di portarlo con sé.
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna di NOME pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024.