Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3287 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3287 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che l’art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione;
che secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all’esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all’opera di rieducazione perseguita dal trattamento;
che la partecipazione all’opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore – la quale deve essere valutata, come indicato nell’art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati, Rv 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, COGNOME, Rv. 214832) – e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l’adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, COGNOME, Rv. 252355);
che la suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall’abbandono delle pregresse logiche devianti;
che, pertanto, ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all’opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Se n. 24449 del 12/1/2016, COGNOME, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati;
che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento con esclusivo riferimento al semestre indicato nel provvedimento impugnato dalla partecipazione di NOME COGNOME ai disordini registrati, il 9 marzo 2020,
all’interno della Casa circondariale di Milano Opera, che gli è valsa l’inflizion una sanzione disciplinare;
che, a fronte di un provvedimento completo e congruamente motivato, anche grazie a pertinenti riferimenti giurisprudenziali, il ricorrente pone l’acc sul fatto che il predetto episodio, astrattamente qualificabile come reato, o che alla stregua di illecito disciplinare, non ha generato, a suo ca conseguenze di natura penale, e trae da ciò il convincimento che le conclusioni raggiunte nella sede amministrativa siano state smentite e superate dall’esi delle indagini svolte dal competente ufficio del pubblico RAGIONE_SOCIALE;
che la doglianza difensiva è manifestamente infondata, dovendosi avere riguardo, come correttamente segnalato dal Tribunale di sorveglianza, alla reciproca autonomia degli accertamenti, alla non contestata commissione, da parte di COGNOMECOGNOME dei comportamenti de quibus agitur, nonché all’inidoneità delle risultanze del procedimento penale, per come illustrate e comprovate dallo stesso ricorrente, ad escludere la materialità dell’addebito e, specificament diretto e personale coinvolgimento del detenuto nelle veementi e violent proteste, integranti vero e proprio tentativo di rivolta, poste in esse concomitanza con il deflagrare dell’emergenza da Covid-19, all’interno del carcere di Opera;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricor con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione del causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 26/10/2023.